Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10362 del 19/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10362 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 1625-2015 proposto da:
CARIGNANI FRANCO, da intendersi in difetto di elezione di domicilio in
Roma, domiciliato per legge in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA fIELT,A MIITV

( \SSAZION

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO CANTELMO giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
EQUIT_ALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PLAZZ_A CAVOUR, presso la
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI GRECO,
giusta procura a margine del controricorso;
– con troricorrente contro
GIUDICE DI PACE DI MAGLIE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
8018440581

Data pubblicazione: 19/05/2016

avverso la sentenza n. 1825/2014 del TRIBUNALE di LECCE,
depositata il 15/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/02/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

Svolgimento del processo

380-bis cod. proc. civ., datata 27.11.15 e regolarmente notificata ai
difensori delle parti (e, quanto al ricorrente, il 13.1.16 presso la
Cancelleria di questa Corte, per non avere egli eletto domicilio in
Roma), relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Lecce n.
1825 del 15.5.14, del seguente letterale tenore:
Ǥ 1.

Franco Carignani ricorre, affidandosi a tre motivi, per

la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata
dichiarata inammissibile la sua opposizione alla cartella di
pagamento notificatagli da Equitalia Lecce spa per l’importo di €
2.021,88 per un credito della Cassa depositi e prestiti – cassa
ammende, da lui proposta anche contro il Ministero della Giustizia e
l’ufficio del Giudice di Pace di Maglie (così indicato nella gravata
sentenza). Notificato il ricorso, per il Ministero e l’ufficio del Giudice
di Pace di Lecce, all’Avvocatura Distrettuale di Lecce anziché a quella
Generale in Roma, l’intimata succeditrice dell’originaria opposta,
Equitalia Sud spa, resiste con controricorso.
§ 2.

– Il ricorso (tempestivo, per essere stato spedito per la

notifica lunedì 17.11.14 ed essendo scaduto il termine semestrale il
precedente sabato 15.11.14) può essere trattato in camera di
consiglio – ai sensi degli aitt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.,
essendo pure soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ.
– parendo dovervisi rigettare e perciò senza bisogno — per la
giurisprudenza consolidatasi a partire da Cass. Sez. Un., ord. 22
marzo 2010, n. 6826, estesa ai casi di infondatezza del ricorso, tra le
altre, da Cass. Sez. Un., 11 maggio 2013, n. 11523 – di
regolarizzare la notifica alle parti non regolarmente intimate (cioè
Ric. 2015 n. 01625 sez. M3 – ud. 10-02-2016
-2-

§ 1. – È stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art.

quelle difese dall’Avvocatura dello Stato, solo a quella Generale
dovendo notificarsi il ricorso per cassazione: per tutte, v. Cass., ord.
30 giugno 2006, n. 15062; Cass. Sez. Un., ord. 15 gennaio 2015, n.
608).
§ 3. – Il ricorrente si duole:
– di “violazione del combinato disposto di cui agli artt. 24 e

del 1990”, lamentando l’insufficienza del richiamo, nella cartella
impugnata, agli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. ai fini della compiuta
informazione del destinatario sui mezzi di impugnazione esperibili,
così qualificando illegittima la decisione di inammissibilità per
tardività adottata dal tribunale;
– di “violazione degli artt. 148 e 160 c.p.c. – nullità della
sentenza nella parte in cui non dichiara la nullità della cartella di
pagamento per assenza di relata di notifica”;
– di “violazione dell’art. 26 d.p.r.602/1973 – inesistenza della
notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo del servizio
postale.
§ 4. – La controricorrente, eccepita l’inammissibilità del ricorso
per inidonea formulazione dei quesiti e rappresentazione dei fatti
processuali e dei documenti su cui quello si fonda, contesta nel
merito la fondatezza delle censure.
§ 5.

– Il primo motivo ha carattere assorbente, ma è

infondato: nella cartella di pagamento, oltretutto per crediti non
tributari come nella specie, è idoneamente tutelato il diritto di difesa
del destinatario con il richiamo a norme che consentano di
individuare il mezzo di impugnazione esperibile e la relativa
procedura (secondo i principi generali del processo civile, ricavabili,
per tutte, da Cass. 31 maggio 2006, n. 12895, o da Cass. 21
gennaio 2013, n. 1372); e, comunque, l’obbligo di informazione è
correttamente

previsto come eccezionale nella

normativa

processualcivilistica, avendo l’onere ogni consociato di conoscerla e
risultando più che sufficiente il tempo a disposizione (anche se di soli
venti giorni, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.) per acquisire le
Ric. 2015 n. 01625 sez. M3 – ucl. 10-02-2016
-3-

113 Cost., art. 3 della legge 241 del 1990 e art. 7 della legge 212

debite informazioni. Pertanto, correttamente il tribunale ha rilevato
la manifesta tardività della proposizione dell’opposizione e la ha
dichiarata inammissibile: ed il primo motivo va rigettato.
§ 6. – La correttezza della declaratoria di inammissibilità
dell’opposizione preclude l’esame degli altri motivi di ricorso, siccome
attinenti al merito di quella: e del ricorso non può che proporsi, nel

Motivi della decisione

5

2. — Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti

hanno depositato memoria o sono comparse in camera di consiglio per
essere ascoltate.

5 3. — A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera
di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in
diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parli ha
ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

5 4. — Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il
ricorso va rigettato; e le spese del presente giudizio di legittimità vanno
poste a carico del ricorrente soccombente.
§ 5. — Deve, infine, trovare applicazione l’art. 13 comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma
17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato
per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il
giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento
che la definisce, a dare atto — senza ulteriori valutazioni discrezionali —
della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o
improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte
dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione
da lui proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Ric. 2015 n. 01625 sez. M3 – ud. 10-02-2016
-4-

suo complesso, al Collegio il rigetto».

P. Q. M.
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– condanna Franco Carig-nani al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità in favore di Equitalia Sud spa, in pers. del leg.

maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;
– ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modif.
dalla 1. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
co. 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 febbraio 2016.

rappr.nte p.t., liquidate in € 1.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA