Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10361 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 22/03/2017, dep.26/04/2017), n. 10361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15024/2016 proposto da:

ISTITUTO ORFANI DON TROMBELLI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CARLO LORENZINI 72, presso lo studio dell’avvocato VALERIA FAIOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA DE VIDO;

– ricorrenti –

contro

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA presso la CORTE DI

CASSAZIONE rappresentata e difesa dall’Avvocato SILVIA PEGGI;

– controricorrenti –

e contro

EDILPIANORO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 202/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Istituto Orfani Don Trombelli ha proposto, nei confronti di

C.P. e di Edilpianoro spa, ricorso per cassazione contro la

sentenza n. 202/2016 della Corte di Appello di Bologna depositata il

3.2.2016 in un procedimento in materia di vendita immobiliare ed

acquisto per usucapione.

Resiste con controricorso la C., mentre l’altra parte non ha svolto attività difensiva.

Il relatore ha formulato proposta di improcedibilità e la parte ricorrente ha depositato memoria.

Ritiene il Collegio che nel caso in esame si pone un problema di improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c.,

perchè nel ricorso si dà atto della avvenuta notifica della sentenza

impugnata (in data 8.4.2016), ma in atti manca la copia autentica della

stessa munita della relazione di notificazione (v. Cass. S.U. ord. 16-4-2009, n. 9005, Cass. S.U. 16-4-2009 ord. n. 9006, Cass. 28-9-2009 n. 20795, Cass. 1-12-2009 n. 25296, Cass. 26-4-2010 n. 9928, Cass. 11-5-2010 n. 11376, Cass. 6-8-2010 n. 18416, Cass. 10-9-2010 n. 19271, Cass. 10-12-2010 n. 25070;

più di recente, v. altresì Sez. 1, Sentenza n. 16549 del 2015 e ancora,

Sez. 2, Sentenza n. 22176 del 2014, queste ultime non massimate).

Ritenuto però che davanti alle sezioni unite pende la questione

della procedibilità del ricorso per cassazione (rimessa dalla prima

sezione civile con ordinanza n. 1081/2016 depositata il 21.1.2016) e che

pertanto si rende opportuno attendere la relativa decisione.

PQM

rinvia a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle sezioni

unite sulla questione della procedibilità del ricorso rimessa dalla

prima sezione civile con l’ordinanza citata in premessa.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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