Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10365 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4369/2007 proposto da:

AVIS AUTONOLEGGIO SPA in persona dell’Amministratore Delegato,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso

lo studio degli avvocati NARDONE Lorenzo e DE NISCO VINCENZO, che la

rappresentano e difendono, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PALERMO, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA –

Concessionaria del Servizio di Riscossione Tributi per la Provincia

di Roma;

– intimati –

avverso la sentenza n. 11336/2005 del GIUDICE DI PACE di PALERMO del

22.12.05, depositata il 09/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Palermo con sentenza del 9 febbraio 2006 respingeva l’opposizione proposta da AVIS Autonoleggio spa avverso il comune di Palermo per l’annullamento della cartella esattoriale n. (OMISSIS), dell’importo di circa quarantamila euro, relativa a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 26 gennaio – 2 febbraio 2007; il comune è rimasto intimato. Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’integrazione del contraddittorio con l’ente esattore. Il ricorso, che si impernia su tre motivi, è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato, ditalchè risulta superfluo esaminare la richiesta di integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. 2723/2010).

Il primo motivo lamenta violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23. Si riferisce a quella parte della sentenza impugnata con la quale è stato respinta l’eccezione di avvenuto pagamento delle somme relative ad alcune sanzioni amministrative, per le quali avrebbe dovuto essere proposta, secondo il giudice di pace, opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi. Parte ricorrente erroneamente sostiene che la cartella esattoriale nella materia delle sanzioni amministrative può essere contestata soltanto con il rito speciale di cui alla L. n. 689. Questa Corte insegna infatti che avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l’opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, allorchè1 sia mancata la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo a quo gli atti sanzionatori; b) l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorchè si contesti la legittimità1 dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora.

Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall’art. 204 C.d.S., il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l’opposizione – all’esecuzione o agli atti esecutivi – va proposta nelle forme ordinarie previste dall’art. 615 cod. proc. civ., e segg., e non è soggetta alla speciale disciplina dell’opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla L. n. 689 del 1981 (Cass. 9180/06).

Ne consegue che per la parte che concerneva questioni riconducibili ad opposizione all’esecuzione, il rimedio avverso la sentenza di primo grado era costituito, ratione temporis, dall’appello davanti al tribunale. Per la parte che involgeva motivi di opposizione agli atti esecutivi l’opposizione risultava invece tardiva. Consta infatti che la cartella venne notificata il 28 aprile 2005 (cfr ricorso), mentre l’opposizione venne depositata non entro il limite dei cinque giorni, ma il 27 maggio 2005. La censura è dunque inammissibile.

Il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 196 C.d.S.. Vi si sostiene che, in riferimento ad alcuni verbali di contestazione, la società ricorrente, esercente servizi di autoneleggio era carente di legittimazione passiva, restando obbligato di volta in volta il locatario il cui nome era stato comunicato tempestivamente dal noleggiatore agli organi accertatori. Deduce (nella parte finale del primo motivo) che era stata omessa la notifica del verbale di accertamento della violazione nei confronti dei locatari.

La censura è manifestamente infondata. Le questioni qui svolte non possono infatti trovare ingresso in sede di opposizione alla cartella esattoriale, ma dovevano formare oggetto di opposizione ai verbali di contestazione con i quali alla società opponente, individuata quale obbligato solidale, era stata contestata ogni singola violazione. In quella sede poteva essere contestata la legittimità della attribuzione di responsabilità, ora tardivamente contestata. La cartella esattoriale è infatti atto della procedura esecutiva innescatasi a causa della formazione del titolo esecutivo, costituito dal verbale non opposto, in forza dell’art. 203 C.d.S., u.c.. Detto atto non è più contestabile in relazione a motivi che attengono alla pretesa sostanziale portata dal verbale non opposto.

Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione. Quanto ad alcuni verbali viene nuovamente eccepita la nullità della cartella con riferimento ad alcuni verbali per i quali sarebbe già avvenuto il pagamento. Quanto ad altri si torna a far valere l’assenza di responsabilità solidale.

Per la prima parte la censura risulta inammissibile, perchè, come sopra esposto, doveva essere fatta valere con l’appello, trattandosi di materia che sostanziava opposizione all’esecuzione. Per la seconda parte si è già avuto modo di motivare la assenza di fondamento della doglianza, atteso che i verbali sono divenuti definitivi per mancata opposizione.

Al rigetto del ricorso non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite in mancanza di attività difensiva dell’intimata amministrazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo e, per quanto in motivazione, il terzo motivo di ricorso.

Rigetta il secondo motivo e per quanto in motivazione il terzo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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