Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10363 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10363 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HOTEL ROJAL SAS di FLAGNANI FRANCESCO & C. con sede in
Giulianova, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, giusta delega a
margine del ricorso, dagli Avvocati Vincenzo Carteni e
Vincenzo De Nardis, elettivamente domiciliata in Roma,
Via Po, 24 presso lo studio dell’Avv. Paolo Ceci
(studio legale Gentili & Partners), RICORRENTE
CONTRO
k5
AGENZIA DEL TERRITORIO,
in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,
in Roma Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO

Data pubblicazione: 20/05/2015

Classamento .DOCFA
Motivazione.

la sentenza n.67/05/2010 della C.T.R. di L’Aquila Sezione n. 05 in data 11.05.2010, depositata il 25
maggio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

Antonino Di Blasi;
Sentito,

pure,

per la controricorrente Agenzia,

l’Avvocato Gianna Galluzzo, dell’Avvocatura Generale
dello Stato;
Presente il P.M. dott. Giovanni Giacalone, che ha
chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società in epigrafe indicata, impugnava in sede
giurisdizionale l’avviso di classamento con cui il
competente ufficio tecnico amministrativo, – a seguito
di presentazione di denuncia DOCFA da parte della Royal
Hotel sas per un proprio immobile adibito ad albergo,
censito al NCEU del Comune di Giulianova, al foglio l
part. 185, – determinava la relativa rendita catastale
in Euro 34.280,00.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Teramo
accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso impugnato,
in quanto non venivano esplicitati i criteri posti a
base dello stesso.
Tale decisione, appellata dall’Agenzia del Territorio,

Consiglio del 09 aprile 2015, dal Relatore Dott.

veniva riformata dalla CTR, giusta statuizione in
epigrafe indicata ed oggetto del ricorso di che
trattasi, la quale, in riforma della decisione di primo
grado, riteneva e dichiarava legittimo e fondato l’atto

Con ricorso 11 luglio 2011, la società ha chiesto
l’annullamento della decisione di appello, sulla base
di due mezzi.
L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto
che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e,
comunque, rigettata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CTR, in vero, ha ritenuto di accogliere l’appello
dell’Agenzia Entrate e di dichiarare legittimo e
fondato l’atto impugnato, nella considerazione che gli
elementi in atti consentivano di ritenere fondata e
congrua la pretesa impositiva dell’Ufficio e che la
società non aveva offerto concreti elementi a supporto
del proprio assunto, limitandosi a dedurre la mancanza
di motivazione dell’atto amministrativo, in quanto che
dal tenore dell’avviso impugnato, non era possibile
risalire ai criteri posti a base dello stesso.
La società ricorrente, con il primo mezzo censura
l’impugnata

decisione

per

violazione

e

falsa

applicazione degli artt. 3 della Legge n.241/1990 e 7

amministrativo impugnato.

della

n.212/2000,

Legge

nonché

per

omessa,

insufficiente e contraddittoria motivazione su punto
decisivo, deducendosi la carente motivaziofie dell’atto
impugnato in violazione del quadro normativo di

effettiva motivazione, quegli atti, come nel caso,
idonei ad incidere nella sfera patrimoniale dei
contribuenti.
Le doglianze mosse con il mezzo sono, per un verso
inammissibili e sotto altro profilo non fondate, avuto
riguardo ai principi, espressi in pregresse condivise
pronunce di questa Corte.
E’ stato, in vero, affermato che “In
procedimento

civile,

materia

di

nel ricorso per cassazione il

vizio della violazione e falsa applicazione della
legge, di cui all’art.

360,

primo comma n. 3, cod.

proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366,
primo comma n. 4, cod. proc. civ. deve essere, a pena
d’inammissibilità,

dedotto mediante

la

specifica

indicazione delle affermazioni in diritto contenute
nella sentenza gravata che motivatamente si assumano
in

contrasto

con

le norme regolatrici della

fattispecie o con l’interpretazione delle stesse
fornita dalla giurisprudenza

di

legittimita’

o

dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti
4

riferimento, che onera l’amministrazione di dotare di

•••

consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito
istituzionale

di verificare il fondamento della

denunziata violazione” (Cass. 21659/2005, n.2707/2004).
valutazione

degli

elementi

probatori

e’

attività

istituzionalmente riservata al giudice di merito, non
sindacabile in cassazione
profilo
relativo

della

se

congruita’

non

sotto

il

della motivazione del

apprezzamento”(Cass.

n.23286/2005,

n.

