Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10363 del 13/05/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 10363 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 4668-2012 proposto da:
MADAFFARI CARMELA C.F. MDFCML44D411176P, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIULIO RUBINI 48 PALAZZO D,
presso

lo

studio dell’avvocato GULLO RAFFAELE,

rappresentata se difesa dall’avvocato SORACE DOMENICO,
giusta delega in atti;

2014

ricorrente

contro

957

REGIONE CALABRIA C.F.02205340793,
legale

in persona del

rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 9, presso lo studio

Data pubblicazione: 13/05/2014

dell’avvocato PUNGI’ GRAZIANO, rappresentata e difesa
dall’avvocato TALARICO FRANCESCHINA, giusta delega in
atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 536/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/03/2014 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato SORACE DOMENICO;
udito l’Avvocato PUNGI’ GRAZIANO per delega TALARICO
FRANCESCHINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per:
in via principale improcedibilità in subordine
rigetto.

di CATANZARO, depositata il 07/06/2011 R.G.N. 1099/09;

RG n 4668/2012

Madaffari C./ Regione Calabria

n7

Svolgimento del processo
Con sentenza del 7 giugno 2011 la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del
Tribunale di Lamezia Terme, ha respinto la domanda di Madaffari Carmela volta all’accertamento
dell’ illegittimità della sospensione disposta ai sensi dell’art 21 quater della L n 241/1990
dall’incarico di direttore generale dell’Azienda Sanitaria numero 6 di Lamezia Terme disposta con
decreto del presidente della Giunta Regionale in data 8 agosto 2005 n 723.

specificatamente indicate, relative alla gestione dell’Azienda Sanitaria contrastanti ,secondo la
Regione, con “le esigenze gestionali minime da garantire in forza delle leggi vigenti” e tali da
costituire grave inadempimento degli obblighi gravanti sul direttore generale ritenendo inoltre che
non potesse attendersi l’esito della verifica ordinaria.
La Corte territoriale ha osservato inoltre che con successiva delibera del 7 novembre 2005 era stata
dichiarata la decadenza della Madaffari dall’incarico di direttore generale e che pertanto aveva
perso ogni rilevanza la disposta sospensione a tutti gli effetti anche a quelli risarcitori erroneamente
riconosciuti dal Tribunale.
Ha rilevato inoltre che la riferibilità del provvedimento di decadenza alla disposta sospensione era
desumibile da numerosi indici espressamente enunciati ; che in definitiva il provvedimento di
sospensione, per sua natura provvisorio, aveva trovato una continuità logica e cronologica nel
provvedimento con il quale era stata dichiarata la decadenza e che la legittimità di quest’ultimo non
era Oggetto di accertamento del giudizio avendo la ricorrente proposto altro ricorso .
Avverso la sentenza ricorre la Madaffari formulando cinque motivi .
Resiste la Regione Calabria con controricorso .
Motivi della decisione.
Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione sollevata dalla controricorrente di
improcedibilità del ricorso per violazione del disposto dell’art 369 cpc.
La Regione Calabria ha , infatti, rilevato che la Madaffari aveva provveduto a depositare il ricorso
in violazione del termine di cui all’art 369 cpc , cioè oltre il termine di 20 giorni dall’ultima
notifica .
L’eccezione è fondata ed il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Il ricorso risulta infatti notificato a mezzo posta alla Regione Calabria presso il difensore e nel
domicilio eletto in data 18/1/2012, ma il suo deposito in cancelleria è avvenuto soltanto in data
77/9/9017.

La Corte ha rilevato che la delibera era stata adottata per la presenza di gravi inadempienze,

Va , inoltre, precisato che non assume rilevanza, al fine di riaprire il termine ormai scaduto per il
deposito del ricorso, la seconda notifica effettuata dalla ricorrente in data l 0/2/2012.
Deve, infatti rilevarsi che costituisce principio affermato più volte da questa Corte che il deposito
del ricorso per cassazione va eseguito entro venti giorni dall’ultima notifica e che “ultima notifica ”
è quella eseguita nei confronti di una delle più controparti cui il ricorso deve essere notificato e non
lo sia ancora stato in precedenza, non già quella reiterata nei confronti della medesima parte, a
meno che la prima notificazione alla medesima parte non debba essere considerata viziata da

Nella specie il rinnovo della notifica motivato dall’opportunità di indicare il legale sulla cartolina di
ricevimento appare inidoneo a giustificare l’inosservanza del termine di cui all’an 369 cpc . La
prima notifica infatti non presentava alcuna nullità essendo correttamente rivolta al legale della
contro ricorrente ed effettuata presso il domicilio eletto in appello . La mancata indicazione del
legale di controparte sulla cartolina di ricevimento, costituendo una mera irregolarità e non già una
nullità ,non giustifica la riapertura del termine di cui all’ad 369 cpc _
L’accoglimento dell’eccezione di improcedibilità determina l’assorbimento dei motivi
sollevati con il ricorso principale con i quali la ricorrente mira a far valere l’autonomia del
provvedimento di sospensione rispetto a quello di decadenza con ogni conseguenza risarcitoria
erroneamente negata dalla Corte d’appello .
Le spese processuali seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio liquidate in C100,00 per esborsi ed 3.500.00 per compensi professionali oltre accessori di
legge.
Roma 18/3/2014

nullità. ( cfr ord. 14411/2012, n 12894/2013).

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