Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10365 del 26/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 11/01/2017, dep.26/04/2017), n. 10365
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22597/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 18424//2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, emessa il 05/02/2015 e depositata il
24/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO
MANZON.
Fatto
FATTO E DIRITTO
osservato che la notifica al contribuente del ricorso per cassazione,
dopo un primo tentativo in data 22 settembre 2015 non andato a buon
fine, è stata rinnovata in data 10 marzo 2016, mentre la sentenza
impugnata è stata depositata il 24 febbraio 2015;
considerato pertanto che, ai fini della decisione, si pone la
questione, rilevabile d’ufficio dal Collegio e non prospettata nella
proposta del relatore, allegata al decreto di fissazione della odierna
adunanza in Camera di consiglio, dell’osservanza nella specie del
principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, SU, con
sentenza n. 14594 del 15 luglio 2016;
Visto l’art. 384 c.p.c.,
comma 3 e il par. 1, ultimo comma, del Protocollo d’intesa sulla
trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di
Cassazione sottoscritto il 15 dicembre 2016 tra la Corte di Cassazione,
l’Avvocatura generale dello Stato ed il Consiglio Nazionale Forense.
PQM
La Corte rinvia a nuovo ruolo, con termine di giorni 40 dalla
comunicazione del presente provvedimento, per il deposito di note sulla
osservanza, quanto al rinnovo della notifica del ricorso per cassazione,
del principio enunciato da Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 14594 del
15/07/2016.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 5 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017