Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10365 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/06/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 01/06/2020), n.10365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35097-2018 proposto da:

M.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato SERGIO

TREDICINE presso il cui studio a Napoli, piazza Garibaldi 73,

elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato

ERNESTO GRANDINETTI, presso il cui studio a Roma, via della Croce

44, elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 8970/2018 del TRIBUNALE DI NAPOLI, depositata

il 18/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO

GIUSEPPE

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Napoli, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dalla Groupama Assicurazioni s.p.a., ha riformato la sentenza con la quale il giudice di pace di Napoli l’aveva condannata al pagamento, in favore di M.G., del compenso maturato per l’attività di perito e liquidatore dallo stesso svolta in relazione ad un sinistro stradale.

Il tribunale, in particolare, ha osservato che tutte le pretese avanzate dal M., in ordine alle attività svolte per conto della società appellante, sono riconducibili ad un unico rapporto contrattuale, a prescindere dal numero di sinistri in relazione ai quali il predetto aveva svolto la sua attività di perito e liquidatore.

L’attore, tuttavia, ha aggiunto il tribunale, ha proposto distinti atti di citazione: uno per ciascun sinistro seguito. Ma nulla gli avrebbe impedito di far valere complessivamente le proprie ragioni creditorie in un unico giudizio.

Il tribunale, quindi, ha ritenuto che il giudice di pace aveva errato lì dove non ha accolto l’eccezione di improponibilità della domanda, per abuso del processo, dalla Compagnia appellante.

Secondo il tribunale, infatti, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, – sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Il M., al contrario, non ha prospettato alcun interesse meritevole di tutela processuale frazionata nè tale interesse emerge dagli atti di causa.

Il M., con ricorso notificato in data 10/12/2018, ha chiesto, per sei motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 18/10/2018.

La Groupama Assicurazioni s.p.a. ha resistito con controricorso notificato in data 21/1/2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 339 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha accolto l’appello proposto dalla Compagnia, laddove, in realtà, la sentenza con la quale il giudice di pace si pronuncia su domanda di valore inferiore a 1.100 Euro, è appellabile solo nei limiti previsti dall’art. 339 c.p.c., comma 3, vale a dire per violazione delle norme sul procedimento, per violazione delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi informatori della materia. Nel caso di specie, ha proseguito il ricorrente, la domanda originariamente proposta è di valore inferiore ad Euro 1.100,00 mentre l’appellante ha contestato l’omessa o erronea valutazione, da parte del giudice di pace, degli elementi probatori allegati dalle parti, denunciando, quindi, un error in iudicando non deducibile in sede d’appello. L’appello, quindi, era inammissibile e come tale doveva essere dichiarato, anche d’ufficio, dal tribunale.

2.1. Il motivo è infondato. Questa Corte, infatti, ha chiarito che le sentenze rese dal giudice di pace in cause che, come quella di specie, sono di valore non eccedente i millecento Euro (salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all’art. 1342 c.c.) sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all’art. 339 c.p.c., comma 3, come sostituito del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 1 soltanto l’inosservanza delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (cfr. Cass. n. 5287 del 2012, la quale, in applicazione del principio esposto, ha escluso la deducibilità in appello della violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova contro la sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, trattandosi di regola di diritto sostanziale che dà luogo ad un error in iudicando).

2.2. Nel caso di specie, come visto, il tribunale ha accolto l’appello sul rilievo, da un lato, che l’attore non aveva prospettato in giudizio alcun interesse meritevole di tutela processuale frazionata e che tale interesse neppure era emerso dagli atti di causa, e, dall’altro lato, che, a fronte dei plurimi e distinti atti di citazione con i quali lo stesso aveva agito in giudizio per far valere il suo diritto al pagamento del maggior compenso maturato per ciascun sinistro, pur trattandosi di pretese riconducibili ad un unico rapporto contrattuale, il giudice di pace aveva erroneamente respinto l’eccezione di improponibilità sollevata dalla Compagnia appellante per abuso del processo.

