Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10361 del 26/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 22/03/2017, dep.26/04/2017), n. 10361
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15024/2016 proposto da:
ISTITUTO ORFANI DON TROMBELLI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CARLO LORENZINI 72, presso lo studio dell’avvocato VALERIA FAIOLA,
rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA DE VIDO;
– ricorrenti –
contro
C.P., elettivamente domiciliata in ROMA presso la CORTE DI
CASSAZIONE rappresentata e difesa dall’Avvocato SILVIA PEGGI;
– controricorrenti –
e contro
EDILPIANORO SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 202/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 03/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L’Istituto Orfani Don Trombelli ha proposto, nei confronti di
C.P. e di Edilpianoro spa, ricorso per cassazione contro la
sentenza n. 202/2016 della Corte di Appello di Bologna depositata il
3.2.2016 in un procedimento in materia di vendita immobiliare ed
acquisto per usucapione.
Resiste con controricorso la C., mentre l’altra parte non ha svolto attività difensiva.
Il relatore ha formulato proposta di improcedibilità e la parte ricorrente ha depositato memoria.
Ritiene il Collegio che nel caso in esame si pone un problema di improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c.,
perchè nel ricorso si dà atto della avvenuta notifica della sentenza
impugnata (in data 8.4.2016), ma in atti manca la copia autentica della
stessa munita della relazione di notificazione (v. Cass. S.U. ord. 16-4-2009, n. 9005, Cass. S.U. 16-4-2009 ord. n. 9006, Cass. 28-9-2009 n. 20795, Cass. 1-12-2009 n. 25296, Cass. 26-4-2010 n. 9928, Cass. 11-5-2010 n. 11376, Cass. 6-8-2010 n. 18416, Cass. 10-9-2010 n. 19271, Cass. 10-12-2010 n. 25070;
più di recente, v. altresì Sez. 1, Sentenza n. 16549 del 2015 e ancora,
Sez. 2, Sentenza n. 22176 del 2014, queste ultime non massimate).
Ritenuto però che davanti alle sezioni unite pende la questione
della procedibilità del ricorso per cassazione (rimessa dalla prima
sezione civile con ordinanza n. 1081/2016 depositata il 21.1.2016) e che
pertanto si rende opportuno attendere la relativa decisione.
PQM
rinvia a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle sezioni
unite sulla questione della procedibilità del ricorso rimessa dalla
prima sezione civile con l’ordinanza citata in premessa.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017