Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1036 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 1036 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: BERRINO UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso 12749-2012 proposto da:
VIELLE S.R.L.

IN LIQUIDAZIONE,

in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA FUCINO 6, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO FABIANO, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE SCARCELLA, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

2017
3592

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.
SOCIALE

C.F.

80078750587

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Data pubblicazione: 17/01/2018

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli
avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO

notificata del ricorso
– resistenti con mandato nonchè contro

SERIT SICILIA S.P.A. già MONTEPASCHI SERIT S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 531/2011 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 23/05/2011 R.G.N.
3410/2009.

MARITATO, giusta delega in calce alla copia

Rilevato
che il Tribunale di Trapani rigettò l’opposizione proposta dalla società Vielle
s.r.l. avverso la cartella di pagamento con la quale la Montepaschi SE.RI.T.
s.p.a., su richiesta dell’Inps, le aveva intimato il pagamento della somma di €
169.448,70 a titolo di contributi e somme aggiuntive relativamente al periodo

che impugnata tale decisione da parte della società Vielle s.r.I., la Corte
d’appello di Palermo (sentenza del 23.5.2011) ha rigettato il gravame ed ha
confermat1a statuizione del primo giudice;
che la Corte di merito, dopo aver escluso che il credito contributivo si fosse
prescritto, ha rilevato che la censura sollevata a tal riguardo dall’appellante
era inammissibile e che era, altresì, infondato il motivo di gravame incentrato
sulla dedotta insussistenza della pretesa contributiva;
che per la cassazione della sentenza ricorre la società Vielle s.r.l. in
liquidazione con un solo motivo;
che per l’Inps vi è procura in atti ai propri difensori rilasciata dal Direttore
Centrale dell’Istituto, anche nella veste di mandatario della società di
cartolarizzazione dei crediti S.C.C.I. s.p.a.;
che rimane solo intimata la società SE.RI.T Sicilia s.p.a.;
Considerato
che con un solo motivo la difesa della società in liquidazione Vielle s.r.l.
deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art.
360, comma 1, n. 3 c.p.c., contestando la pronunzia di inammissibilità
dell’eccezione di prescrizione e obiettando che, contrariamente a quanto
ritenuto dalla Corte di merito, la censura riflettente tale causa estintiva del
credito opposto era stata formulata in modo specifico, così come in maniera
altrettanto circostanziata erano state esplicitate le censure avverso le ragioni
logico-giuridiche poste dal primo giudice a base della decisione di rigetto
dell’opposizione alla cartella esattoriale;
che la ricorrente rileva, altresì, che la Corte d’appello non avrebbe dovuto
considerare nuova l’eccezione riflettente le denunziate carenze del verbale
ispettivo, a suo dire caratterizzato solo dalle personali deduzioni degli ispettori,

gennaio 1989 – gennaio 1995;

posto che tale eccezione era consistita semplicemente in un’argomentazione
difensiva, in quanto tale sottratta alle preclusioni del rito del lavoro;
che nel giudizio d’appello era stato, comunque, dedotto in modo critico che
l’Inps non aveva prodotto alcun documento relativamente all’ispezione
compiuta e che il primo giudice male aveva fatto a non ascoltare il legale

