Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10360 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/06/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 01/06/2020), n.10360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26523-2018 proposto da:

C.G., quale procuratore speciale della madre

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIUSEPPE PELLEGRINO, ILARIO PLACANICA;

– ricorrente –

contro

B.S., T.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 322/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO

GIUSEPPE.

Fatto

RITENUTO

che la Corte d’appello di Reggio Calabria, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l’impugnazione proposta da C.G., così confermando quella di primo grado, la quale aveva disatteso la domanda attorea di accertamento di una servitù di passaggio a carico dell’immobile di B.S. e T.M.;

che avverso la predetta statuizione il C. propone ricorso sulla base di due motivi e che la controparte è rimasta intimata;

considerato che il primo profilo del primo motivo, con il quale si deduce nullità della sentenza e della sua notifica, assumendosi che “aperto il file della sentenza con grande fatica, il computer segnala che “almeno una delle tre firme non risulta certificata””, non supera il vaglio d’ammissibilità, per il convergere di una pluralità di ragioni:

a) la doglianza appare irriducibilmente vaga, non essendo neppure esplicitato quale delle tre firme sarebbe risultata non certificata (è da presumere fra quelle del Presidente, del Relatore e del Cancelliere);

b) di essa evenienza, la quale sarebbe stata evidenziata dal p.c. dell’avvocato del ricorrente, non viene fornito riscontro di sorta;

c) non risulta essere stata individuata la norma, la cui denunziata violazione avrebbe procurato la nullità della statuizione;

che deve accomunarsi al primo, il secondo profilo della censura in esame, privo di semantica, prima che giuridica, intelligibilità, con il quale il ricorrente espone che: “L’avvocato Ilario Placanica non era difensore in primo grado, ma solo in grado di appello. La presenza di due procuratori nell’interesse della stessa parte ( C.) rende dubbia l’applicazione di cui all’art. 301 c.p.c., visto l’orientamento della S.C. che parla di effetti interruttivi, in conseguenza della morte dell’unico difensore, ma non le conseguenze successive al deposito della sentenza, come la notifica ai fini del termine vuoi per il Ricorso in Cassazione vuoi per il termine lungo di legge”;

ritenuto che con il secondo motivo il ricorrente denunzia contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 1168 e 1170 c.c., in quanto:

– l’ordinanza con la quale la Corte d’appello aveva disposto l’esperimento della prova orale richiesta in primo in grado, così accogliendo il relativo motivo d’appello, aveva “natura decisoria ed in quanto tale equivale ad una sentenza”, con la conseguenza che la Corte di Reggio Calabria avrebbe dovuto tenerne conto nel regolamento delle spese, che era risultato ingiustamente punitivo per il C.;

– la decisione non aveva preso in effettivo esame le prospettazioni dell’appellante, nè tenuto conto della descrizione nell’atto pubblico, nè delle dichiarazioni dei testi, nè della situazione dei luoghi;

ritenuto che anche il secondo motivo è inammissibile, dovendosi osservare:

a) è priva di fondamento l’apodittica affermazione secondo la quale una ordinanza istruttoria avrebbe natura decisoria e sostanza di sentenza; peraltro, la sentenza d’appello ha rinvenuto apprezzabile ragione per compensare per la metà le spese del grado proprio nell’ammissione in secondo grado dei mezzi istruttori, negata in primo; all’evidenza trattasi di giudizio di merito in questa sede non censurabile;

b) senza necessità di oltre intrattenersi sulla evidente aspecificità della doglianza sotto il profilo dell’autosufficienza, la seconda critica è palesemente rivolta a un inammissibile riesame delle valutazioni di merito, a nulla valendo l’evocazione delle pretese violazioni di legge, le quali presupporrebbero una ben diversa ricostruzione fattuale.

Diritto

CONSIDERATO

che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che non v’è luogo a regolamento delle spese poichè la controparte è rimasta intimata;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 1 giugno 2020

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