Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10364 del 13/05/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 10364 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 4396-2013 proposto da:
MAUGERI FRANCESCO C.F. MGRFNC45TO1F158H, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 85, presso lo
studio dell’avvocato DI ROCCO BREZZA, rappresentato e
difeso dall’avvocato PREVITI GIOVANNI, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2014

contro

959

“UNICALCESTRUZZI S.P.A.

(UNICAL S.P.A.) con socio

unico BUZZI UNICEM S.P.A. P.I. 01303280067, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 13/05/2014

domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo studio
dell’avvocato BARTOLINI PAOLA, rappresentata e difesa
dall’avvocato VITALE SILVESTRO, giusta delega in atti;
– controricorrente non chè contro

S.P.A.);
– intimate –

Nonché da:
CALCESTRUZZI S.P.A. C.F. 01038220162, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO l, presso lo studio
dell’avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
MAINETTI ANGELO, SANTINOLI PAOLO, giusta delega in
atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

MAUGERI FRANCESCO C.F.

MGRFNC45TO1F158H,

(UNICAL

S.P.A.) già UNICALCESTRUZZI S.P.A., EDISON S.P.A. (già
CALCESTRUZZI S.P.A. di Ravenna);
– intimati –

Nonché da:
EDISON S.P.A. C.F. 06722600019, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio

CALCESTRUZZI S.P.A., EDISON S.P.A. (già CALCEMENTO

dell’avvocato CINELLI MAURIZIO, che la rappresenta e
difende

unitamente

all’avvocato

NICOLINI

CARLO

ALBERTO, giusta delega in atti;
– controri corrente e ricorrente incidentale contro

FRANCESCO

MGRFNC45TO1F158H,

CALCESTRUZZI

S.P.A., UNICAL S.P.A.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 868/2012 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 15/05/2012 r.g.n. 1223/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/03/2014 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato PREVITI GIOVANNI;
uditi gli avvocati VITALE SILVESTRO, PROSPERI MANGILI
LORENZO, SCONOCCHIA BRUNO per delega CINELLI MAURIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi,assorbito l’incidentale
condizionato.

MAUGERI

RG n 4396/2013

Maugeri Francesco / Calcestruzzi spa ,Unical spa, Edison spa

Svolgimento del processo
Con sentenza del 15 maggio 2012 la Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza del
Tribunale che aveva accolto la domanda la domanda di Maugeri Francesco nei confronti di
Calcestruzzi S.p.A. , di Unicalcestruzzi spa e di Edison spa limitatamente al riconoscimento
dell’indennità di trasferta per 157 giorni ed aveva, invece respinto le altre domande del ricorrente
volte ad ottenere il riconoscimento dell’inquadramento nel settimo livello dal I febbraio 1997 con le

buonuscita; il risarcimento del danno biologico a causa della “nevrosi depressiva reattiva” e della
“rigidità antalgica del rachide con limitazione funzionale “contratta a seguito del “pendolarismo
forzato” cui lo aveva costretto la società inviandolo dal 31 ottobre 1996 a svolgere attività
lavorativa presso il cantiere in Catania, oltre al risarcimento del danno morale.
La Corte ha confermato la qualifica di trasferta data dal Tribunale al provvedimento orale con il
quale il Maugeri era stato inviato a lavorare a Catania nonché il trattamento economico determinato
dal primo giudice per i giorni in cui effettivamente il lavoratore si era recato in trasferta
respingendo la richiesta del Maugeri di percepire un trattamento in misura fissa mensile di L
I .500.000 .
La Corte territoriale ha poi respinto la domanda di accertamento del carattere discriminatorio e
vessatorio della trasferta ritenendo invece che sussistessero obiettive esigenze di servizio con
conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno.
La Corte inoltre,pur ritenendo che la mancata formalizzazione dell’assegnazione del lavoratore al
cantiere di Catania in vero e proprio trasferimento e il protrarsi del distacco a Catania era
astrattamente fonte di danno suscettibile di risarcimento, ha tuttavia rilevato che il c.t.u. aveva
escluso la sussistenza di un danno psichico correlabile al pendolarismo forzato in assenza di
qualsiasi documentazione che attestasse disturbi del genere nonché l’inadeguatezza della terapia
psicofillinacologica eseguita dal lavoratore .
Infine , circa la richiesta del compenso per lavoro straordinario, la Corte d’appello ha rilevato che
il lavoratore godeva dello straordinario forfettizzato corrisposto mensilmente e che pertanto avrebbe
dovuto fornire la prova dell’inadeguatezza delle somme percepite rispetto all’orario osservato.
Avverso la sentenza ricorre il Maugeri tbrmulando sei motivi.
Resistono la soc Unicalcestruzzi spa , la soc Edison spa e la soc Calcestruzzi spa depositando
controricorso .La Edison propone ricorso incidentale tOndato su due motivi e la soc Calcestruz;
ricorso incidentale condizionato .
Motivi della decisione