che le suddette doglianze, attraverso le quali è stato articolato l’unico motivo
del presente ricorso, sono infondate;
che, invero, la inammissibilità del motivo di censura riflettente la prescrizione
è stata rilevata dalla Corte di merito proprio con riferimento all’accertata causa
di interruzione della prescrizione, a fronte della quale il motivo d’appello è
stato ritenuto non specifico per mancata confutazione delle argomentazioni
adottate dal primo giudice a sostegno della durata decennale e non
quinquennale della prescrizione, in conseguenza della rilevata interruzione
risalente al 21 novembre 1995;
che, invece, come osservato dalla Corte di merito, l’appellante si era limitata
ad affermare semplicemente che il primo giudice era incorso in errore nel
ritenere che la prescrizione fosse decennale, senza formulare, tuttavia,
specifici motivi di impugnazione a tal riguardo;
che è egualmente infondata la doglianza attraverso la quale la ricorrente
contesta la parte della decisione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto
che era inammissibile, in quanto nuovo, il motivo secondo cui nel verbale
ispettivo mancava l’allegazione degli elementi essenziali, cioè degli atti e dei
documenti che avrebbero dovuto comprovare le deduzioni degli ispettori;
che, in realtà, la ragione di tale censura, basata sull’asserito valore di mera
argomentazione difensiva della contestazione mossa alla pronuncia di
inammissibilità del suddetto motivo d’appello, come tale sottratta al regime
delle preclusioni di rito, non ha pregio;
che, in effetti, con tale contestazione la ricorrente mirava a far ritenere
deficitaria la verbalizzazione concernente le rilevate omissioni contributive e,
pertanto, essendo una tale obiezione destinata a produrre un effetto estintivo
della pretesa creditizia della controparte, non poteva non essere considerata
come una vera e propria eccezione in senso tecnico, la cui proposizione

rappresentante della società, né i soggetti che avevano curato la contabilità;

avrebbe dovuto essere svolta nei termini di rito, come esattamente rilevato
dalla Corte di merito;
che, inoltre, la Corte d’appello non si è limitata a rilevare la tardività del
suddetto motivo, ma ne ha anche constatato l’infondatezza nel momento in cui
ha evidenziato che nel verbale ispettivo erano stati dettagliatamente indicati

presenze, libro matricola, modelli 770, documentazione di collocamento e
A.N.F.) dal cui esame erano scaturite le riscontrate violazioni;
che, in particolare, la Corte territoriale ha osservato che il Tribunale aveva
rigettato l’opposizione dopo aver constatato che dalla prodotta visura camerale
era emerso che l’oggetto sociale della Vielle s.r.l. era costituito dal commercio
all’ingrosso ed al minuto di prodotti ortofrutticoli ed alimentari, mentre la
società non aveva fornito la prova che l’attività consistesse nella coltivazione e
produzione di beni ortofrutticoli; che il funzionario di vigilanza Giuseppe Costa
aveva confermato che nell’azienda non si svolgeva attività di produzione, ma
solo quella di commercializzazione del prodotto, per cui le ragioni di
infondatezza dell’opposizione erano state compiutamente esposte;
che a fronte di tale argomentata motivazione in punto di fatto la ricorrente si
limita, invece, a contrapporre la sua tesi difensiva incentrata sul semplice
assunto di parte di aver ben esplicitato le ragioni di contestazione della
decisione di rigetto, con la conseguenza che l’impugnata sentenza non rimane
scalfita dalla genericità di un tale rilievo;
che, infine, risulta anche smentita la circostanza della lamentata carenza
documentale, posto che la Corte di merito ha puntualmente richiamato gli atti
ed i documenti sulla base dei quali era stata riconosciuta la fondatezza del
preteso credito contributivo;
che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in favore
dell’Inps, vanno poste carico della ricorrente in base al principio della
soccombenza;
che alcuna statuizione va, invece, emessa nei confronti della SE.RI.T Sicilia
s.p.a. che è rimasta solo intimata;
P.Q.M.

tutti i documenti aziendali visionati dagli ispettori (libro paga, registro

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore
dell’Inps delle spese del presente giudizio nella misura di € 1000,00 per
compensi professionali e di € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%
ed accessori di legge. Nulla spese nei confronti della SE.RI.T Sicilia s.p.a.
Così deciso in Roma il 21 settembre 2017

_7

Dr.ssarica D’Antonio
C(52

Di 2lOnerTO ettiffidstrio
t. Giovanni Riti
z,19/47

0141444..–;

CORTEMPREMADICASSAZME
IV Sezione!~

Il Presidente

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