Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10365 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 11/01/2017, dep.26/04/2017),  n. 10365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22597/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 18424//2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, emessa il 05/02/2015 e depositata il

24/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

osservato che la notifica al contribuente del ricorso per cassazione,

dopo un primo tentativo in data 22 settembre 2015 non andato a buon

fine, è stata rinnovata in data 10 marzo 2016, mentre la sentenza

impugnata è stata depositata il 24 febbraio 2015;

considerato pertanto che, ai fini della decisione, si pone la

questione, rilevabile d’ufficio dal Collegio e non prospettata nella

proposta del relatore, allegata al decreto di fissazione della odierna

adunanza in Camera di consiglio, dell’osservanza nella specie del

principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, SU, con

sentenza n. 14594 del 15 luglio 2016;

Visto l’art. 384 c.p.c.,

comma 3 e il par. 1, ultimo comma, del Protocollo d’intesa sulla

trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di

Cassazione sottoscritto il 15 dicembre 2016 tra la Corte di Cassazione,

l’Avvocatura generale dello Stato ed il Consiglio Nazionale Forense.

PQM

La Corte rinvia a nuovo ruolo, con termine di giorni 40 dalla

comunicazione del presente provvedimento, per il deposito di note sulla

osservanza, quanto al rinnovo della notifica del ricorso per cassazione,

del principio enunciato da Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 14594 del

15/07/2016.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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