Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10364 del 26/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 23/03/2017, dep.26/04/2017), n. 10364
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23996/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARTOLOMEO
CAPASSO, 7, presso lo studio dell’avvocato DANIELA GARBARINO, che lo
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato
SERGIO DI ZITTI;
– controricorrente –
e contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la
sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GAETANO DE RUVO, DANIELA
ANZIANO, DARIO BOTTURA e FRANCESCA FERRAZZOLI;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1102/25/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA, depositata il 21/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che:
– L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a
tre motivi, nei confronti di G.G. (che resiste con controricorso),
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia
n. 1102/25/16, depositata in data 21/03/2016, con la quale – in
controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto
dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (già
dipendente Enoas) di rimborso delle maggiori imposte versate dall’INPS
sulla pensione integrativa erogata, per gli anni dal 2007 al 2011, dal
Fondo Integrativo per i personale ex Enpas di cui ala L. n. 70 del 1975, per effetto dell’applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11 – è
stata confermata a decisione di primo grado, che aveva accolto il
ricorso del contribuente (tassazione con aliquota agevolata, ai sensi
dell’art. 11, comma 6 citato e con ridotta base imponibile, vale a dire
sul solo 87,5% delle spettanze e non sull’intero importo erogato, non
assumendo rilievo il fatto che si tratti, in base al D.Lgs. n. 124 del 1993, di vecchi o nuovi iscritti ai fondi pensione).
– In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame
dell’Agenzia delle Entrate, hanno, in via preliminare, dichiarato
inammissibile l’eccezione, sollevata solo in appello, dall’Ufficio, di
decadenza parziale del contribuente, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 e,
nel merito, sostenuto che il contribuente aveva assolto all’onore
probatorio a suo carico, producendo conteggi e documenti sin dal primo
grado, non concretamente contestati dall’A.F., mentre quest’ultima, in
relazione alla duestione dell’inapplicabilità del beneficio di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11 “ai
vecchi fondi pensione” si era limitata a “mere enunciazioni” prive di
specificità, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 523.
– Il controricorrente ha depositato, il 16/01/2017, istanza di sollecita trattazione del ricorso.
– A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c.,
è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con
rituale comunicazione alle parti; il controricorrente ha depositato
memoria.
Ritenuto che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
PQM
Rinvia a N.R. davanti alla 5^ Sezione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017