Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10363 del 26/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 23/03/2017, dep.26/04/2017), n. 10363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12264/2016 proposto da:

COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – C.F.

(OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA MASSIMO 33,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BENINCASA, che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato LUCA

ROBERTO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1730/8/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 16/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che non sussistono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

PQM

Rimette gli atti alla 5^ Sezione Civile di questa Suprema Corte.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA