Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10360 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. un., 20/04/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 20/04/2021), n.10360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25665/2020 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal TRIBUNALE DI BENEVENTO, con ordinanza emessa il

24/09/2020 (r.g. 1765/2019), nella causa tra:

M.A.L.;

– ricorrente non costituita in questa fase –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO;

– resistente non costituita in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/03/2021 dal Consigliere IRENE TRICOMI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PAOLA MASTROBERARDINO, il quale chiede che la Corte di Cassazione

dichiari, in accoglimento del proposto conflitto, la giurisdizione

del giudice amministrativo.

 

Fatto

RILEVATO

1. Con ordinanza del 24 settembre 2020, il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi della L. 8 giugno 2009, n. 69, art. 59, comma 3, riguardo alla controversia vertente tra M.A.L. e l’Azienda sanitaria locale di Benevento.

2. Il Tribunale ha premesso quanto segue.

Con ricorso in riassunzione, depositato il 25 marzo 2019, la ricorrente esponeva di aver presentato in data 6 ottobre 2017, quale medico veterinario specialista ambulatoriale, domanda di partecipazione all’avviso pubblico avente ad oggetto il conferimento dei turni del terzo trimestre 2017, ai sensi dell’art. 18 dell’Accordo collettivo nazionale (ACN) del 30 luglio 2015, da assegnare tra gli specialisti a tempo indeterminato o tra gli specialisti iscritti nella graduatoria di cui all’art. 17 ACN 2015.

In seguito alla intervenuta pubblicazione sul sito internet della ASL di Benevento della nota 9 febbraio 2018, aveva appreso di essere stata giudicata inidonea dalla Commissione tecnica aziendale, nominata dal Direttore generale dell’Amministrazione resistente con deliberazione n. 450 del 6 novembre 2017.

La Commissione tecnica aveva ritenuto, in base ad una sua autonoma determinazione, di sottoporre gli aspiranti agli incarichi a delle prove non previste dall’ACN e dalla determina del Direttore generale con la quale la stessa era stata nominata.

3. Il TAR Campania, adito dalla lavoratrice, con la sentenza n. 452 del 2019, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e aveva disposto la riassunzione del giudizio dinanzi all’autorità giurisdizionale ordinaria.

4. La lavoratrice, riassunto il giudizio dinanzi all’autorità giurisdizionale ordinaria, aveva chiesto:

che, previa disapplicazione degli atti della procedura, fosse accertato il proprio diritto al conferimento dell’incarico, ordinando alla ASL la sottoscrizione del relativo contratto di lavoro, e al risarcimento del danno per la illegittima attività posta in essere.

Nel caso in cui non fosse stata possibile la restitutio in integrum, la lavoratrice chiedeva la condanna dell’Amministrazione a risarcire i danni subiti in misura corrispondente ai compensi e/o retribuzioni, dirette e differite, contrattualmente dovute per l’incarico in questione.

5. Il Tribunale di Benevento ha precisato che la controversia riguarda il conferimento di incarichi di specialista ambulatoriale in possesso di particolari capacità professionali, ai sensi dell’art. 18, comma 5, dell’Accordo collettivo nazionale del 30 luglio 2015, per la disciplina dei rapporti con gli specialisti interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8.

La parte ricorrente censurava la procedura selettiva ex art. 18, comma 5, ACN 2015, deducendo la violazione del corretto procedimento, dell’onere del tiare loquendi, dei principi di correttezza e buona fede, nonchè di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., contestando la scelta della Commissione di valutare i candidati mediante una prova orale, in quanto non previsto dall’ACN.

6. Il Tribunale, quindi, ha affermato che sussistevano le condizioni per sollevare questione di giurisdizione, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3.

Dopo aver richiamato il contenuto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, precisa che, ai sensi dell’art. 97 Cost., per procedure concorsuali di assunzione, ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, devono intendersi quelle preordinate alla costituzione ex novo di rapporti di lavoro.

Il termine assunzione deve essere inteso estensivamente rimanendovi ricomprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni, ogni qual volta esse siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l’attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente.

