Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10362 del 13/05/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 10362 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: BUFFA FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 19093-2008 proposto da:
BIZZOTTO MAURIZIO, BARON ADRIANO

per

se’ medesimi e

per conto della societa’ della quale sono
amministratori, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
G. FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARZI
MASSIMO FILIPPO, che li rappresenta e difende
2014
817

unitamente all’avvocato MAURO ANTONIO, giusta delega
in atti;
– ricorrenti contro

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE

DELLA PREVIDENZA

Data pubblicazione: 13/05/2014

SOCIALE,

C.F.

80078750587,

in persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F.
05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, CORETTI ANTONIETTA,
giusta delega in calce alla copia notificata del
ricorso;
– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 640/2007 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 13/02/2008 r.g.n. 488/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/03/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
BUFFA;
udito l’Avvocato MARZI MASSIMO FILIPPO;
udito l’Avvocato MATANO GIUSEPPE per delega MARITATO
LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

1. Con sentenza del 16.6.2004, il tribunale di Vicenza rigettava
l’opposizione proposta da Bizzotto Maurizio e Baron Adriano, in
proprio e nella qualità di amministratori della società Centro elettronico
bassanese (CEB) s.n.c., a due ordinanze ingiunzione emesse dall’INPS
per il pagamento della somma di j 2.100.000 a tiolo di sanzione
amministrativa per le violazioni di cui a verbale di accertamento ispettivo
loro precedentemente notificato (relativo a fattispecie di interposizione
vietata di manodopera); con la stessa sentenza, il tribunale accoglieva
parzialmente la domanda riconvenzionale dell’INPS relativa al
pagamento di contributi, riconoscendone tuttavia solo parte di quelli
accertati nel predetto verbale.
2. Con sentenza del 13.2.2008, la Corte d’appello di Venezia, in parziale
riforma della sentenza del tribunale, dichiarava definitivo il credito
contributivo dell’INPS nell’intera misura accertata dal richiamato verbale
di accertamento (in ragione della formazione di giudicato esterno
sull’importo del credito, nell’ambito di giudizio di opposizione a cartella
esattoriale portante i medesimi crediti) e dichiarava inammissibile
l’appello incidentale della società e dei suoi amministratori per mancata
notifica.
3. Avverso tale sentenza ricorrono la società ed i suoi amministratori, per
due motivi. L’INPS è rimasto intimato, limitandosi a delegare il
procuratore per la discussione della causa in pubblica udienza.
4. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.
proc. civ., violazione di legge, per avere la sentenza impugnata
confermato il credito contributivo dell’INPS sulla base del giudicato
formatosi in un giudizio diverso avente ad oggetto una cartella esattoriale
relativa al medesimo credito. Il ricorrente chiede alla corte di precisare
“se è consentita l’opposkione nelle forme previste dalla legge n. 689 del 1981 avverso
cartella esattoriale, nell’ipotesi in cui l’emissione della cartella sia stata preceduta
dall’emissione del provvedimento salkionatorio (ordinana-ingiunione)”.
5. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.,
omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, per avere la sentenza impugnata
dichiarato inammissibile l’appello incidentale per mancata notifica,
sebbene fosse possibile la rinotifica dell’atto. Il ricorrente, quindi, si
difende nel merito degli addebiti di cui al verbale di accertamento,
reiterando in questa sede le censure alla sentenza di primo grado già
formulate nell’appello incidentale dichiarato inammissibile.
1
Udienza del 6 marzo 2014
Pres. Miani Canevari, Est. Buffa

Rg. 19093/08 — Bizzotto +1 c. INPS

6. Il primo motivo è inammissibile perché il quesito di diritto non è
congruo né coerente con l’esposizione e le deduzioni della parte. Mentre
il ricorrente sostanzialmente deduce la non configurabilità —nel giudizio
di opposizione ad ordinanza ingiunzione nel quale sia chiesta in via
riconvenzionale la condanna al pagamento dei contributi previdenziali- di
un vincolo da giudicato formato di in un distinto giudizio avente ad
oggetto l’opposizione a cartella esattoriale- il quesito si riferisce alla
possibilità di proporre opposizione a cartella emessa dopo l’ordinanza
ingiunzione per gli stessi crediti, che è questione diversa, peraltro con
soluzione scontata affermativa.

7. Il quesito formulato dal ricorrente non è dunque in linea con i requisiti
indicati da questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 8463 del 07/04/2009),
secondo la quale la funzione propria del quesito di diritto, da formularsi
a pena di inammissibilità del motivo proposto, è di far comprendere alla
Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi
logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto
dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente,
la regola da applicare. Si è precisato nello stesso senso (Sez. 5, Sentenza
n. 3530 del 07/03/2012) che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il
quesito inerente ad una censura in diritto – dovendo assolvere alla
funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso
specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può
essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella
fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere
dalla sua sola lettura, l’errore asseritamene compito dal giudice di merito
e la regola applicabile.
8. Il secondo motivo è inammissibile. Con esso la parte lamenta
sostanzialmente che la corte territoriale abbia dichiarato inammissibile
l’appello incidentale per mancata notifica sebbene fosse possibile la
rinotifica. Il motivo —che peraltro è formulato per omessa o insufficiente
motivazione, laddove la motivazione dell’inammissibilità è chiara nelle
stesse prospettazioni del ricorrente (che pur non condivide il decisum)non precisa, in violazione del principio di autosufficienza, se la parte
abbia chiesto un termine per rinotificare, quando e come lo abbia fatto, e
quale sia stato il provvedimento del giudice (se vi sia stato) in ordine a
tale eventuale richiesta, precludendo in tal modo alla Corte di verificare
la sussistenza del vizio denunciato (v. Sez. I, sentenza 9/4/2013 n.
8569).
2
Udienza del 6 marzo 2014
Pres. Miani Canevari, Est. Buffa

• Rg. 19093/08 — Bizzotto +1 c. INPS

Rg. 19093/08 — Bizzotto +1 c. INPS

9. Le spese, liquidate con riferimento alla sola attività di discussione della
causa in udienza da parte dell’Inps, seguono la soccombenza.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti in solido
al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 100 per
spese e € 1000 per competenze, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2014.

p.q.m.

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