relative differenze retributive e la ricostruzione della carriera anche ai fini pensionistici e di

Preliminarmente il ricorso principale e quelli incidentali vanno riuniti in quanto proposti avverso la
stessa sentenza
)Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione di norme nonché
vizio di motivazione. Censura la sentenza per il mancato riconoscimento del carattere ritorsivo e
vessatorio del pendolarismo forzato cui era stato costretto a seguito dell’assegnazione al cantiere di
Catania . Lamenta la mancata ammissione dell’interrogatorio formale dei legali rappresentanti
della società Calcestruzzi S.p.A. prima e della società Unicalcestruzzi S.p.A. dopo , la mancata

allegate alle note del 15 febbraio 2007 .
Denuncia la mancata assegnazione di specifici compiti configurandosi il mobbing e la violazione
dell’articolo 2103 cc . Osserva che la denuncia di mobbing non era nuova avendo sempre esposto il
fatto anche senza qualificarlo giuridicamente.
2)Con il secondo motivo denuncia la violazione di più norme di legge nonché vizio di
motivazione. Lamenta il mancato riconoscimento del danno biologico e morale , pur avendo la
Corte riconosciuto la potenzialità lesiva del provvedimento di distacco, e ribadisce che la nevrosi
depressiva reattiva era conseguenza dell’illegittimo distacco presso il cantiere di Catania e che la
rigidità antalgica del rachide era conseguenza dell’infortunio in itinere subito. Osserva che il c.t.u.
nominato non era specialista in medicina del lavoro e denuncia la nullità della consulenza.
3)Con il terzo motivo denuncia la violazione di plurime norme anche del contratto
collettivo nonché vizio di motivazione. Lamenta la quantificazione fatta dell’indennità di trasferta
limitata a singoli giorni ed inoltre rileva che egli aveva diritto all’indennità di cassa e di maneggio
denaro.
4)Con il quarto motivo denuncia violazione di più norme di legge, vizio di motivazione
nonché nullità della sentenza . Lamenta il mancato riconoscimento del lavoro straordinario avendo
la Corte ritenuto non provate le ore lavorate sebbene la prova testimoniale confermasse
l’esecuzione di almeno 80 ore mensili.
5) Con il quinto motivo denuncia violazione di legge nonché nullità della sentenza censurando
la sentenza per il mancato riconoscimento del settimo livello.
6) Con :il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
alla regolamentazione delle spese processuali effettuata dalla Corte d’appello.

Le censure , congiuntamente esaminate stante la loro connessione, sono infondate .
li ricorrente principale sottopone a questa Corte varie questioni di fatto già analizzate nella
sentenza impugnata e decise con motivazione esauriente ed esente da vizi.

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ammissione delle prove nonché l’omesso esame delle dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore ed

Senza formulare alcuna valida censura il Maugeri riesamina tutta l’istruttoria svolta proponendo una
diversa lettura della stessa rispetto a quella accolta dalla Corte d’appello ed a lui sfavorevole.
Pur attraverso la formale denuncia della violazione di diverse disposizioni codicistiche, il ricorso
risulta sostanzialmente inteso a sollecitare una rivisitazione del quadro probatorio, inibita a questa
Corte in presenza di una congrua e nOn illogica valutazione dello stesso da parte del giudice di
merito.
I motivi si incentrano essenzialmente sulla prova, che il ricorrente ritiene raggiunta,

d’azienda alla linical ) con il quale il ricorrente era stato assegnato al cantiere di Catania .
La Corte territoriale con motivazione in fatto ha ritenuto che la trasferta trovava il suo fondamento
in obiettive esigenze di servizio consistenti nella scopertura del posto di responsabile dell’impianto
di Catania a seguito dell’imminente pensionamento di quello in servizio con tale qualifica . A
confiwto di quanto ritenuto la Corte territoriale ha poi esaminato i risultati della prova testimoniale
riportando le dichiarazioni dei testi ritenute rilevanti . La Corte territoriale ha inoltre esaminato le
richieste istruttorie tbrinulate dal lavoratore ( interrogatorio formale e prova per testi) motivando
adeguatamente la decisione della mancata ammissione .
Le argomentazioni esposte appaiono plausibili e sorrette da logica motivazione anche con
rifermento alla determinazione della misura liquidata al ricorrente per le trasferte effettivamte
svolte.
Si è quindi in presenza di valutazioni dei fatti di causa adeguatamente motivate, con riferimento ad
tutti i profili censurati, come tale esenti da qualsiasi vizio di legittimità. Va in proposito richiamato
l’orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass., 29 aprile 1999, n. 4347, nonché Cass., 4
dicembre 1999, n. 13567; Cass. 11900/2003; Cass. 1(J902/2001) in forza del quale “la valutazione
delle risultanze della prova testimoniale ed il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di
alcuni invece che di altri – come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più
idonee a sorreggere la decisione – non sono deducibili in sede di legittimità, se non nei limiti della
mancanza, insufficienza o contraddittorietà di motivazione, involgendo apprezzamenti di fatto
riservati al giudice del merito, il quale, peraltro, nel porre a fondamento della sua decisione una
fonte di prova ad esclusione di altre, è tenuto ad indicare le ragioni del proprio convincimento, ma
non a discutere ogni singolo elemento ne’ a confutare tutte le deduzioni avverse”.
Anche con riferimento all’esclusione di qualsiasi nesso tra la trasferta e le denunziate lesioni
fisiche la Corte territoriale ha adeguatamente motivato rilevando che il CTU, specialista in medicina
del lavoro, aveva escluso un danno psichico del Mauueri correlabile al pendolarismo e ciò in
considerazione dell’ insussistenza di qualsiasi documentazione che potesse confortare la richiesta

dell’illegittimità dell’ordine di servizio dell’ottobre 1996 della Calcestruzzi ( società cedente il ramo

del lavoratore . Adeguatamente motivata ,attraverso un corretto esame dei risultati dell’istruttoria ,
è anche il rigetto della richiesta di compensi per lavoro straordinario .Quanto ai compensi per
indennità di cassa e di maneggio denaro deve rilevarsi che nella sentenza non vi è cenno a tale
elementi retributivi . Il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non ha
indicato in quale atto del giudizio di merito ha dedotto la questione con la conseguenza che la stessa
deve intendersi sollevata per la prima volta in sede di legittimità e come tale è inammissibile.
Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, qualora una determinata questione

nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al
fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di
allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio
di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo
abbia fatto e di aver riproposto la questione davanti al giudice d’appello (Cass. 2 aprile 2004 n.
6542, Cass. Cass. 21 febbraio 2006 n.3664 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20518).
Il ricorrente si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti e delle prove formulando in
definitiva una richiesta di duplicazione del giudizio di merito ,senza evidenziare contraddittorietà
della motivazione della sentenza impugnata o lacune così gravi da risultare detta motivazione
sostanzialmente incomprensibile o equivoca. Costituisce principio consolidato che “Il ricorso per
cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera
vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della
correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di
merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento,
di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del
processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi,
dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi
tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione sotto il profilo
della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi
sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del
mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o
rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni
complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logicogiuridico posto a base della decisione. ” ( Cass n. 2357 del 07/02/2004; n 7846 del 4/4/2006; n
20455 del 21/9/2006; n 27197 del 16/12/2011

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giuridica, che implichi un accertamento di fatto, come nella specie, non risulti trattata in alcun modo

Quanto alle censure relative al mancato riconoscimento della superiore qualifica deve rilevarsi che
la motivazione,nella complessiva articolazione dei vari passaggi argomentativi, non presenta i
profili di contraddittorietà o insufficienza denunciati , posto che il procedimento logico-giuridico
diretto alla determinazione dell’inquadramento dei lavoratori, richiesto da questa Corte con la
sentenza n 11137/2008 ,non è stato disatteso dandosi, al contrario, congruamente atto nella
pronunzia delle fasi di tale procedimento, e cioè, dell’accertamento in fatto delle attività lavorative
in concreto svolte dai lavoratori , dell’individuazione delle qualifiche previste dal contratto

contenute nella normativa contrattuale applicabile.
Una volta verificata la corretta applicazione dei criteri che regolano il detto procedimento
valutativo, nessuna ulteriore censura trova spazio, atteso che, per consolidato orientamento
giurisprudenziale di questa Corte l’accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte
dal dipendente, ai tini dell’inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori,
costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità,
se sorretto da logica ed adeguata motivazione ( cfr., tra le altre, anche Cass 30.10.2008 n. 26234 ,
Cass 2.9.2003 n. 1 9 791, Cass. 5.3.2004 n. 4537, Cass. 10.7.2009n. 16200).
Infine , il sesto motivo relativo alla regolamentazione delle spese processuali resta assorbito
dall’accoglimento del ricorso incidentale di cui dopo si dirà e dalla conseguente cassazione della
sentenza impugnata .
La società Edison propone ricorso incidentale con il quale denuncia la violazione
dell’articolo 436, comma 3, c.p.e..Censura la sentenza che ha dichiarato inammissibile l’appello
incidentale da essa proposto sull’erroneo presupposto della sua tardiva notifica alle controparti
senza il rispetto di 10 giorni prima dell’udienza.
Deduce che con l’appello incidentale aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva in quanto il
ricorrente aveva lavorato tino al 31 dicembre 1996 presso la Calcestruzzi S.p.A. con sede in
Ravenna ( che successivamente aveva assunto la denominazione di Edison spa) e che tale ramo
d’azienda presso cui lavorava il ricorrente era stato ceduto dapprima alla società Edical che mutava
denominazione divenendo calcestruzzi S.p.A. corrente in Bergamo e che successivamente in data
31 dicembre 97 a seguito di nuova cessione di ramo d’azienda il lavoratore era passato alle
dipendenze di un terzo datore di lavoro la Unicalcestruzzi spa . Eccepisce pertanto il difetto di
• legittimazione passiva per tutte le domande del ricorrente successive al 31 dicembre 1996.
La censura relativa all’erronea pronuncia di inammissibilità dell’appello incidentale è fondata .
Dall’esame degli atti, consentito a questa Corte stante la denuncia di un error in procedendo, risulta
che la memoria di costituzione è stata notificata alle altre parti in data 26/11/2008, poiché la prima
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collettivo di categoria e del raffronto tra il risultato della prima indagine e le classificazioni

udienza era stata fissata per il 16 dicembre 2008, il termine di IO giorni per la notifica del ricorso
incidentale era stato ampiamente rispettato . Ne consegue che la pronuncia della Corte territoriale di
inammissibilità dell’appello.’incidentale è illegittima in violazione dell’art 435 cpc
La soc Calcestruzzi ha invece proposto ricorso incidentale che ha espressamente condizionato
all’accoglimento del ricorso principale. Ne consegue che detto ricorso resta assorbito dalla
decisione di rigetto del ricorso principale.
In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso incidentale della Edison la sentenza impugnata

sull’appello incidentale della soc Edison.
Il giudice di rinvio provvederà anche alle spese del presente giudizio.
PQM
Riunisce i ricorsi, rigetta ilo ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale , assorbito il ricorso
incidentale condizionato ; cassa in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese del
presente giudizio alla Corte d’appello di Palermo .
Roma 18/3/2014

deve essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Palermo per la decisione

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