Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10360 del 13/05/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 10360 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 2831-2008 proposto da:
PERTICARA’ ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA AGRI l, presso lo studio dell’avvocato NAPPI
PASQUALE, che lo rappresenta e difende, giusta delega
in atti;
– ricorrente 2014
729

contro

ENAV (ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO) S.P.A.
P.I. 97016000586, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.
GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato ZELA

Data pubblicazione: 13/05/2014

MARINA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato VITALI DANILO, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1869/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 24/09/2007 R.G.N. 1872/2004;

udienza del 27/02/2014 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato NAPPI MASSIMO per delega NAPPI
PASQUALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per:
in via principale, improcedibilità del ricorso, in
subordine inammissibilità.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

-

R.G. 2831/2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

lig

Con sentenza del 14-10-2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma
rigettava la domanda proposta da Roberto Perticarà nei confronti del’ENAV

del premio di produttività e produzione – premio sede – per gli anni 1998/1999
ed alle differenze per lavoro straordinario e festivo.
Il Perticarà proponeva appello avverso la detta sentenza, deducendo la
errata valutazione ed interpretazione delle norme contrattuali relative alla
determinazione del premio sede e la mancata considerazione di voci retributive
percepite dal lavoratore, ai fini della determinazione del lavoro festivo e
straordinario.
L’ENAV s.p.a. si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 24-9-2007,
rigettava l’appello e compensava le spese.
In sintesi la Corte territoriale interpretava la normativa del ceni. del 16-1 11999 in materia nel senso che la stessa evidenziava “una chiara scelta di
determinazione anticipata” che legava l’indennità in oggetto “ad un sistema
forfetizzato che prendeva in considerazione il traffico aereo con una
valutazione di massima, anticipata, fissata da coefficienti e non assoggettata a
verifiche successive non previste”.
La Corte, poi, rilevava l’infondatezza anche delle pretese relative allo
straordinario ed al lavoro festivo in quanto il criterio della onnicomprensività
della retribuzione in tema di festività infrasettimanali si riferiva al compenso
stabilito per il solo fatto della ricorrenza della festività e non riguardava il

s.p.a., diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alle differenze retributive

compenso spettante » le ore effettivamente prestate, che andavano invece
retribuite secondo la normativa contrattuale collettiva. Peraltro nessuna prova

kg

era stata offerta dall’appellante circa la violazione in concreto dell’art. 5 della
legge n. 260/49, impositiva della percentuale del 10% quale maggiorazione

Per la cassazione di tale sentenza il Perticarà ha proposto ricorso con due
motivi.
L’ENAV s.p.a. ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione di legge (artt. 1362 e ss cc),
il ricorrente deduce che la Corte territoriale, in ordine all’interpretazione della
normativa pattizia relativa al premio di sede, aveva fatto errata applicazione dei
criteri di ermeneutica, soffermandosi unicamente sulla definizione del premio
di cui al CCNL del 16.11.1999, omettendo di armonizzarne la
regolamentazione con le altre disposizioni contrattuali (accordo quadro
11.7.1998; verbale d’intesa 14.5.1999), che rappresentavano l’antefatto logico giuridico sia della istituzione del premio di sede, che delle sue modalità di
calcolo e di pagamento; ove avesse svolto tale indagine, avrebbe invece dovuto
riconoscere che gli importi indicati per gli anni 1998 e 1999 assumevano un
parametro di riferimento che avrebbe dovuto essere verificato e aggiornato
all’esito del consuntivo dei dati riguardanti il volato.
Il motivo si fonda quindi su una pretesa diversa interpretazione delle
previsioni del CCNL del 16.11.1999, da attuarsi in relazione ad ulteriori fonti
contrattuali pattizie (accordo quadro 11.7.1998; verbale d’intesa 14.5.1999).
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minima per il calcolo del lavoro straordinario.

