Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10361 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/06/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 01/06/2020), n.10361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4655-2019 proposto da:

L.R.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA STANISCIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GINA TRALICCI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 5273/2011 R.V.G.

della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata l’11/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI

MILENA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. PATRONE IGNAZIO che chiede che

la Corte accolga l’istanza dichiarando la competenza del Tribunale

di Roma.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Perugia, con ordinanza depositata l’11 gennaio 2019, emessa all’esito di ricorso proposto ai sensi della L. n. 89 del 2001 da L.R.F., a seguito della presentazione di querela di falso avverso la procura alle liti del ricorso per prosecuzione del 17.09.2014 da parte dell’Avvocatura dello Stato per conto del Ministero della giustizia, ha dichiarato la propria incompetenza per materia e la competenza del Tribunale di Perugia in composizione collegiale a norma dell’art. 355 c.p.c., sospeso il giudizio di equa riparazione.

Avverso l’ordinanza pronunciata dalla corte perugina ha proposto regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., notificato il 4 febbraio 2019, la L.R., con il quale ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell’art. 18 c.p.c. (con riferimento all’art. 19 c.p.c.), sul presupposto che si dovesse tenere conto del foro della persona.

L’Amministrazione della giustizia non ha svolto attività defensionale, essendosi limitata a depositare atto di costituzione al fine della partecipazione all’udienza di discussione.

Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito è stato adottato decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è fondato.

Va premesso che in tema di querela di falso proposta avanti alla Corte di appello, l’ordinanza con cui, ai sensi dell’art. 355 c.p.c., il giudice di appello rimette le parti avanti al Tribunale ritenuto competente per la riassunzione del giudizio sulla querela, ha natura decisoria sulla competenza territoriale relativa a tale giudizio ed è, pertanto, impugnabile con il regolamento necessario di competenza (Cass. n. 6465 del 2006).

Ciò posto, la competenza per territorio relativamente alle cause aventi ad oggetto la querela di falso è inderogabile ai sensi dagli artt. 28 e 70 c.p.c., trattandosi di cause nelle quali è prevista la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero (art. 221 c.p.c., u.c.).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, al di fuori del caso di querela di falso proposta in via incidentale innanzi al Tribunale e, quindi, anche in caso di proposizione nel giudizio di appello, la competenza territoriale sulla querela di falso dev’essere individuata in base ai criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha accolto l’istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui una Corte di Appello aveva rimesso le parti per il giudizio sulla querela avanti al Tribunale del luogo sede della Corte di Appello, anzichè avanti al Tribunale territorialrnente competente secondo quei criteri) (Cass. n. 6465 del 2006 cit.; Cass. n. 13032 del 2016), considerato che la competenza a conoscere della querela di falso in via principale appartiene inderogabilmente, stante il previsto intervento obbligatorio del P.M. – al giudice individuabile secondo il criterio, di cui all’art. 18 c.p.c., del foro generale delle persone fisiche, senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti giuridici della cui prova si tratta (Cass. n. 15093 del 2005) e dovendosi escludere – in mancanza di specifica disposizione normativa – che la suddetta competenza inderogabile sia modificabile per effetto di attrazione da parte della connessa causa di merito (Cass. n. 9713 del 2004).

Va, pertanto, accolta la richiesta di regolamento e cassata l’impugnata ordinanza della Corte di Appello di Perugia, dovendosi dichiarare la competenza del Tribunale di Roma, residenza della ricorrente, dinanzi al quale la causa deve essere riassunta dalle parti nel termine di cui in dispositivo.

Il Tribunale dichiarato competente provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001; il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass., Sez. Un., 28 maggio 2014 n. 11915).

P.Q.M.

La Corte accoglie la richiesta di regolamento, cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale dispone la riassunzione della causa nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza;

spese al merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2″ Sezione Civile, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 1 giugno 2020

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