12014/2004, n.6556/2004, n.322/2003).
Il mezzo, non risulta formulato in coerenza con i
trascritti principi e d’altronde, le relative doglianze
non incrinano il tessuto argomentativo della sentenza,
sia perché non vengono indicate le affermazioni in
diritto, in contrasto con le norme regolatrici della
fattispecie o con l’interpretazione delle stesse
fornita dalla giurisprudenza di legittimità, sia pure
perchè la CTR, nell’ambito dei poteri alla stessa

riconosciuti, quale giudice di merito, ha operato una
concreta, argomentata valutazione degli elementi
probatori in atti, – ritenendo che, nel caso, parte
contribuente non aveva “offerto al contraddittorio
alcun dato sostanziale idoneo a smentire quelli
comunque riferiti dall’ufficio nell’accertamento”, dai
quali si evinceva che l’immobile censito era “un
5

E’ stato, pure, precisato che “La

..4

fabbricato destinato a struttura alberghiera, provvista
di tutti i necessari spazi e locali e con corte di
pertinenza, valutato negli anni 1988/1989 a L.700.000
al mq.-

piano logico formale a sorreggere la decisione e,
quindi, non sindacabile in cassazione.
Il profilo motivazionale della censura, peraltro, non
risulta conducente, risolvendosi nel rilievo che la CTR
aveva omesso di considerare che l’atto impositivo non
conteneva tutti gli elementi necessari per consentire
il diritto di difesa, senza considerare che tali
elementi la CTR aveva ritenuto, invece, sussistenti e
che quindi, in ipotesi, era onere della parte indicare
i concreti elementi, idonei a giustificare una diversa
decisione(Cass. n.890/2006, n.1756/2006).
Osserva, altresì, il Collegio che “Il

vizio

di

omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede
di legittimita’ ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.,
puoi investire il

risultato dell’accertamento

dei

fatti e della loro valutazione, che appartiene
all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di
merito, soltanto nei limiti del controllo del
processo logico seguito da quel giudice per assolvere
i compiti a lui riservati, al fine di verificare se
6

Valutazione, quella effettuata dalla CTR, idonea sul

sia incorso in errori di diritto o in vizi di
ragionamento” (Cass. n.16204/2005).
Alla stregua dei richiamati principi, il mezzo, non
risulta ammissibile e fondato, considerato che le

decisum, appaiono corrette sotto il profilo logicoformale, e quindi insindacabili in sede di legittimità.
Va, altresì, rilevato che le prospettate doglianze,
risolvendosi nella richiesta di una diversa valutazione
degli stessi elementi di fatto esaminati e diversamente
valutati dal giudice di merito, non possono trovare
ingresso, in base al condiviso e consolidato principio
secondo cui in tema di accertamento dei fatti storici
allegati dalle parti a sostegno delle rispettive
pretese, i vizi deducibili con il ricorso per
cassazione non possono consistere nella circostanza che
la determinazione o la valutazione delle prove siano
state eseguite dal giudice in senso difforme da quello
preteso dalla parte, perché a norma dell’art.116 cpc
rientra nel potere discrezionale e come tale
insindacabile – del giudice di merito apprezzare
all’uopo le prove, controllarne l’attendibilità e la
concludenza e scegliere, tra le varie risultanze
istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti con
l’unico limite di supportare con adeguata e congrua
7

argomentazioni utilizzate a giustificazione del

motivazione l’esito del procedimento accertativo e
valutativo seguito(Cass. n.11462/04, n.2090/04,
n.12446/2006).
Con il secondo mezzo la decisione viene censurata per

nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su punto decisivo.
Si sostiene che, nel caso, la CTR sarebbe incorsa nel
denunciato vizio, in quanto, per un verso, non avrebbe
preso in considerazione gli elementi probatori offerti
dalla società, a supporto del proprio assunto e, sotto
altro aspetto, avrebbe invertito l’onere probatorio
richiedendo adempimenti della parte privata, invece
gravanti sull’amministrazione.
Il Collegio rileva che la ricorrente, in effetti, non
risulta avere indicato specificamente elementi
probatori, essendosi solo limitata a dedurre di avere
prodotto nel corso del giudizio “documentate
argomentazioni”(pag.10 ultimo rigo e seg.ti)
elementi,

senza,

però,

indicarli

ed

concretamente,

mediante la relativa trascrizione e, comunque,
indicandone il contenuto e fornendo quant’altro
necessario per il relativo rinvenimento tra gli atti di
causa ed il loro esame.
In buona sostanza, entrambi i mezzi risultano infondati
8

violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.

e, pertanto, il ricorso va rigettato..
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in
complessivi Euro tremila, oltre spese prenotate a
debito.

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al
pagamento delle spese processuali, in favore della
controricorrente Agenzia del Territorio, liquidate in
complessivi euro tremila, oltre spad.
Così deciso in Roma il 09 aprile 2015
Il Presid

ensore

P.Q.M.

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