Orbene, come è stato precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, “l’art.
369, secondo comma, n. 4 c.p.c., nella parte in cui onera il ricorrente
(principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i
contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va

cassazione ai sensi dell’art. 420 bis, secondo comma, c.p.c., la sentenza che
abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la
validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto od accordo collettivo
nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa
applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. (nel testo sostituito dall’art. 2 del
d.lgs. n. 40 del 2006), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo
l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma
l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale
contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione
nomofilattica assegnata alla Corte di Cassazione nell’esercizio del sindacato di
legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello
nazionale.” (v. Cass. S.U. 23-9-2010 n. 20075, v. anche da ultimo Cass. 15-102010 n. 21358).
Peraltro è stato anche precisato che “in tema di giudizio per cassazione,
l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.,
così come modificato dall’art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a
pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti
o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del
principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai
3

interpretato nel senso che, ove il ricorrente impugni, con ricorso immediato per

documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del
fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti
contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di
trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha

sensi dell’art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., ferma, in ogni caso, l’esigenza
di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc.
civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi.”
(v. Cass. S.U. 3-11-2011 n. 22726).
Orbene nel caso in esame il ricorrente da un lato non ha depositato con il
ricorso il testo integrale del ceni e degli accordi invocati e neppure ha trascritto
nell’atto, in violazione del principio di autosufficienza, il testo integrale delle
clausole contrattuali richiamate, e dall’altro neppure ha fornito le necessarie
specifiche indicazioni per il reperimento all’interno dei fascicoli di parte, ove in
essi contenuti, del testo integrale del CCNL e degli altri documenti contrattuali
invocati a fondamento dell’interpretazione prospettata.
Per tali ragioni il detto primo motivo non può, quindi, neppure trovare
ingresso (ex artt. 369, comma 2, n. 4 e 366, comma 1, n. 6, c.p.c.).
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 5 della legge n.
260/49, il ricorrente deduce che nella retribuzione globale di fatto prevista dalla
normativa di riferimento deve ritenersi computabile qualsiasi compenso fisso e
continuativo, secondo il concetto della omnicomprensività. Peraltro, aggiunge
il ricorrente che la detta norma, diversamente da quanto affermato dalla Corte
territoriale, non prevede una maggiorazione del 10 %, ma richiama la
maggiorazione prevista dalla contrattazione collettiva.
4

pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai

Il motivo non merita accoglimento, essendosi la sentenza impugnata
attenuta al principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui “in
tema di compenso per le festività infrasettimanali, il criterio di
omnicomprensività della retribuzione è stato adottato dall’art. 5 legge n.

prestazione di lavoro nella ricorrenza della festività (primo comma);
diversamente, il compenso dovuto per il caso di lavoro effettivamente prestato
nella ricorrenza è stato determinato nella normale retribuzione di fatto
giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, “con la maggiorazione
per il lavoro festivo” (secondo e terzo comma); pertanto il criterio di
omnicomprensività non riguarda il compenso spettante per le ore di lavoro
effettivamente prestate, il quale, essendo istituto contrattuale rimesso
all’autonomia delle parti, va determinato alla stregua della disciplina collettiva,
cui perciò occorre far riferimento anche per accertare se determinati
emolumenti siano computabili ai fini della maggiorazione per il lavoro festivo
(cfr, ex plurimis, Cass., nn. 9206/2000; 9764/2000; 1896/2001; 9777/2001;
14111/2001;3168/2002; 2672/2005; 9736/2005; 2245/2006, nonché da ultimo,
in termini specifici, Cass. 12-11-2013 n. 26661).
Circa, poi, la affermazione della Corte di merito relativa alla percentuale
minima del 10 %, è sufficiente rilevare che la stessa riguarda espressamente il
compenso per il lavoro straordinario (che non è oggetto di censura in questa
sede) e non il compenso per il lavoro festivo (investito dal secondo motivo di
ricorso).
Il ricorso va pertanto respinto e il ricorrente, in ragione della
soccombenza, va condannato al pagamento delle spese.
5

260/49, come sostituito dall’art. 1 legge n. 90/54, soltanto per l’ipotesi di non

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla società

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controricorrente le spese, liquidate in euro 100,00 per esborsi e euro 3.000,00
per compensi, oltre accessori di legge.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Don

Roma 27 febbraio 2014

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