Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10360 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 388/2007 proposto da:

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CUNEO in persona del Prefetto pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 299/2005 del GIUDICE DI PACE di SALUZZO del

26.10.05, depositata il 16/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Saluzzo con sentenza del 17 novembre 2005 accoglieva l’opposizione proposta da C.M. avverso il Prefetto di Cuneo per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS) dei Carabinieri della locale compagnia.

Rilevava che nel verbale non era indicato il giudice competente per l’opposizione, vizio che comportava la illegittimità del provvedimento impugnato.

L’Ufficio Territoriale del Governo ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 15 dicembre 2006; l’opponente è rimasto intimato.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la regolarizzazione del contraddittorio sul ricorso.

Il Collegio reputa il ricorso manifestamente fondato. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 186 e 200 C.d.S. e delle norme della L. n. 689 del 1981, in ordine alla competenza del giudice penale sulla violazione in oggetto. Fondatamente l’avvocatura dello Stato rileva che il verbale de quo non aveva la natura di atto di contestazione di illecito amministrativo, giacchè trattavasi di verbale volto alla documentazione di illecito penale sul quale la cognizione era rimessa al giudice penale, con le garanzie proprie del relativo procedimento. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, con riferimento alla violazione dell’art. 186 nuovo C.d.S. – guida sotto l’influenza dell’alcool – la competenza dell’Autorità giudiziaria (giudice di pace, nella materia “de qua”, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 bis) presuppone pur sempre l’avvenuta irrogazione di una sanzione. Pertanto in caso di contestazione di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186, comma 2, codice suddetto – che invero configura un reato – ove non venga applicata al conducente una specifica sanzione amministrativa, come tale suscettibile di opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, il suddetto procedimento di opposizione non è stato configurabile (Cass. 22467/06). Ancor più esplicitamente si è detto che in tema di violazione delle norme del codice della strada, poichè l’art. 186, comma secondo, di detto codice (“guida sotto l’influenza dell’alcool”) prevede le sanzioni penali dell’arresto e dell’ammenda, oltre quella accessoria della sospensione della patente, il processo verbale che accerti siffatto illecito, in quanto costituente una vera e propria “notitia criminis”, non rientra nella giurisdizione del giudice civile, in particolare di quello di pace, di cui all’art. 204 bis C.d.S., in relazione alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 (Cass. 17342/07).

Sulla scorta di tali principi, che il Collegio condivide e applica nella specie, va accolto il secondo motivo di ricorso. Restano assorbiti le altre censure,’ II primo motivo concerne la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’apparato amministrativo. Vale in proposito ricordare che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione “prima facie” fondato, proposto dall’Avvocatura erariale per conto dell’Amministrazione periferica, appare superflua, quando ne sussisterebbero i presupposti la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione centrale, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti(cfr. Cass. 2723/010).

Il terzo attiene al vizio dell’atto impugnato (mancata indicazione dell’autorità cui indirizzare l’opposizione), che è irrilevante, attesa la non ammissibilità dell’opposizione, che va rilevata d’ufficio. L’opposizione va quindi dichiarata inammissibile con decisione di merito sulla scorta di quanto statuito in ordine alla seconda censura. Spese in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione originariamente proposta. Condanna parte opponente alla refusione al ricorrente delle spese di lite, liquidate in Euro 400,00 per onorari, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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