Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1036 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. I, 17/01/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 17/01/2020), n.1036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31529/2018 proposto da:

O.P., elettivamente domiciliato in ROMA, Largo Somalia 53,

presso lo studio dell’avvocato Guglielmo Pinto, rappresentato e

difeso dall’avvocato Maria Cristina Tarchini, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 219/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/11/2019 dal Cons. Dott. LUCIA TRIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza in data 12 marzo 2018, respinge il ricorso proposto da O.P., cittadino della (OMISSIS), avverso l’ordinanza del locale Tribunale che ha respinto il ricorso del richiedente avverso provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. la Corte d’appello, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il richiedente ha riproposto in appello la domanda di concessione dello status di rifugiato, senza però formulare alcuna specifica e motivata censura all’ordinanza nella parte in cui ha respinto la domanda stessa;

b) come rilevato dal Tribunale il racconto del richiedente riguarda vicende strettamente personali e familiari, non meritevoli in quanto tali della protezione internazionale;

c) l’impugnazione sul punto relativo al rigetto dello status di rifugiato è inammissibile per genericità;

d) con riguardo al rigetto della protezione sussidiaria l’appello non è fondato, neppure con riferimento all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto le notizie raccolte da fonti internazionali affidabili portano ad escludere che nella zona della Nigeria da cui proviene il richiedente si riscontri una situazione di conflitto armato interno – pur nell’ampia accezione indicata dalla giurisprudenza – che si traduca in indiscriminata violenza, tale da poter coinvolgere il ricorrente;

e) infine, non sono state neppure allegate o documentate dal ricorrente particolari condizioni di vulnerabilità per motivi personali o di salute che consentano di accordare la protezione umanitaria;

3. il ricorso di O.P. domanda la cassazione della suddetta sentenza per due motivi; il Ministero dell’Interno resta intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è articolato in due motivi;

1.1. con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per non avere la Corte d’appello operato la valutazione di credibilità del dichiarante alla luce dei parametri normativi tipizzati di cui al suddetto art. 3 e per essere quindi pervenuta alla conclusione del carattere illogico e non credibile della narrazione senza considerare che il richiedente ha sistemi logici e riferimenti culturali molti diversi da quelli del mondo occidentale, sicchè fatti che qui appaiono inconcepibili in Africa si verificano con frequenza;

1.2. con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, per la mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in quanto basata su un esame non approfondito della situazione esistente in Nigeria;

2. l’esame dei motivi di censura porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, per le ragioni di seguito esposte;

3. dal punto di vista dell’impostazione generale va rilevato che le censure risultano generiche e inidonee a censurare in modo utile la sentenza impugnata, finendo con l’esprimere nella sostanza un mero e inammissibile dissenso rispetto alle valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dalla Corte d’appello;

4. in particolare, per quanto riguarda il primo motivo, va rilevato che dalla sentenza impugnata risulta che la principale ragione per la quale la Corte d’appello è pervenuta alla statuizione di rigetto della concessione della protezione internazionale è rappresentata dall’affermazione secondo cui il racconto del richiedente riguarda vicende strettamente personali e familiari, non meritevoli in quanto tali della protezione internazionale;

4.1. questa affermazione – che costituisce una ratio decidendi idonea da sola a sorreggere la sentenza sul punto – non viene attinta dalle censure formulate le quali, invece, si indirizzano inammissibilmente su altri argomenti, che risultano privi di specifica attinenza con tale statuizione centrale nella sentenza di appello impugnata;

4.2. tale omessa impugnazione rende inammissibile, per difetto di interesse, la relativa censura, essendo la statuizione non censurata divenuta definitiva e quindi non potendosi più produrre in nessun caso il relativo annullamento (vedi, al riguardo: Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706);

5. il secondo motivo è anch’esso inammissibile perchè le deduzioni del ricorrente in materia di protezione umanitaria risultano del tutto generiche e non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, tanto che dal ricorso non si riesce a individuare la speciale condizione di vulnerabilità che affliggerebbe il ricorrente e che il giudice di merito avrebbe trascurato di considerare nè possono desumersi elementi idonei a dimostrare il radicamento in Italia del ricorrente;

5.1. nel ricorso ci si limita a fare riferimento alla generale situazione sociopolitica della Nigeria ma non si fa riferimento ad idonee allegazioni del richiedente, trascurate dalla Corte d’appello, dirette a dimostrare il necessario collegamento tra la suindicata situazione e la vicenda personale dell’interessato, visto che per il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, va presa in considerazione la situazione particolare del singolo soggetto e non quella del suo Paese d’origine, che rileva solo come sfondo;

6. in sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

7. nulla si deve disporre per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto il Ministero intimato non ha svolto difese in questa sede;

8. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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