Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1036 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 20/01/2021), n.1036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31308/2018 R.G. proposto da:

LEBEZ SPA, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. CORRADO SPAGGIARI e

dell’Avv. MAURIZIO DE STEFANO, elettivamente domiciliato presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, Viale Regina Margherita, 1;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna, n. 947/2018 depositata in data 4 aprile 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 27 ottobre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La società contribuente ha impugnato una intimazione di pagamento in relazione al periodo di imposta dell’anno 2006, emessa a titolo di interessi di riscossione per il periodo 26.01.2007 – 7.03.2013.

La CTP di Reggio Emilia ha rigettato il ricorso e la CTR dell’Emilia Romagna, con sentenza in data 4 aprile 2018, ha rigettato l’appello della società contribuente, evidenziando come la controversia attenga a sanzioni irrogate in relazione a operazioni commerciali intrattenute con soggetti a fiscalità privilegiata (black List), i cui interessi sono maturati in relazione alle sanzioni applicate, ancorchè ridotte successivamente alla misura del 10%.

Propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE

1 – Parte ricorrente ha depositato memoria con cui, dando atto di avere presentato istanza di definizione agevolata della controversia, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

1.1 – Benchè non vi sia stata accettazione della rinuncia, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere accettizio per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. VI, 26 feb raio 2015, n. 3971; Cass., Sez. V, 5 maggio 2011, n. 9857), essendo quest’ultima condizionata, peraltro, a una valutazione di soccombenza virtuale (Cass., Sez. I, 18 ottobre 2018, n. 26299), posto che la pronuncia in ordine alle spese processuali, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d’ufficio in mancanza di un’esplicita richiesta della parte vittoriosa, salvo che quest’ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria (Cass., Sez. VI, 11 febbraio 2015, n. 2719).

1.3 – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione del ricorrente.

2 – Quanto alla regolazione delle spese, va esaminato il merito del ricorso al fine del loro regolamento ai fini della valutazione della soccombenza virtuale.

2.1 – Con l’unico motivo si denuncia “omessa e incompleta motivazione su un punto essenziale della controversia”. In particolare, il ricorrente deduce profili di illegittimità della cartella (mancanza dei criteri di calcolo degli interessi), contestando sia l’applicabilità della sanzione al caso di specie, sia la possibilità di sospendere l’accertamento (con conseguente venir meno del pagamento degli interessi per successiva revoca della sospensione), sia il venir meno dell’onere degli interessi in caso di rottamazione dei ruoli a termini della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 618 e ss., contestando anche l’applicazione delle spese di lite.

3 – Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.

3.1 – In primo luogo, il motivo non evidenzia quali parte della sentenza vengono censurate, dovendosi dichiarare inammissibile il gravame allorchè si sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o ci si limiti ad argomentare in ordine alla mera violazione di legge (Cass., Sez. II, 7 maggio 2018, n. 10862).

3.2 – In secondo luogo, il motivo (che censura l’omesso esame di un punto essenziale oggetto di discussione tra le parti e che si riveli decisivo), non è stato formulato secondo le indicazioni dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mancando l’indicazione del fatto omesso, del luogo processuale in cui il fatto sarebbe stato discusso, nonchè della sua decisività, nonchè non essendovi stato rispetto dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5, in caso di “doppia conforme”, ove occorre indicare anche le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774).

3.3 – In terzo luogo il ricorrente, lungi dall’evidenziare fatti storici il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di appello, si è limitato a proporre questioni giuridiche, le quali non possono essere poste a fondamento della suddetta censura (Cass., Sez. VI, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. I, 18 ottobre 2018, n. 26305; Cass., Sez. II, 14 giugno 2017, n. 14802).

La soccombenza virtuale incombe, pertanto, al ricorrente.

4 – Non si fa luogo a raddoppio del contributo unificato. La ratio del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non per quella sopravvenuta, come in caso di sopravvenuto difetto di interesse (Cass., Sez. VI, 2 luglio 2015, n. 13636), ovvero in caso di rinuncia al ricorso (Cass., Sez. VI, 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

 

 

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