Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10365 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10365 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Classamento.
Motivazione.

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,
in Roma Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO

A?gCIANI

GIAN

GALEAZZO

residente

a

Montemurlo,

rappresentato e difeso, giusta delega a margine del
controricorso, dagli Avvocati Giorgio Altieri e
Vincenzo Ravone, elettivamente domiciliato nello studio
del primo in Roma, Via Principessa Clotilde n.7,
CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.428/01/2011 della C.T.R. di Firenze –

Data pubblicazione: 20/05/2015

Sezione n. 01 in data 19.09.2011, depositata il 07
novembre 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 09 aprile 2015, dal Relatore Dott.

Sentito, per la ricorrente Agenzia, l’Avvocato Gianna
Galluzzo, dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Sentito, altresì, per il controricorrente, l’Avv.
Vincenzo Ravone;
Presente il P.M. dott. Giovanni Giacalone, che ha
chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe indicato, impugnava in sede
giurisdizionale l’avviso di accertamento catastale, con
cui il competente ufficio

tecnico amministrativo,

rettificava i dati censuari,

relativi ad unità

immobiliare sita nel Comune di Montemurlo, al foglio
23, part. 179, sub.1, categoria A/8, classe 8,
consistenza 13,5 vani, rendita Euro 4.043,86.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Prato
rigettava il ricorso, e tale decisione, appellata dal
Ciani, veniva riformata con la statuizione in epigrafe
indicata, oggetto del ricorso di che trattasi, la quale
annullava il provvedimento amministrativo impugnato e,
in accoglimento del ricorso del Ciani, attribuiva

Antonino Di Blasi;

all’immobile la categoria A/7.
Con ricorso 19 luglio 2012, l’Agenzia del Territorio ha
chiesto l’annullamento della decisione di appello,
sulla base di cinque mezzi.

il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CTR, in vero, ha ritenuto di accogliere l’appello
del Ciani e di attribuire all’unità immobiliare la
categoria A/7, nel presupposto che l’Agenzia Entrate
non aveva assolto all’onere, sulla stessa gravante, di
fornire la prova della fondatezza dell’operato classa
mento in categoria A/8, classe 8.
I Giudici di appello hanno, argomentato di non
condividere l’operato del primo Giudice e quindi
dell’Ufficio, sia perché l’atto amministrativo non
risultava

adeguatamente

motivato e documentalmente

supportato, sia pure perché non conteneva elementi
idonei a far ricavare le caratteristiche intrinseche ed
estrinseche dell’immobile, ancor più pregnanti e
necessarie, tenuto conto del fatto che, nel caso,
l’immobile risultava censito sin dal 1973.
L’Agenzia del Territorio, con il primo mezzo censura
l’impugnata decisione per violazione e falsa
applicazione dell’art.112 cpc, in relazione all’art.
3

L’intimato Ciani, giusto controricorso, ha chiesto che

360 c.1 ° n.3 dello stesso codice, denunciando il vizio
di ultrapetizione, per avere la CTR annullato l’atto
amministrativo per vizio di motivazione, senza che lo
stesso fosse stato dedotto con il ricorso.

La CTR, in vero, come si evince dalla parte motiva
della sentenza, ha essenzialmente, ritenuto illegittimo
il classamento, nella fondamentale considerazione che
l’Agenzia, sulla quale incombeva il relativo onere, non
aveva fornito la prova della fondatezza dell’operato
accertamento.
Hanno, in particolare, evidenziato i Giudici di appello
che l’atto amministrativo impugnato, non riportava le
caratteristiche essenziali dell’unità immobiliare e
neppure la categoria, la classe e la rendita,
attribuite sin dal 1973 ed in godimento; hanno, pure,
rilevato che non risultavano prodotti, idonei documenti
comprovanti la tipologia del bene e, neppure, una
perizia estimativa e descrittiva del bene.
Ciò posto, ritiene il Collegio essere evidente che la
ratio decidendi, posta a base dell’impugnata sentenza,
sia rappresentata dal fatto che l’Agenzia, sulla quale
incombeva l’onere probatorio per avere assunto
l’iniziativa di operare un diverso classamento
dell’immobile,

rispetto a quello in precedenza
4

Trattasi di doglianza infondata.

attribuito, non abbia fornito la prova della fondatezza
della propria pretesa.
Premessa

l’inammissibilità

delle

doglianze

che

investano direttamente l’atto amministrativo impugnato,

valere solo censure che investano la decisione di
appello impugnata, rileva il Collegio che, data
l’inequivocità delle argomentazioni adoperate dalla
CTR, il sintetico e generico cenno, ad una criticità
motivazionale dell’atto di accertamento, non risulta
idoneo a far ritenere sussistente una seconda ratio
decidendi e tanto meno ad individuare una ratio diversa
da quella desumibile dalle argomentazioni poste a base
del decisum, trattandosi, in buona sostanza, di mera
espressione sottesa solo a rafforzare la rilevata
carenza probatoria e la evidenziata infondatezza della
pretesa.
Con il secondo mezzo la decisione viene censurata per
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge
n.241 del 1990 e 7 della legge n.212 del 2000.
Si deduce l’erroneo operato dei Giudici di appello, per
non

