Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10361 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1568/2007 proposto da:

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. PORRO 8, presso lo studio

degli avvocati ZIMATORE e ABBAMONTE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FREGA Davide, giusta Delib. G.M. 21 ottobre 2006, n.

242 e giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3349/2005 del GIUDICE DI PACE di TORRE

ANNUNZIATA del 21.11.05, depositata il 22/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Torre Annunziata con sentenza del 22 novembre 2005 accoglieva la domanda proposta da S.A. avverso il comune di Torre Annunziata per il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., subiti dall’attore, nella misura di Euro 144,63 a causa del pagamento indebito della somma ingiunta a seguito di verbale di accertamento per violazione dell’art. 41 C.d.S. e art. 146 C.d.S., comma 3. La sentenza impugnata rilevava che la pretesa sanzionatoria era illegittima perchè il comune aveva installato apparecchiature Photored agli incroci, prima che giungesse la omologazione delle apparecchiature stesse.

Il comune di Torre Annunziata ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 29.12.2006; l’ S. è rimasto intimato. L’avviso di udienza è stato notificato in cancelleria a causa del trasferimento del difensore domiciliatario di parte ricorrente.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto rimessione a pubblica udienza. Il ricorso verte su quattro motivi che la Corte reputa manifestamente fondati. Non è di ostacolo all’esame di merito, la richiesta del p.m. poichè solo ove emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza; qualora la Corte, invece, ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti di evidenza compatibili con l’immediata decisione, ben può pronunciarsi per la manifesta infondatezza dell’impugnazione, anche ove le conclusioni del P.M. siano, all’opposto, per la trattazione in pubblica udienza (Cass 1255/07; 13748/07).

Le censure, da trattare congiuntamente, concernono la violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, degli artt. 203, 204 e 204 bis C.d.S.; falsa applicazione della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, all. E; vizio di motivazione. Vi si deduce che il ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa non è effettuabile in caso di pagamento della stessa in misura ridotta , restando preclusa la possibilità di aggirare il relativo divieto esperendo un’azione risarcitoria corrispondente ai motivi di opposizione non ritualmente fatti valere.

Proprio con riferimento ad analoghe controversie che vedono coinvolto il comune di Torre Annunciata questa Corte ha affermato – ed intende ribadire – che in materia di violazioni al codice della strada, il c.d. “pagamento in misura ridotta” di cui all’art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l’accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest’ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato effettuato il suddetto pagamento. L’intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l’esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la “condictio indebiti” e l'”actio damni” riconducibili all’avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa. (Cass. 6382/07; Cass. 4281/08;

Cass. 13104/09). Anche le Sezioni Unite (SU 20544/08) hanno affermato che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all’art. 202 C.d.S., comporta un’incompatibilità (oltre che un’implicita rinunzia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. L’interessato, quindi, potrà far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, anche per il grado di merito. Si fa luogo infatti, con decisione ex art. 384 c.p.c., al rigetto dell’originaria domanda, giacchè è emersa la inammissibilità di essa.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la originaria domanda. Condanna parte intimata alla refusione al ricorrente delle spese di lite liquidate in Euro 400,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi quanto al giudizio di legittimità e in Euro 450,00 per onorari e Euro 100,00 per esborsi, quanto al giudizio di merito, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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