Diversamente, il termine concorsuale deve essere interpretato restrittivamente, nel senso che la procedura concorsuale si identifica in quella caratterizzata da un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza di legittimità in materia, e in particolare l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 21599 del 2018, che ha affermato che per le procedure selettive previste dall’ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali, sussiste la giurisdizione dell’AGO.

Espone, tuttavia, che la fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite è diversa da quella sottoposta al proprio esame, in quanto nell’odierno giudizio viene in rilievo la procedura di cui all’art. 18, comma 5, dell’ACN.

La disposizione prevede la nomina di una Commissione tecnica essendo richiesto il possesso di particolari capacità professionali.

Ciò pone in evidenza la natura concorsuale della procedura prevista, atteso che viene nominata una Commissione tecnica con margini di discrezionalità per la valutazione del possesso delle capacità professionali dei candidati.

Nel senso della giurisdizione amministrativa richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 2101 del 2018, dalla quale poteva desumersi come la selezione prevista dall’art. 18, comma 5, ACN, non integra una selezione vincolata alla sussistenza di determinati requisiti, ma una procedura rispetto alla quale in capo agli aspiranti vi è una posizione di interesse legittimo.

La procedura in questione non è annoverabile tra gli atti di esercizio dei poteri del privato datore di lavoro del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 5, ma va riferita al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, comma 6 e art. 36 e pertanto è annoverabile nell’ambio del pubblico concorso. Nè rileva la natura del rapporto di lavoro tra gli specialisti e la ASL.

7. Fissata l’adunanza in camera di consiglio, acquisite le conclusioni scritte del Procuratore Generale che ha concluso per la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, nessuna delle parti private ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

1. Il conflitto negativo deve essere risolto con la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l’individuazione della giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda, il quale è da identificare in base non già al criterio della “prospettazione”, bensì a quello del petitum sostanziale, quale può determinarsi indagando sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio.

3. Nella fattispecie in esame, la ricorrente si duole della mancata

attribuzione dell’incarico in ragione della valutazione, circa il possesso di particolari capacità professionali, operata dalla Commissione tecnica aziendale prevista dall’art. 18, comma 5, dell’ACN 2005, Commissione nominata dall’Azienda, che ne definisce altresì le procedure.

4. Giova precisare che l’art. 18, comma 5, dell’ACN 2015, e dunque la prevista fase di valutazione tecnica, si inserisce nell’ambito dell’espletamento della procedura di cui al combinato disposto degli artt. 17-20 dell’ACN del 2015, che delinea un sistema che ha come premessa la formazione di graduatorie, a seguito delle domande presentate dagli aspiranti agli incarichi entro il 31 dicembre di ogni anno, la pubblicazione degli incarichi da conferire con cadenza periodica (art. 18, comma 3, ACN), e l’assegnazione degli incarichi facendo applicazione di criteri di priorità o della semplice posizione nella graduatoria (artt. 19 e 20 ACN).

L’art. 17, al comma 1, prevede “Lo specialista, il veterinario o il professionista che aspiri a svolgere la propria attività nell’ambito delle strutture del SSN di cui all’art. 2, comma 1, in qualità di sostituto o incaricato, deve inoltrare apposita domanda entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, a mezzo raccomandata A/R o mediante consegna diretta al competente ufficio dell’Azienda ove ha sede il Comitato zonale di riferimento nel cui territorio di competenza aspiri ad ottenere l’incarico ovvero al competente ufficio dell’Azienda delegata ai sensi del successivo comma 2”.

La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve contenere le dichiarazioni concernenti i titoli accademici o professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell’allegato 1 (art. 17, comma 5, ACN 2015).

I successivi commi 8-11 dell’art. 17 dell’ACN del 2015 stabiliscono quanto segue.

L’Azienda sede del Comitato zonale di riferimento provvede alla formazione di una graduatoria provinciale per titoli, con validità annuale:

– per ciascuna branca specialistica, secondo i criteri di cui all’allegato 1, relativamente agli specialisti ambulatoriali ed ai veterinari;

– per ciascuna categoria professionale, secondo i criteri di cui all’allegato 1, per gli altri professionisti.

