Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10360 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10360 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

SENTENZA

sul ricorso 8207-2012 proposto da:
FRATELLI BARTELLONI SNC in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA G. AVEZZANA 51, presso lo studio
dell’avvocato LAURA GIORDANI, rappresentato e difeso
dall’avvocato MICHELE LAI giusta delega a margine;
– ricorrente –

2015
781

contro
ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA in persona del Presidente
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA PIAZZA DELL’EMPORIO 16/A, presso
lo studio dell’avvocato GIANLUCA BALDACCI, che lo

Data pubblicazione: 20/05/2015

t

rappresenta e difende giusta delega in calce;
controricorrente
nonchè contro

COMUNE DI CAPANNORI;
– intimato –

FIRENZE, depositata ±1 07/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/02/2015 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO;
udito per il ricorrente l’Avvocato LAI che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato BALDACCI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

avverso la sentenza n. 18/2011 della COMM.TRIB.REG. di

,

R.G.N.

Svolgimento del processo

8207/12

La CTR della Toscana, con sentenza n. 18/5/11, depositata il 7.2.2011, rigettò
l’appello proposto dalla società Fratelli Bartelloni S.n.c. avverso la pronuncia
di primo grado della CTP di Lucca che aveva dichiarato inammissibile, in
quanto tardivo, il ricorso proposto dalla contribuente avverso gli avvisi di

brevità, Ascit), gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani per conto del
Comune di Capannori, per TIA (tariffa d’igiene ambientale) dovuta per gli
anni dal 2001 al 2005 con riferimento a stabilimenti industriali siti in detto
Comune.
La CTR riteneva, infatti, stimando sul punto corretta e congruamente motivata
la decisione di primo grado, che fosse decorso il termine di cui all’art. 21 del
D. Lgs. n. 546/1992 al momento della proposizione del ricorso, sul
presupposto che trovasse applicazione nella fattispecie l’art. 7 6° comma del
regolamento locale in tema di accertamento con adesione, facendo quindi
decorrere dalla data del verbale di mancato accordo (esito dell’istanza relativa
formulata dalla contribuente) la ripresa dei termini per la proposizione
dell’ impugnazione.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione la contribuente in
forza di tre motivi.
L’Ascit resiste con controricorso.
Non ha svolto difese l’intimato Comune di Capannori.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce “error in iudicando: violazione
articolo 7 del Comune di Capannori approvato con delibera di C. C. n. 78 del
I

accertamento emessi dalla Ascit — Servizi Ambientali S.p.A. (di seguito, per

-:.

9 novembre 2004 recante la disciplina dell’istituto dell’accertamento con
adesione con riferimento ai tributi locali; violazione articolo 52 comma 1 D.
Lgs. n. 446/1997 in relazione all’art. 360, comma primo n. 3) c.p.c.”
Lamenta la ricorrente l’erroneità in diritto dell’impugnata pronuncia, che ha
ritenuto inammissibile il ricorso della contribuente, computando la ripresa dei

impositivi dal verbale di mancato accordo, in pendenza del periodo di
sospensione di giorni novanta, previsto sia dalla disciplina nazionale, sia da
quella regolamentare locale in materia, equiparando illegittimamente l’ipotesi
del mancato accordo a quella del diniego dell’istanza di accertamento con
adesione.
2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per
“error in iudcando — insufficiente motivazione su un punto decisivo della
questione dell’interruzione del termine di 90 giorni previsto dal comma 2
dell’art. 7 del Regolamento n. 78/04 del Comune di Capannori in relazione
all’articolo 360, comma primo, n. 5 Cp.c.”, deducendo, come pure sotto il
profilo logico, l’equiparazione del rigetto dell’istanza della contribuente al
mancato accordo tra le parti apparisse incongruente, attesa anche la pluralità
di sedute svolte finalizzate proprio all’avvicinamento delle rispettive
posizioni, affinché il procedimento potesse concludersi con esito positivo, ciò
che non necessariamente deve coincidere con l’accoglimento in loto delle
istanze della contribuente.
3. Infine, con il terzo motivo, la ricorrente deduce “error in iudicando —
violazione articolo 6 D. Lgs. n. 218/1997, violazione articolo 52, comma 1 D.
Lgs. n. 446/92 con riferimento alla certezza dei termini di decadenza per la
tutela dei diritti in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 C.p.c.”, anche
2

termini per la proposizione dell’impugnativa giurisdizionale degli atti

■..