avere

ritenuto

l’accertamento,
esplicitati

la
gli

adeguatamente

dove,
elementi

invece,

motivato
risultavano

indispensabili

per

giustificare il classamento, anche in considerazione
5

stante che con il ricorso di legittimità vanno fatte

del criterio sintetico – comparativo, seguito e delle
esigenze sottese alla motivazione dei provvedimenti di
accertamento fiscale.
In buona sostanza si afferma che l’atto di accertamento

ordinaria deve ritenersi idoneamente motivato, ove
indichi la categoria, la classe, la consistenza e la
rendita.
Con il terzo mezzo si lamenta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 9 e 61 del dpr n.1142/1949,
deducendosi l’erronea applicazione della normativa
catastale, per avere disatteso i dati contenuti nella
scheda catastale depositata dall’amministrazione, a
motivo che il documento versato in atti, per le
riscontrate carenze, non poteva essere valorizzato e
che, d’altronde, l’Agenzia non aveva depositato in
causa alcun atto ufficiale che documentasse quanto
sostenuto.
Detti mezzi devono ritenersi infondati alla stregua
dell’orientamento di questa Corte, affermato proprio
in tema di riclassificazione di immobili, già dotati di
rendita ed ormai consolidatosi, secondo cui “Quando
procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo
classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se
6

catastale riferito ad unità immobiliare di categoria

tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni
specifiche subite dalla unità immobiliare in questione;
oppure ad una risistemazione dei parametri relativi
alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare.

trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso,
deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla
revisione dei parametri relativi alla microzona, a
seguito di significativi e concreti miglioramenti del
contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza
dei presupposti del riclassamento da parte del
contribuente” (Cass. n. 9629/2012, n. 11370/2012, n.
11371/2012).
Il quarto ed il quinto motivo, con i quali si denuncia
l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio,
non risultano ammissibili e fondati, avuto riguardo
alla relativa genericità e non essendo indicati
concreti elementi pretermessi, in ipotesi idonei a
giustificare una diversa decisione.
Peraltro, il vizio deducibile in sede di legittimita’
ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., puo’ investire il
risultato dell’accertamento dei fatti e della loro
valutazione, che appartiene all’ambito dei giudizi di
fatto riservati al giudice di merito, soltanto nei
limiti del controllo del processo logico seguito da
7

Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le

quel giudice per assolvere i compiti a lui riservati,
al fine di verificare se sia incorso in errori di
diritto o in vizi di ragionamento (Cass. n.1620412005).
Alla stregua di consolidato orientamento

risultano ammissibili e fondati, considerato che le
argomentazioni utilizzate a giustificazione del
decisum, appaiono corrette sotto il profilo logicoformale, e d’altra parte, che le formulate doglianze,
risolvendosi nella richiesta di una diversa valutazione
degli stessi elementi di fatto esaminati e diversamente
valutati dal giudice di merito, non possono trovare
utile ingresso in questa sede, in base al condiviso e
consolidato principio secondo cui in tema di
accertamento dei fatti storici allegati dalle parti a
sostegno delle rispettive pretese, i vizi deducibili
con il ricorso per cessazione non possono consistere
nella circostanza che la determinazione o la
valutazione delle prove siano state eseguite dal
giudice in senso difforme da quello preteso dalla
parte, perché a norma dell’art.116 cpc rientra nel
potere discrezionale – e come tale insindacabile – del
giudice di merito apprezzare all’uopo le prove,
controllarne l’attendibilità e la concludenza e
scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle
8

giurisprudenziale, i due mezzi in esame, pertanto, non

ritenute idonee e rilevanti con l’unico limite di
supportare con adeguata e congrua motivazione l’esito
del procedimento accertativo e valutativo seguito(Cass.
n.11462/04, n.2090/04, n.12446/2006).

concernono la valutazione effettuata dalla CTR in
ordine alle schede catastali prodotte dall’Ufficio,
mentre quelle concernenti il quinto motivo, attengono
all’incomprensibilità dell’iter logico giuridico
seguito dalla CTR, nel procedere alla attribuzione
all’immobile della categoria A/7.
Ritiene il Collegio che dette generiche doglianze,
motivatamente contrastate dal Ciani, non possano
trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità
e, comunque, che non incrinino il tessuto argomentativo
dell’impugnata sentenza, tenuto conto che le stesse non
consentono di individuare concreti elementi, di
rilevanza decisiva, idonei cioè a legittimare una
decisione di segno contrario; in buona sostanza,
mezzi risultano impingere

e

disattendere il condiviso

orientamento giurisprudenziale che onera il ricorrente
di indicare, specificamente, le circostanze di fatto e
gli elementi pretermessi, che potevano condurre, ove
esaminate e adeguatamente considerate, ad una diversa
decisione, nonché i vizi logici e giuridici della

Infatti, le critiche formulate con il quarto mezzo,

motivazione

(Cass.

n.11462/2004,

n.2090/2004,

n.1170/2004, n.842/2002).
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in

nella misura di euro duecento ed accessori di legge.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente al
pagamento delle spese processuali, in favore del contro
ricorrente Ciani, liquidate in complessivi euro mille,
oltre spese vive ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 09 aprile 2015
Il Preside

Euro mille per onorario di avvocato, oltre spese vive

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