Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10364 del 26/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 23/03/2017, dep.26/04/2017), n. 10364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23996/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARTOLOMEO

CAPASSO, 7, presso lo studio dell’avvocato DANIELA GARBARINO, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

SERGIO DI ZITTI;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GAETANO DE RUVO, DANIELA

ANZIANO, DARIO BOTTURA e FRANCESCA FERRAZZOLI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1102/25/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 21/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

– L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a

tre motivi, nei confronti di G.G. (che resiste con controricorso),

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia

n. 1102/25/16, depositata in data 21/03/2016, con la quale – in

controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto

dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (già

dipendente Enoas) di rimborso delle maggiori imposte versate dall’INPS

sulla pensione integrativa erogata, per gli anni dal 2007 al 2011, dal

Fondo Integrativo per i personale ex Enpas di cui ala L. n. 70 del 1975, per effetto dell’applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11 – è

stata confermata a decisione di primo grado, che aveva accolto il

ricorso del contribuente (tassazione con aliquota agevolata, ai sensi

dell’art. 11, comma 6 citato e con ridotta base imponibile, vale a dire

sul solo 87,5% delle spettanze e non sull’intero importo erogato, non

assumendo rilievo il fatto che si tratti, in base al D.Lgs. n. 124 del 1993, di vecchi o nuovi iscritti ai fondi pensione).

– In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame

dell’Agenzia delle Entrate, hanno, in via preliminare, dichiarato

inammissibile l’eccezione, sollevata solo in appello, dall’Ufficio, di

decadenza parziale del contribuente, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 e,

nel merito, sostenuto che il contribuente aveva assolto all’onore

probatorio a suo carico, producendo conteggi e documenti sin dal primo

grado, non concretamente contestati dall’A.F., mentre quest’ultima, in

relazione alla duestione dell’inapplicabilità del beneficio di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11 “ai

vecchi fondi pensione” si era limitata a “mere enunciazioni” prive di

specificità, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 523.

– Il controricorrente ha depositato, il 16/01/2017, istanza di sollecita trattazione del ricorso.

– A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c.,

è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con

rituale comunicazione alle parti; il controricorrente ha depositato

memoria.

Ritenuto che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

PQM

Rinvia a N.R. davanti alla 5^ Sezione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA