Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10359 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 384/2007 proposto da:

S.U. in qualità di legale rappresentante dei Democratici

di Sinistra – Direzione Nazionale, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato CASSANO

Umberto, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SORA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 118/2006 del GIUDICE DI PACE di SORA del

14.2.06, depositata l’1/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Umberto Cassano che si riporta

alla cessata materia del contendere e deposita inoltre cartolina

postale.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che

conferma le conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Sora con sentenza del 1 marzo 2006 respingeva l’opposizione proposta di Partito dei Democratici di Sinistra avverso il comune di Sora per l’annullamento della Determinazione dirigenziale prot. (OMISSIS) del 5 maggio 2005 inerente il pagamento di spese di rimozione di manifesti di propaganda elettorale abusiva. Rilevava che le spese per la rimozione erano poste a carico dell’esecutore materiale e del committente dell’affissione e che solo la L. n. 311 del 2004, aveva escluso la responsabilità solidale del committente, il quale non si era avvalso della sanatoria di cui al comma 480, art. 1 della Legge citata.

I Democratici di Sinistra hanno proposto ricorso per cassazione, notificato a mezzo posta il 19 dicembre 2006; il comune di Sora è rimasto intimato.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato.

Parte ricorrente ha depositato memoria e documenti prodotti ex art. 372 c.p.c.. All’udienza ha prodotto copia avviso di ricevimento di atto giudiziario pervenuto al Comune il 4 gennaio 2010.

Osserva il Collegio che nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., parte ricorrente ha dedotto di aver aderito alla sanatoria in materia di affissioni di pubblicità ideologica di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 7, punto 2; ha prodotto copia della relativa domanda inoltrata nel 2008 all’amministrazione comunale e del bollettino di versamento, nonchè copia della ricevuta di spedizione dei documenti a controparte in data 31 dicembre 2009. L’avviso di ricevimento prodotto in udienza si riferisce quindi a quest’ultima notificazione.

Il ricorso è inammissibile per duplice ordine di motivi. In primo luogo perchè non è stato prodotto avviso di ricevimento della notificazione del ricorso stesso (Cass. SS.UU 627/08), così venendo a mancare la prova della corretta instaurazione del contraddittorio.

In secondo luogo perchè la sanatoria della violazione relativa all’abusiva affissione ha fatto venir meno l’interesse del debitore a ricorrere. (cfr. Cass. 21122/08, così massimata: “Nel corso del giudizio di legittimità’ possono essere prodotti i documenti diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, tali da far venir meno l’interesse alla definizione del procedimento, rientrando tale produzione nell’ambito di applicazione dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2, riguardante la facoltà di deposito dei documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso”. Anche nella specie, relativa proprio a condono di una violazione amministrativa relativa ad affissione abusiva, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere).

Discende da quanto esposto l’inammissibilità del ricorso senza la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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