Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10363 del 11/05/2011
Cassazione civile sez. I, 11/05/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 11/05/2011), n.10363
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L.J., rappresentata e difesa dall’Avv. DEL PINTO
Maurizio, come da procura a margine del ricorso in calce al ricorso,
domiciliato ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di
Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello
Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Campobasso n.
223/08 V.G. depositato il 13 maggio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
giorno 27 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli;
sentite le richieste dei P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento
del primo e del secondo motivo e il rigetto del terzo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L.J. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 6.285,62, ha accolto parzialmente il suo ricorso con i quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale di L’Aquila dai 24.10.1991 al 20.9.2000, avanti alla Corte d’appello di L’Aquila dal 28.12.2000 al 28.10.2003, avanti alla Corte di cassazione dal 22.7.2004 al 31.1.2008 e ancora pendente in fase di rinvio alla data di presentazione della domanda (14.11.2008).
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che il Collegio ha disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata si osserva quanto segue.
Con il primo e il secondo motivo, che per la loro complementarietà possono essere trattati congiuntamente, si denuncia violazione di legge per avere la Corte d’appello ritenuto prescritto il diritto all’equo indennizzo maturato prima del decennio anteriore alla data di presentazione della domanda.
La censura è fondata in quanto è principio già affermato quello secondo cui “In tema di equa riparazione per violazione dei termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dai medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo” (Cassazione civile, sez. 1^, 30/12/2009, n. 27719).
Infondato è invece il terzo motivo con il quale si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla quantificazione dell’indennizzo nella misura di Euro 1.000,00 all’anno operata dalla Corte territoriale dal momento che tale liquidazione è in linea con il parametro indicato come normale dalla Corte europea e pertanto non necessita di una particolare motivazione.
Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti indicati. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, detratto dal complessivo periodo di durata del processo determinato dal giudice di merito (anni diciassette circa) quello da ritenersi ragionevole in presenza della fase di rinvio (complessivamente anni sette), il Ministero deve essere condannato, in base ai parametri adottati dalla Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840), al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 9.250,00 oltre interessi dalla data della domanda.
Le spese del giudizio di merito seguono la soccombenza mentre quelle di questa fase possono essere compensate per un terzo in considerazione del parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo ne merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore de ricorrente della somma di Euro 9.250,00 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 1.140,00 di cui Euro 600,00 per diritti, Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; compensa per un terzo le spese del giudizio di legittimità e condanna l’Amministrazione alla rifusione in favore del ricorrente dei due terzi delle spese che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 1.000,00 di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011