La graduatoria provvisoria è resa pubblica entro il 30 settembre sul sito istituzionale della Azienda sede del Comitato zonale.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare all’Azienda sanitaria, sede del Comitato zonale, istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria.

Le graduatorie definitive sono approvate dal Direttore Generale dell’Azienda, sede del Comitato zonale, e inviate alla Regione che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale entro il 31 dicembre di ciascun anno. La pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale di ciascuna Azienda costituisce

notificazione ufficiale. Le graduatorie hanno validità dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo alla data di presentazione della domanda.

L’allegato 1 dell’Accordo prevede i punteggi da attribuire per i titoli necessari per il conferimento degli incarichi, ed i criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie.

In tale contesto l’art. 18, che regola la pubblicazione degli incarichi, al comma 5, sancisce “Qualora la Pubblicazione degli incarichi inerenti una branca specialistica o area professionale, di cui al presente Accordo, contenga la richiesta di possesso di particolari capacità professionali, la scelta dello specialista ambulatoriale, del veterinario o del professionista avviene previa valutazione da parte di una commissione tecnica aziendale, nominata dall’Azienda, composta da tre specialisti, veterinari o professionisti della medesima branca/area professionale designati dal Comitato zonale, che definisce altresì le procedure ed individua il componente con funzioni di Presidente”.

Il successivo comma 6 dell’art. 18 dell’ACN 2015 stabilisce che “L’Azienda assegna gli incarichi ai candidati ritenuti idonei dalla commissione di cui al presente comma 2 quanto previsto all’art. 19 per gli incarichi a tempo indeterminato e quanto previsto all’art. 20 per gli incarichi a tempo determinato”, e cioè tenuto conto tra l’altro, dei criteri di priorità.

5. L’inserimento della valutazione da parte della Commissione tecnica nella più ampia procedura sopra delineata, è riscontrata peraltro, nella specie, dai fatti di causa, ricapitolati dal Tribunale come segue.

In data 29 settembre 2017 venivano pubblicati i “turni vacanti relativi al 3 trimestre 2017” di medicina specialistica ambulatoriale, ai sensi dell’art. 18, comma 3, dell’ACN 2015.

Il bando prevedeva che per l’attribuzione dei turni disponibili l’avente diritto dovesse essere individuato tra gli specialisti titolari d’incarico a tempo indeterminato o tra gli specialisti iscritti nelle graduatorie di cui all’art. 17 ACN 2015 in vigore, secondo le priorità previste dall’art. 19, comma 2, e dall’art. 20 dell’ACN 2015.

Per la Branca Veterinaria Area C Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche era previsto un totale di 64 ore di attività presso le sedi operative da attribuirsi per 4 incarichi ognuno di 16 ore/sett.li indivisibili a specialisti con comprovata conoscenza e capacità, nonchè documentata esperienza per almeno 12 mesi continuativi presso aziende sanitarie pubbliche:

– di attività di farmacosorveglianza presso aziende zootecniche del territorio;

– di attuazione piano nazionale residui mediante esecuzione dei campionamenti presso aziende zootecniche del territorio;

– categorizzazione in base al rischio delle aziende zootecniche del territorio;

– conoscenza dei sistemi informativi delle banche regionali (GISA).

La ricorrente presentava domanda il 6 ottobre 2017 per la branca Veterinaria Area C Igiene degli allevamenti e delle Produzioni zootecniche in quanto iscritta nelle graduatorie di cui all’art. 17 ACN della Provincia di Benevento al posto n. 39.

Con Delib. Direttore generale 6 novembre 2017, n. 450, sulla premessa che la pubblicazione dei turni vacanti relativi al terzo trimestre 2017 la branca di Veterinaria prevedesse il possesso di particolari capacità professionali, e che il possesso di particolari capacità professionali dovesse essere valutato da una Commissione tecnica aziendale, veniva nominata ai sensi dell’art. 18, comma 5, la Commissione tecnica aziendale.

La Commissione si riuniva il 12 dicembre 2017 e “considerando le specifiche richieste del bando” manifestava la necessita di valutare attraverso prove attitudinali e colloquio le comprovate conoscenze e le capacità professionali.