2.3. La decisione è senz’altro corretta. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 23726 del 2007, non solo hanno ritenuto contraria a correttezza la scelta del creditore di azionare separatamente l’unico credito di cui sia titolare (conf. Cass. SU n. 26961 del 2009), affermando che l’art. 88 c.p.c. deve essere letto in chiave costituzionalmente orientata (e ciò vuol dire che quella norma deve assicurare un processo che sia non solo celere, ma anche giusto, e tale non è, evidentemente, il processo “frutto di abuso (…), per esercizio dell’azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale, che segna il limite, oltrechè la ragione dell’attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi”), ma hanno anche chiarito che l’abuso del processo è “ostativo all’esame della domanda” e, dunque, ne comporta l’improcedibilità (e la giurisprudenza immediatamente successiva non ha mancato, in effetti, di far uso di tale sanzione: cfr. Cass. n. 15476 del 2008; Cass. n. 24539 del 2009). Le Sezioni unite hanno, così, chiarito che, a fronte di un modus procedendi idoneo a recare offesa a valori costituzionalmente protetti, come il giusto processo e la ragionevole durata dello stesso, la relativa repressione non deve estrinsecarsi solo sul piano della disciplina delle spese di giudizio (così, invece, Cass. n. 26377 del 2011) ma deve spingersi oltre, sino al diniego, con la pronuncia dell’inammissibilità o improponibilità della domanda, della tutela giurisdizionale richiesta, senza alcun esame nel merito della stessa. Nel cogliere gli estremi dell’abuso del diritto di azione nella parcellizzata deduzione in giudizio di uno stesso rapporto di credito, quale oggetto pro parte di una pluralità di domande, le Sezioni Unite hanno, in effetti, evidenziato che l’elemento distorsivo di una siffatta strategia processuale, tale da dover essere stigmatizzata in termini di abuso del processo, sta nelle modalità dell’azione, ossia nelle modalità attraverso cui la tutela giurisdizionale di quel diritto, che si assume esistente, è stata invocata, e cioè la proliferazione delle iniziative giudiziali a tal fine dirette, nella misura in cui le stesse, per un verso, determinano una “unilaterale modificazione aggravativa” della posizione del debitore, costringendolo a sopportare un sacrificio, in termini di spese ed oneri processuali, esorbitante quello connaturato alle necessità di tutela delle ragioni del creditore, e, per altro verso, incidono negativamente sul corretto funzionamento dell’amministrazione della giustizia, tanto per i connessi rischi di formazione di giudicati contraddittori, quanto per il rischio di un incremento del contenzioso, in evidente pregiudizio delle esigenze di contenimento dei tempi per la relativa definizione: con la conseguente necessità che, in tale ipotesi, il giudice definisca immediatamente il giudizio con pronuncia declinatoria di rito, senza neppure porsi il problema se il diritto azionato in quel modo sia, o meno, effettivamente esistente (di recente, in tal senso, Cass. n. 19898 del 2018), a meno che non risulti che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata delle relative pretese (Cass. SU n. 4090 del 2017; Cass. n. 17893 del 2018; Cass. n. 20714 del 2018; Cass. n. 6591 del 2019).

2.4. Ora, una volta escluso, come nel caso in esame, che tale interesse sussista, risulta, allora, evidente come, in ragione della natura processuale del vizio dedotto ed accertato e della rilevanza costituzionale degli interessi che lo stesso ha leso, è senz’altro corretta la decisione con la quale il tribunale abbia accolto l’appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace che, a fronte dell’eccezione sollevata dal convenuto di abuso del processo per indebito frazionamento del credito (v. la sentenza impugnata, p. 1), non abbia dichiarato l’improcedibilità della relativa domanda pur avendo valore non eccedente i millecento Euro, trattandosi, appunto, di sentenza che, ancorchè pronunciata secondo equità, è nondimeno appellabile in virtù dell’espressa previsione contenuta nell’art. 339 c.p.c., comma 3, che include, tra i casi di appellabilità, anche la violazione, riscontrata nella specie, delle norme sul procedimento e delle norme costituzionali (cfr. Cass. n. 15398 del 2019).

3. Con il secondo motivo, il ricorrente, denunciando l’inesistenza di un unitario rapporto obbligatorio e l’insussistenza di una prestazione originariamente unica, ha invocato l’applicazione dell’art. 1181 c.c. quale espressione del principio generale del favor creditoris nonchè il revirement dell’orientamento della Suprema Corte in subiecta materia, rimproverando al giudice d’appello di avere erroneamente valutato i punti sopra esposti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Rileva il ricorrente che l’interesse concreto a proporre separati giudizi stava nella necessità di ottenere un rapido soddisfacimento delle sue pretese.

