Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10363 del 19/05/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 10363 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA
sul ricorso 22168-2014 proposto da:
CUPANI SALVATORE, ROCCARO MARIA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CARDINAL GINNASI 8, presso lo studio
dell’avvocato PIERLUIGI TIBERIO, che li rappresenta e difende

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– ricorrenti contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA – AGENTE DELLA RISCOSSIONE
PER LA PROVINCIA DI ENNA, in persona del Direttore Generale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA, 1,
presso lo studio dell’avvocato ANGELA MARIA LORENA

Data pubblicazione: 19/05/2016

CORDARO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE
BALISTRERI giusta procura in calcde al controricorso;

– con troricorrente nonché contro

SALSO, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO NISSENO DI
SERRADIFALCO SPA, VAGINELLI EDOARDO, SICILCASSA
SPA;

intimati

avverso la sentenza n. 761/2012 del TRIBUNALE di
CALTANISSETTA del 2/10/2012, depositata il 03/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;
udito l’Avvocato Pierluigi Tiberio difensore dei ricorrenti che si riporta
agli scritti e chiede raccoglimento del ricorso.
Fatto e diritto
A seguito di ordinanza depositata il 3 marzo 2014 con la quale la Corte
d’Appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi degli
artt. 348 bis e 348 ter cod. proc. civ., viene qui impugnata la sentenza di primo
grado pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta il 3 ottobre 2012.
L’art. 348 ter cod. proc. civ., comma terzo, è chiaro nel prevedere che il termine
per impugnare la sentenza di primo grado decorre dalla comunicazione, da parte
della cancelleria, dell’ordinanza della Corte d’Appello ovvero dalla sua
notificazione, ma soltanto se anteriore.
Non vi è dubbio che il termine in questione sia quello di sessanta giorni di cui
all’art. 325 cod. proc. civ., come già affermato in numerosi precedenti di questa
Corte.
Ed invero, lo stesso art. 348 ter cod. proc. civ. riserva l’applicazione dell’alt.
327 cod. proc. civ., nei limiti di compatibilità, quindi all’eventualità che non vi
siano state né comunicazione né notificazione dell’ordinanza (cfr., da ultimo,
Cass. S.U. n. 25208/15).
Nel caso di specie, le parti ricorrenti non solo non hanno prodotto -come
avrebbero dovuto- l’avviso di cancelleria, al fine di consentire il controllo di
questa Corte in merito alla data di comunicazione dell’ordinanza, ma hanno
kic. 2014 n. 22168 sez. M3 – ud. 09-03-2016
-2-

CRIAS, CASSA RURALE ARTIGIANA DELLA VALLE DEL

espressamente dichiarato, nella prima pagina del ricorso, che l’ordinanza n.
12/14 <> èstata
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