Pertanto, la ricorrente veniva convocata, a pena esclusione, il giorno 28 dicembre 2017, alle h. 9, presso il Dipartimento di prevenzione ufficio sanità animale 4 piano, (OMISSIS), per sostenere le prove attitudinali ed il colloquio ai fini dell’accertamento delle comprovate conoscenze e capacità professionali previste dai turni vacanti terzo trimestre 2017 branca Veterinaria Area C.

In data 28 dicembre 2017 si svolgevano le prove orali secondo le seguenti modalità: La Commissione predisponeva n. 8 buste chiuse ed anonime, ciascuna contenete un quesito.

La ricorrente sorteggiava la domanda “il Regolamento comunitario n. 1069/2009- controlli ufficiali sui sottoprodotti di origine animale”, ma non rispondendo veniva dichiarata non idonea.

6. Tanto premesso si ricorda che la costante giurisprudenza di legittimità, ha affermato che il rapporto dei medici, che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie, configura un rapporto privatistico di lavoro autonomo-professionale con i connotati della cosiddetta parasubordinazione ed esula dall’ambito del pubblico impiego (cfr., Cass., S.U., n. 20344 del 2005, Cass., n. 31502 del 2018, n. 6294 del 2020).

7. Sul conferimento degli incarichi in convenzione in ragione delle graduatorie e dei criteri di priorità si sono già pronunciate queste Sezioni Unite con l’ordinanza n. 21599 del 2018, con la quale si è affermato che non integra una procedura concorsuale l’inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti normativamente predeterminati, preordinata al conferimento di posti lavoro che si renderanno disponibili, anche se a tali fini debbano essere effettuate verifiche sulla sussistenza di requisiti soggettivi (che – ove in concreto presenti – danno diritto in via prioritaria all’assunzione), non configurandosi, in tali ipotesi, una comparazione tra “aspiranti” all’assunzione basata su una valutazione incentrata sulla discrezionalità non solo tecnica ma anche amministrativa, volta a risolvere, con la nomina dei “vincitori”, la relativa competizione.

Le Sezioni Unite, con la citata ordinanza, quindi hanno rilevato che l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 e successive modificazioni e integrazioni, prevede per il conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale interno in regime di convenzione con le aziende del servizio sanitario nazionale, i seguenti passaggi:

la presentazione da parte degli specialisti aspiranti all’incarico, in qualità di sostituto o incaricato, di apposita domanda entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, contenente le dichiarazioni, rese ai sensi della L. n. 445 del 2000, atte a provare il possesso dei titoli necessari per il conseguimento dell’incarico ed elencati nella domanda stessa;

la formazione di una graduatoria provinciale per titoli, con validità annuale, secondo i criteri di cui all’allegato 1, cui provvede il Comitato consultivo zonale;

la pubblicazione della graduatoria, a cura del direttore generale dell’Azienda nell’albo aziendale per la durata di 15 giorni;

la possibilità per gli interessati di presentare istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria, entro 30 giorni dalla pubblicazione, al Comitato zonale;

l’approvazione della graduatoria definitiva da parte del Direttore Generale dell’Azienda e il suo invio alla Regione che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre di ciascun anno;

le modalità di attribuzione degli incarichi e i criteri di priorità.

8. In ragione di tale scansione le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 21599 del 2018, hanno affermato che si è in presenza di una fattispecie negoziale complessa, nell’ambito di una procedura demandata all’autonomia delle parti, che esula dagli schemi tipici del pubblico concorso per l’assunzione di pubblici dipendenti: non è infatti prevista la nomina di una commissione giudicatrice, non è adottata una procedura selettiva comparativa, non vi è un giudizio di idoneità finale dei candidati.

La graduatoria è formata in base a titoli accademici, di studio o di servizio prestabiliti e con punteggio predeterminato dallo stesso accordo (allegato 1), senza che possano ravvisarsi poteri autoritativi o margini di discrezionalità valutativa o tecnica in capo alla pubblica amministrazione, chiamata a una mera verifica del possesso o meno delle capacità professionali richieste sulla scorta della documentazione prodotta dagli aspiranti al turno.