4. Strettamente collegato alla descritta censura è il sesto motivo, con cui il ricorrente, in ragione dei plurimi crediti dallo stesso vantati nei confronti della Groupama per effetto di distinti contratti d’opera professionale, ha lamentato l’erronea applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 23726 del 2007 e n. 4090 del 2017, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

5. Le censure sono manifestamente infondate. Come di recente ribadito da questa Corte (ord. n. 15398 del 2019), “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (principio affermato dalle sezioni unite con la sentenza n. 4090 del 16/02/2017 Rv. 643111 e poi richiamato in una serie di ordinanze emesse in una analoga vicenda di pretese avanzate da perito assicurativo: solo per citarne alcune, Sez. 2 -, Ordinanza n. 31012 del 28/12/2017 Rv. 647129; Sez. 2, Ordinanza n. 31013 del 2017; Sez. 2, Ordinanza n. 31014 del 2017; Sez. 2, Ordinanza n. 1356 del 2018; Sez. 2, Ordinanza n. 1355 del 2018; Sez. 2, Ordinanza n. 22449 del 2018). Nel caso in esame il Tribunale, del tutto in linea con tali principi, riscontrata l’identità del rapporto, ha però escluso, con apprezzamento in fatto, l’interesse concreto, osservando che l’attore-appellato non aveva allegato alcun concreto elemento a sostegno della sua tesi nè aveva dedotto l’esistenza di elementi di fatto idonei a diversificare le prestazioni di volta in volta eseguite e tali da giustificare una trattazione separata. Le dedotte violazioni di legge pertanto non sussistono, mentre il ricorrente si limita a contrapporre una alternativa ricostruzione del fatto (sotto il profilo del concreto interesse al frazionamento del credito)…”.

6. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando l’omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata per avere il tribunale ritenuto genericamente contestata la copia della documentazione prodotta dalla società convenuta. Sostiene di avere prontamente e ritualmente disconosciuto la documentazione determinando così l’impossibilità di attribuire efficacia alla copia non autentica e rileva la mancata proposizione, da parte della Compagnia convenuta, dell’istanza di verificazione di scrittura privata.

7. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Come ripetutamente affermato da questa Corte – ed il principio va ancora una volta ribadito – “la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (v. Sez. 2 -, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018 Rv. 651376; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017 Rv. 646981; Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014 Rv. 630907 in motivazione; Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014 Rv. 629905; v. altresì Cass. n. 28096/09, nonchè Cass. n. 14416/13)”. Nel caso di specie, come del resto in quello deciso con la citata ordinanza n. 15398 del 2019, che ha ribadito il principio precedentemente esposto, il ricorrente non si premura di indicare quali fossero aspetti di differimento della copia dall’originale (v. pag. 25 e 26 del ricorso, mentre prive di rilievo sono le osservazioni a pag. 2 in fine pagina che attengono solo al contenuto intrinseco del documento, nè contengono – si badi bene – contestazioni sulla esistenza della firma da parte del M.).

8. Con il quarto motivo, il ricorrente ha denunciato l’errore del tribunale nel ritenere valido il doc. del 18/9/2006 e osserva che quello del 18/10/2010 è postumo rispetto alla data in cui sono state effettuate le attività per cui si chiede il compenso e quindi è irrilevante. Il ricorrente ha lamentato, inoltre, l’omessa, erronea e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo e la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè la violazione della L. n. 166 del 1992 e della L. n. 287 del 1990, artt. 2 e 3. Il ricorrente, in particolare, ha evidenziato l’abuso della posizione dominante rilevando che non vi è mai stata una accettazione concordata ed ha osservato che un eventuale accordo sarebbe stato nullo per violazione della L. n. 287 del 1990, artt. 2 e 3.

9. Con il quinto motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione della L. n. 172 del 2017, art. 19 quaterdecies in materia di equo compenso per prestazioni di avvocati, applicabile anche agli altri professionisti.

10. Il quarto ed il quinto motivo restano logicamente assorbiti dal rigetto delle censure sul ritenuto frazionamento del credito.

11. Il ricorso, in definitiva, dev’essere respinto.

12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

13. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

la Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020

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