Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10361 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10361 Anno 2015
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: FERRO MASSIMO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

CALAMITA Franco, rappr. e dif. dall’avv. Paola Tenneroni del foro di Temi, elett.
dom. presso lo studio dell’avv. Enrico Mattei, in Roma, -via M-uzio Clementi n.9
come da procura in Calce all’atto
-ricorrente
Contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t
-intimato-

_

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estensore cons. in. ferro

Data pubblicazione: 20/05/2015

,.

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12
-controricorrenteper la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale Umbria 12.11.2007;

udito l’avvocato dello Stato Bruno Dettori per l’Agenzia delle Entrate;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Tommaso Basile, che
ha concluso per il rigetto’del ricorso.

IL PROCESSO
Franco Calamita impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
Umbria 12.11.2007 che, accogliendo l’appello principale dell’Ufficio e disattendendo
quello incidentale del contribuente a seguito di riassunzione dopo la sentenza di
cassazione con rinvio S.C. 7.1.2005, n.220 emessa in confronto delle stesse parti
avverso la sentenza C.T.R. Umbria n. 737/2002 dep. il 19.2.2003, a sua volta
pronunciata avverso la sentenza C.T.P. Terni 189/01/2001, resa in tema di
tassazione con ritenuta ai fini IRPEF delle somme percepite dal contribuente in
attuazione di una conciliazione sindacale con il datore di lavoro S.G.L. Carbon s.p.a.
alla fine del rapporto, affermò l’insussistenza nella vicenda dei presupposti per
configurare, nella somma erogata, il titolo di un incentivo all’esodo, risultando
piuttosto una transazione connessa a risoluzione del rapporto di lavoro medesimo e
dunque mero T.F.R.
Ritenne la C.T.R., negando altresì veste risarcitoria per il dedotto danno da
illegittimo licenziamento 1 che la conseguente tassazione dell’emolumento corrisposto
era regolata dall’art. 16 co.1 lett. a) TUIR e non dall’art.17 co.4bis TUIR.
Il ricorso è articolato su due motivi ed è resistito con controricorso dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360 cod.proc.civ.,
la violazione di legge ai sensi degli artt. 17 e 19 d.P.R. n.917 del 1986, avendo
erroneamente la C.T.R. ritenuto che, difettando la volontaria accettazione del
licenziamento, la stessa cessazione del rapporto di lavoro non poteva qualificarsi
come esodo incentivato e comunque all’epoca del licenziamento il lavoratore non
aveva superato i 55 anni di età, così non potendo fruire della tassazione dirnidiata.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360
cod.proc.dv., la violazione di legge ai sensi degli artt. 17 e 19 co.4bis d.P.R. n.917
del 1986, avendo erroneamente la C.T.R. trascurato che, anche a voler ammettere la
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estenso

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 26 marzo 2015
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

1. Va premesso che il ricorso avverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
è inammissibile poiché, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, divenuta
operativa dal 10 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della
stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione
tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione ad eausam e ad
pro cessum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti
esclusivamente all’Agenzia (Cass. s.u. 3118/2006).
2. Aggiunge il Collegio che la spontanea costituzione in giudizio dell’Agenzia
delle Entrate, nonostante la notifica del ricorso pervenuta al solo Ministero
predetto, rende applicabile il principio per cui la nullità del ricorso proposto nei
confronti di soggetto privo di legittimazione ad causarn — com’è il Ministero
dell’Economia e delle Finanze – è sanabile, con effetto ex lune, dal momento della
costituzione in giudizio del soggetto passivamente legittimato, impedendo detta
costituzione sempre e comunque l’inammissibilità per tardività del gravame, nel caso
dei giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, cui si applica l’art. 164, terzo comma, cod.
proc. civ., come novellato dall’art. 9 della legge 26 novembre 1991, n. 353 (Cass.
8177/2011, 5341/2012).
3. 1 due motivi, da trattate congiuntamente per l’evidente connessione, sono poi
inammissibili, difettando ciascuna doglianza di un conclusivo quesito di diritto e
dunque, secondo l’onere di formulazione ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., non
rispecchiando essi in modo ordinato e in base allo schema legale razione temporis
vigente le censure anticipate in narrativa, con ciò non mostrando invero di assolvere
compiutamente a tale funzione espositiva (Cass. s.u. 21672/2013): in essi difetta ogni
specifica ed ordinata trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o
all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie e dei profili attinenti
alla. ricostruzione del fatto.
11 conseguente rigetto del ricorso motiva la condanna al pagamento delle spese del
procedimento di legittimità, secondo la liquidazione di cui a dispositivo.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per come promosso nei confronti del
Ministero dell’Economia e delle Finanze; rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente,

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estensor

tassabilità di cui all’art.16 TUIR, accettata invero dal contribuente, al medesimo
spettava però il diritto ad un prelievo calcolato con aliquota dimezzata, avendo le
parti entrambe, firmando l’accordo, qualificato la somma erogata come incentivo
all’esodo ed essendo all’epoca della sottoscrizione il Calamita — con compimento
allora dei 55 anni – per legge lavoratore a tutti gli effetti, stante la dichiarazione
giudiziale di illegittimità del pregresso licenziamento.

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/ I 9C6
N. 131 TAB. ALL.
N. 3
MATERIA TRIBUTARIA

al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in complessivi euro
4.500, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2015.

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