9. Nel confermare i principi enunciati, occorre esaminare se gli stessi possano trovare applicazione allorchè, come nella fattispecie in esame, venga in rilievo la previsione dell’art. 18, comma 5, dell’ACN 2015, che come si è detto prevede una fase valutativa tecnica.

10. A tal fine occorre premettere che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, attribuisce alla giurisdizione ordinaria le controversie inerenti al “diritto all’assunzione” (comma 1), e riserva alla giurisdizione amministrativa la cognizione delle controversie relative alle “procedure concorsuali di assunzione” (comma 4); tale regola costituisce il riflesso del dato sostanziale per il quale la pretesa alla stipulazione di un contratto di lavoro pubblico si colloca nell’area dei diritti soggettivi e delle obbligazioni che l’Amministrazione assume con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 4, D.Lgs. cit.), mentre la contestazione inerente ad un procedimento concorsuale di assunzione ha ad oggetto l’esercizio del potere pubblico attribuito all’amministrazione di individuare il soggetto ammesso alla stipula del contratto (Cass., S.U., n. 16452 del 2020, n. 29915 del 2017).

I limiti e la portata della riserva alla giurisdizione amministrativa, che ha valore di eccezione rispetto alla regola del comma 1 della medesima disposizione, che predica in generale la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il lavoro pubblico privatizzato, impongono che il termine “assunzione” sia inteso estensivamente, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni ogni qual volta esse siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l’attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente (Cass., S.U., n. 13531 del 2016).

Per converso, il termine “concorsuale” deve essere interpretato in senso restrittivo, nel senso che la procedura concorsuale si identifica esclusivamente in quella caratterizzata dall’emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l’atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei.

11. Si è cosi affermato, come ricorda l’ordinanza n. 21599 del 2018, che sono concorsuali sia le procedure connotate dall’espletamento di prove, ma comunque libere nella modalità, purchè la procedura concreti una selezione tra diversi, sia i concorsi per soli titoli. Non danno invece luogo a procedure concorsuali le assunzioni in esito a procedimenti di diverso tipo: assunzioni dirette, procedure di mera verifica di idoneità dei soggetti da assumere, in quanto titolari di riserva o iscritti in apposita lista, giacchè il possesso dei requisiti e l’idoneità si valutano in termini assoluti, senza dar luogo ad una graduatoria di merito.

12. In ragione di quanto sin’ora esposto, va affermato che l’art. 18, comma 5, dell’Accordo collettivo nazionale del 2015, introduce un segmento valutativo tecnico del possesso di particolari capacità professionali da parte di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie per l’attribuzione degli incarichi.

Pertanto, tale fase si inserisce nel più articolato sistema scandito dall’ACN 2015 – che ricomprende l’iter di formazione delle graduatorie medesime, la pubblicazione degli incarichi, la comunicazione di disponibilità, l’applicazione delle graduatorie e dei criteri di priorità – come si evince dal richiamo, contenuto nell’art. 18, comma 5, ACN, agli artt. 19 e 20 del medesimo ACN.

La valutazione, di carattere tecnico, non inerisce a procedure concorsuali ed è effettuata dalla Commissione in termini assoluti e non comparativi, in quanto volta alla verifica tecnica della sussistenza di un requisito di idoneità in capo all’aspirante.

Dunque, l’art. 18, comma 5, ACN 2015, da un lato non priva di rilievo il meccanismo delle graduatorie e dei criteri di priorità per il conferimento degli incarichi; dall’altro non introduce una procedura concorsuale comparativa, ma si limita a demandare alla Commissione la verifica tecnica della sussistenza di requisiti individuali di professionalità in capo all’aspirante inserito nelle graduatorie, al quale l’incarico viene assegnato facendo applicazione dei criteri di priorità (art. 19, comma 2, incarichi a tempo indeterminato) o in ragione della sola graduatoria di cui all’art. 17 (art. 20, ACN 2015).

13. Deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con annullamento dell’ordinanza del Tribunale di Benevento, innanzi al quale le parti vanno rimesse.

14. Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in mancanza di attività difensiva svolta dalle parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la pronuncia declinatoria del Tribunale di Benevento, dinanzi al quale rimette le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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