Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10362 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/06/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 01/06/2020), n.10362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34191-2018 proposto da:

A.I., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE LUFRANO,

presso il cui studio a Civitanova Marche, via Matteotti 146,

elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ORDINANZA n. 4714/2018 del TRIBUNALE DI ANCONA, depositata

il 13/4/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Ancona, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’opposizione proposta dall’avv. Giuseppe Lufrano, per sè e per A.I., ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126, comma 3, avverso l’ordinanza con la quale lo stesso tribunale aveva liquidato il compenso maturato in capo al difensore.

A.I. ha chiesto, per un motivo, la cassazione dell’ordinanza.

Il Ministero della giustizia è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il ricorrente, con l’unico motivo articolato, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 109 e 126 nonchè dell’art. 6 CEDU, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha negato che gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono dal momento in cui la relativa istanza è stata presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

1.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, sia successivamente riproposta, con l’allegazione delle medesime ragioni nonchè degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell’istanza suddetta all’ordine professionale.

2.1. Il ricorso è inammissibile. Ed infatti, come si ricava dalla lettura dell’ordinanza oggetto di ricorso, il tribunale è stato chiamato a pronunciarsi, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, sulla legittimità dell’ordinanza con la quale lo stesso tribunale aveva liquidato i compensi spettanti al difensore del ricorrente per l’attività prestata nel procedimento del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, rilevando, ma sempre ai fini della liquidazione, che non competessero le spettanze per le attività svolte in epoca anteriore al deposito dell’istanza del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 126, comma 3.

2.2. Ora, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 7072 del 2018), il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale (conf. Cass. n. 9808 del 2013, in motiv.), essendosi altresì precisato che (Cass. n. 10705 del 2014; Cass. n. 1539 del 2015) la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento che abbia rigettato o solo parzialmente accolto l’opposizione del difensore avverso il decreto di liquidazione del compenso spetta esclusivamente al difensore medesimo, non anche al patrocinato, che non può considerarsi soccombente nel procedimento, nè ha interesse a dolersi dell’esiguità della liquidazione. Indicazioni in tal senso possono poi ricavarsi da quanto statuito da Cass. n. 7486 del 2019 che, nel giudicare fondato il ricorso proposto direttamente da parte del soggetto richiedente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato avverso il provvedimento che aveva invece ritenuto inammissibile la sua opposizione avverso la decisione di diniego, ha ricordato come la legittimazione del difensore in proprio a proporre opposizione concerna le controversie in tema di liquidazione di compensi (cfr. Cass. n. 10705 del 2014; Cass. n. 1539 del 2015; Cass. SU n. 26907 del 2016), mentre non è configurabile anche con riferimento all’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio; in tali casi, infatti, la legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato.

2.3. Nel caso in esame, l’opposizione ha riguardato il decreto di liquidazione dei compensi per cui la legittimazione spettava in via esclusiva al difensore. Nè rileva che la decisione abbia posto in discussione la portata retroattiva o meno dell’ammissione a seguito della richiesta del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 126, comma 3, trattandosi di questione che il giudice dell’opposizione ha esaminato incidenter e sempre e limitatamente ai fini della determinazione dei compensi liquidabili, dovendosi, quindi, escludere che la sua risoluzione possa giustificare una autonoma legittimazione della parte ammessa al beneficio.

3. Nulla per le spese di lite, in difetto di attività difensiva del resistente.

4. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovutopari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 1 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA