Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10363 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4346/2007 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEVERE 46/A,

presso lo studio dell’avvocato PALA Giuseppe, che lo rappresenta e

difende, giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4987/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

25.1.06, depositata il 30/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Roma con sentenza del 30 gennaio 2006 respingeva l’opposizione proposta da P.F. avverso il Prefetto di Roma per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione n. (OMISSIS), relativa a violazione dell’art. 173 C.d.S., commi 2 e 3, per aver usato, alla guida di un’autovettura, un telefono cellulare non dotato di auricolare. L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 6/8 febbraio 2007, con quattro motivi. Il Prefetto di Roma è rimasto intimato. Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso con riguardo alla penalizzazione dei punti patente perchè manifestamente fondato.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 126 bis C.d.S., del D.L. n. 251 del 2003, art. 7, comma 3, vizi del procedimento e vizi di motivazione in relazione al rigetto del motivo di opposizione con il quale era stata denunciata la illegittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti patente del proprietario di un veicolo in mancanza di contestazione immediata dell’infrazione.

Il motivo è fondato.

Va premesso che secondo questa Corte (SU 20544/08; 22235/09) in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti; mentre, l’esclusione di tale rimedio per il provvedimento di decurtazione dei punti contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., intaccando l’omogeneità del sistema sanzionatorio del codice della strada. Ne risulta l’impugnabilità dell’ordinanza che ha recepito il verbale con il quale era preannunciata la decurtazione dei punti patente. In proposito va ricordato che Corte Cost., 24-01-2005, n. 27 ha ritenuto che è incostituzionale il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 126 bis, comma 2, introdotto dal D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, art. 7 e modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 7, comma 3, lett. b), convertito in L. 1 agosto 2003, n. 214, nella parte in cui dispone che per le violazioni di norme del codice della strada che comportino la decurtazione di punti sulla patente, nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, anzichè stabilire che, nel caso di mancata identificazione del conducente, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Il giudicante nel respingere il ricorso ha omesso qualsiasi motivazione sul punto, trascurando la decisione della Corte Costituzionale.

Orbene, pur dovendosi ricordare che l’ordinanza ingiunzione “confermativa del verbale” impugnato (come si legge nell’atto di opposizione) non dispone la sanzione accessoria della decurtazione, che è riservata al successivo provvedimento del Dipartimento competente, resta comunque accertata la erroneità della decisione di rigetto sulla impugnazione della decurtazione dei punti patente.

Detta decurtazione era illegittima in un caso in cui, essendo stata omessa la contestazione immediata dell’infrazione, non era stato identificato il conducente del veicolo.

Infondati sono invece gli altri motivi di ricorso. Con il secondo l’opponente contesta che la sentenza abbia incongruamente ritenuto che la produzione di tabulati telefonici del “presunto trasgressore”, da cui risultava l’assenza di telefonate in uscita, fosse insufficiente a smentire la sussistenza dell’infrazione. Sul punto il giudicante ha rilevato che detti tabulati non documentavano la possibile sussistenza di telefonate ricevute nel momento in cui fu rilevata l’infrazione. Detta motivazione è ineccepibile e trova ulteriore conforto nella possibilità che il trasgressore stesse usando altro telefono, diverso da quello principale; è invero frequente che un normale consumatore sia in possesso di più utenze telefoniche mobili. La prova asseritamente mal valutata era quindi insufficiente.

Il terzo motivo concerne (violazione artt. 112 e 115 c.p.c., e vizio di motivazione) la pretesa indeterminatezza del verbale per inesatta indicazione del luogo del rilevamento, negata dalla sentenza impugnata. Anche in questo caso la risultanza valorizzata non giova al ricorrente: questi osserva che il luogo indicato – cioè l’incrocio della (OMISSIS) – si trova “molto distante” dalla via (OMISSIS), ma il rilievo è inconferente, poichè il riferimento a via (OMISSIS) contenuto nel verbale opposto (e riportato in ricorso) è relativo alla direzione via (OMISSIS), cioè la direzione del veicolo, come l’abbreviazione “dir.” rendeva comprensibile. Non solo quindi era identificato il luogo del fatto, ma anche, correttamente, la direzione percorsa dal veicolo;

questione, peraltro, irrilevante se non lede difesa (SS.UU. 362/00).

Il quarto motivo denuncia violazione della L. n. 41 del 1990, art. 10 (recte n. 241/90) degli artt. 3, 24 e 113 Cost., e vizio di motivazione per avere il giudice di pace ritenuto irrilevante la omessa comunicazione dell’avvio del procedimento. Il giudice di pace aveva rilevato che detta comunicazione non era dovuta, non avendo l’istante chiesto l’audizione L. n. 689 del 1981, ex art. 18. Ciò a parere del ricorrente costituirebbe violazione del diritto di difesa del trasgressore. Le altre norme costituzionali sarebbero lese dal rilievo probatorio assunto dalle affermazioni dell’organo accertatore.

Quest’ultimo rilievo è vanificato dal valore probatorio privilegiato che il verbale di accertamento assume anche in materia sanzionatoria, come di recente ribadito dalle SS.UU. (n. 17355/09).

Il precedente profilo contrasta con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha avuto modo di precisare che: “In relazione alle ipotesi di ordinanza – ingiunzione non trova applicazione la L. n. 241 del 1990, art. 7, che impone che l’avvio del procedimento amministrativo venga comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti. La L. n. 689 del 1981, è infatti legge speciale, che prevale sulla legge generale e assicura garanzie non inferiori al minimum prescritto dalla legge generale stessa, in quanto prevede non solo che il trasgressore sia immediatamente informato dell’inizio del procedimento con la contestazione o la notificazione, ma anche che possa esercitare nel modo più ampio il proprio diritto di difesa, prima dell’emanazione dell’eventuale ordinanza – ingiunzione da parte dell’autorità competente” (Cass. 4670/03). Va aggiunto inoltre che le ancor più ampie facoltà di contestazione ammesse in sede giurisdizionale escludono ogni rilevanza delle omissioni o delle carenze nel contraddittorio instaurato in fase amministrativa precontenziosa (sul punto v. da ultimo SS.UU 1786/010).

Discende da quanto esposto l’accoglimento del solo primo motivo ricorso, il rigetto degli altri e la condanna dell’amministrazione soccombente alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

Si fa luogo, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c., all’accoglimento dell’originaria opposizione solo con riguardo al motivo accolto sulla base di assorbenti motivi di diritto.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, annulla il verbale di contestazione impugnato nella parte relativa alla decurtazione dei punti patente. Condanna alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 400,00 per onorari, Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

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