Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10362 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4298/2007 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

L.R.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 46/2006 del GIUDICE DI PACE di LAGONEGRO del

23.1.06, depositata il 27/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Lagonegro con sentenza del 27 gennaio 2006 accoglieva l’opposizione proposta da L.R.G. avverso il Ministero dell’Interno per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS), relativo a sanzioni irrogate per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8.

Riteneva che l’apparecchio autovelox utilizzato per il rilevamento non desse garanzia di affidabilità, a causa della mancanza di certificazione dell’operazione di taratura secondo le norme UNI 30012.

Il Ministero, invano difeso in primo grado dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 29 gennaio 2007. Parte opponente è rimasta intimata.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.

Il ricorso denuncia violazione dell’art. 45 C.d.S. e art. 142 C.d.S., comma 6, e relative norme di esecuzione. Violazione e falsa applicazione della L. n. 273 del 1991. Deduce la piena legittimità dell’uso dell’apparecchiatura, conforme alle caratteristiche di cui all’art. 345 reg. esec. C.d.S., nonchè l’estraneità alla materia delle norme sul sistema nazionale e comunitario di taratura.

Il motivo è fondato. Questa sezione ha già statuito che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass. 23978/07). La sentenza citata, come le molte altre coeve, ha esaminato e risolto tutte le problematiche in argomento e a questo orientamento occorre dare seguito. Resta così superfluo, a maggior ragione, soffermarsi sulla non necessità di taratura periodica.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso denunciano rispettivamente:

a)violazione dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione con riguardo alla mancata informazione dell’utilizzo della apparecchiatura; b) violazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, relativo al rilievi di tale eventuale mancata informazione. Il secondo motivo è fondato e assorbe il terzo. L’oscuro riferimento alla “mancata informazione” nel terz’ultimo capoverso di pag. 4, così come il cenno, sempre contenuto in sentenza, all’assorbimento di altri motivi di opposizione sono probabilmente dovuti a svista dell’estensore.

Nell’atto di opposizione, esaminabile da questa Corte, attesa la natura di vizio in procedendo della seconda censura, non v’è infatti traccia di doglianze diverse da quella relativa alla omessa taratura dell’autovelox.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo. Si fa luogo infatti, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c., al rigetto dell’originaria opposizione, stante la rilevata assenza di altri motivi di opposizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, respinge l’opposizione proposta da L.R.G.. Condanna quest’ultima alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 400,00 per onorari, oltre il rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA