Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10362 del 20/05/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10362 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Classamento.
Motivi ricorso
inidonei.
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
in persona del legale
AGENZIA DEL TERRITORIO,
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,
in Roma Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
.A35
CONTRO
SANGES CLEMENTINA in Bagnoli-Marone residente a Prato,
rappresentata e difesa, giusta delega a margine del
controricorso, dagli Avvocati Paolo Panariti
e Marcello
Lastrucci, elettivamente domiciliata nello studio del
primo in Roma, Via Celimontana, 38, CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.33 della C.T.R. di Firenze – Sezione n.
33 in data 26.02.2009, depositata il 07 giugno 2010;
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Data pubblicazione: 20/05/2015
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 09 aprile 2015, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Sentito, per la ricorrente Agenzia, l’Avvocato Gianna
Sentito, altresì, per la controricorrente, l’Avv.
Marcello Lastrucci;
Presente il P.M. dott.
chiesto l’accoglimento
Giovanni Giacalone, che ha
del ricorso, per quanto di
ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente in epigrafe indicata, impugnava in sede
giurisdizionale l’atto con cui il competente ufficio
tecnico amministrativo, classificava in categoria A/1,
classe 3, rendita di Euro 2.162,66, un immobile sito in
Prato, Via Cesare Balbo, 35, della consistenza di vani
12,5, in catasto al foglio 38, part. 1325, subalterno 9
e ne chiedeva l’annullamento.
L’Agenzia del Territorio si costituiva e chiedeva il
rigetto del ricorso.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Prato
rigettava il ricorso, ritenendo corretto il
classamento, avuto riguardo all’ubicazione ed alla
consistenza dell’immobile.
Tale
decisione,
appellata dalla
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Sanges,
veniva
Galluzzo, dell’Avvocatura Generale dello Stato;
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riformata dalla CTR con la statuizione in epigrafe
indicata ed in questa sede impugnata, la quale, in
accoglimento della preliminare eccezione di tardività
dell’accertamento, annullava l’operato classamento.
Territorio ha chiesto l’annullamento della decisione di
appello, sulla base di due mezzi.
L’intimata Sanges, giusto controricorso, ha chiesto il
rigetto dell’impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CTR ha ritenuto fondato l’appello della Sanges, in
accoglimento della preliminare eccezione dalla stessa
proposta, con la quale era stata dedotta la tardività
dell’operato accertamento, perché eseguito a distanza
di 17 anni dall’esecuzione dei lavori di modifica,
effettuati dalla proprietaria.
Con il primo mezzo, l’Agenzia del Territorio, censura
l’impugnata decisione per violazione dell’art. 36 del
D.Lgs. n.546/1992 e nullità della sentenza.
Si deduce che la stessa sia priva degli elementi
essenziali, quali indicati dal citato art.36, ragion
per cui è a ritenersi nulla.
In particolare, si lamenta l’omessa indicazione, sia
della “concisa esposizione dello svolgimento del
processo”, sia pure delle ” richieste delle parti”, sia
Con ricorso 22/26 novembre 2010, l’Agenzia del
infine della “succinta esposizione dei motivi in fatto
ed in diritto”.
Il motivo è fondato e va accolto.
Infatti, nel caso, manca, non solo una adeguata
quindi, agli elementi utilizzati per giungere a
riconoscere rilevanza decisiva al lasso di tempo
intercorrente tra l’esecuzione delle opere di modifica
e la data dell’impugnato classamento, ma anche una sia
pur concisa esposizione dello svolgimento del processo
e dei fatti rilevanti di causa e tali omissioni, per un
verso, non consentono di individuare gli elementi
fattuali valorizzati nel percorso decisionale e neppure
di verificare l’osservanza delle forme indispensabili
poste a garanzia della giurisdizione.
Segnatamente, le rilevate carenze, desumibili dalle
sintetiche espressioni utilizzate, non consentono di
avere contezza delle sostanziali vicende processuali
della controversia e, quindi, neppure, di tutti gli
elementi emblematici e, in ipotesi rilevanti, ai fini
della relativa decisione.
La decisione risulta, quindi, adottata in violazione
della denunciata disposizione di legge, nonchè del
condiviso principio secondo cui “L’assenza della
concisa esposizione dello svolgimento del processo e
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motivazione che riferisca all’iter decisionale e,
I..
,
…
dei fatti rilevanti della causa, vale ad integrare un
motivo di nullità della sentenza, allorché tale
omissione impedisca totalmente, – non risultando
richiamati in alcun modo i tratti essenziali della
motivazione,- di individuare gli elementi di fatto
considerati o presupposti nella decisione, nonché di
controllare che siano state osservate le forme
indispensabili poste dall’ordinamento a garanzia del
regolare svolgimento della giurisdizione” (Cass.
n.6683/2009).
Ciò stante, il secondo motivo, con il quale la
decisione viene censurata, per violazione e falsa
applicazione dell’art. 2946 c.c. e dei principi
afferenti la revisione e l’accatastamento degli
immobili urbani, resta assorbito.
In accoglimento del primo mezzo va, quindi, cassata
l’impugnata sentenza e la causa rinviata ad altra
sezione della CTR della Toscana.
Il designato Giudice del rinvio, procederà al riesame
e, quindi deciderà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi e limiti di cui alla
parte motiva, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad
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lite, neppure nella parte formalmente dedicata alla
altra sezione della CTR della Toscana.
Così deciso in Roma il 09 aprile 2015
– Esten ore
Il Preside