,

alla stregua dell’indirizzo espresso da questa Corte con riferimento alla
normativa indicata in epigrafe (cfr. Cass. civ. sez. V 30 giugno 2006, n.
15171; in senso conforme Cass. n. 15170/2006), secondo cui “la sospensione
per un periodo di novanta giorni del termine per impugnare l’avviso di .
accertamento, determinata dalla presentazione da parte del contribuente

parti abbiano — prima della scadenza dei novanta giorni — formalizzato il
mancato raggiungimento dell’accordo”.
4. Il primo motivo è fondato e va accolto.
Nella fattispecie in esame è pacifico in fatto tra le parti che si è unicamente,
nel verbale del 27.10.2005, dato atto del mancato accordo, a norma dell’art. 9
30 comma del regolamento, all’esito del procedimento di accertamento con
adesione richiesto dalla contribuente con istanza del 29.7.2005 per tutti gli
avvisi di accertamento, notificati il 22 luglio 2005.
La citata norma non connette alcun effetto in punto di deroga della disciplina
della sospensione dei termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale,
che consegue alla richiesta di accertamento con adesione, secondo quanto
disposto dall’art. 6 3° comma e 12 2° comma del D. Lgs. n. 218/1997,
diversamente dall’ipotesi disciplinata dall’art. 7 6° comma del citato
regolamento. Detta norma prevede che “se il soggetto gestore non intende o
non può applicare l’istituto, ne dia formale comunicazione all’utente, entro 15
giorni dalla ricezione dell’istanza, specificandone i motivi. Dalla
notificazione della comunicazione di rigetto, riprendono a decorrere i termini
per impugnare gli atti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale e per il
pagamento della tariffa”.

3

dell’istanza di accertamento con adesione non viene meno per il fatto che le

.4

Tale disposizione deve intendersi riferita alla sola formale comunicazione di
diniego dell’istanza di accertamento con adesione.
Ciò è conforme all’orientamento espresso dall’ordinanza della Corte
costituzionale n. 140 del 15′ aprile 2011, che ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità dell’art. 6 comma 3 del D. Lgs. n.

sul presupposto che la constatazione del mancato accordo tra le parti non
integra una situazione omogenea a quella di definitiva rinuncia all’istanza di
accertamento con adesione, sia essa manifestata con dichiarazione espressa o
mediante proposizione del ricorso, come previsto dall’ultima parte del 30
comma dell’art. 6 del citato D. Lgs. n. 218/199; situazione, quest’ultima cui,
per la sua definitività, può essere equiparata quella di rigetto dell’istanza da
parte del gestore quale prevista dal menzionato art. 7 del regolamento
comunale.
La stessa giurisprudenza di questa Corte ha dato seguito all’indirizzo
espresso dal giudice delle leggi, affermando il principio secondo cui “Il
verbale di constatazione del mancato accordo non integra una situazione
omogenea a quella di definitiva rinuncia all’istanza di accertamento con
adesione, sicché alla constatazione del mancato accordo non può
riconoscersi il valore di atto idoneo all’interruzione del terrnine di
sospensione di novanta giorni, previsto dagli artt. 6 e 12 del D. Lgs. n.
21811997, connesso all’istanza di accertamento con adesione” (cfr., tra le
altre, Cass. civ. sez. V 11 maggio 2012, n. 7334; Cass. civ. sez. V 9 marzo
2012, n. 3762; Cass. civ. sez. V 24 febbraio 2012, n. 2857), cui il collegio
intende dare continuità, non essendo state formulate dalla controricorrente
deduzioni idonee ad una revisione del citato orientamento.
4

218/1997 in relazione all’art. 3 Cost. quale proposta dal giudice remittente,

Ne consegue che, computando la ripresa dei termini dalla data di cessazione
del periodo di sospensione di giorni 90 per la definizione del procedimento di
accertamento con adesione, avuto riguardo anche alla sospensione feriale dei
termini per la proposizione dell’impugnazione (1° agosto – 15 settembre
2005) il ricorso avverso gli atti impositivi notificato il 23 gennaio 2006 risulta

5. Il ricorso qui proposto dalla contribuente va dunque accolto, restando
assorbiti gli ulteriori motivi.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con
rinvio della causa a diversa sezione della CTR della Toscana, che deciderà la
controversia, anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità,
uniformandosi al principio di diritto enunciato nel precedente paragrafo, e
compiendo i necessari accertamenti di merito in ordine ai motivi
d’impugnazione proposti dalla contribuente con l’originario ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia la causa a
diversa sezione della CTR della Toscana anche per le spese del presente
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 febbraio 2015
11 Cogliere estensore

proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992.

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