Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10359 del 26/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.26/04/2017), n. 10359
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9890/2016 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore condominiale pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO MORONI;
– ricorrente –
e contro
G. DI G.L. E LE. SNC, M.L.,
D.M.A.;
– intimati –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 6242/2015
del TRIBUNALE di PAVIA, depositata il 30/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
lette e conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ALBERTO
CELESTE che visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di
Cassazione, in camera di consiglio cassi l’ordinanza impugnata con
le conseguenze di legge.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– il Condominio denominato “(OMISSIS)” venne convenuto, dinanzi al Tribunale di Pavia, dai proprietari di un fondo confinante con l’area condominiale, i quali ne chiesero la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del crollo di un muro di proprietà condominiale;
– nelle more di questo processo il condominio introdusse un autonomo giudizio, pure dinanzi al Tribunale di Pavia, nei confronti dell’impresa costruttrice del fabbricato condominiale (la società G. di G.L. e Le. s.n.c.), nonchè M.L. e D.M.A., rispettivamente progettista e direttore dei lavori di costruzione del muro crollato, chiedendo di essere da essi manlevato nel caso di condanna del codominio al risarcimento del danno;
– il Tribunale di Pavia con ordinanza 29 aprile 2016 dichiarò la litispendenza tra i due giudizi, ed ordinò la cancellazione dal ruolo della causa introdotto per seconda, condannando il condominio alle spese.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– avverso la suddetta ordinanza il condominio ha proposto regolamento di competenza, lamentando che non può dichiararsi la litispendenza di cause che pendano dinanzi al medesimo giudice;
– il ricorso è manifestamente fondato, alla luce del consolidato principio secondo cui “gli istituti della litispendenza e della continenza (che regolano la competenza per territorio), operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell’art. 39 codc.p.c.; pertanto, se le cause identiche o connesse (nella specie, opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi), pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovano applicazione gli artt. 273 e 274 c.p.c., ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all’altra o sia già giunta a sentenza, gli istituti della sospensione, di cui agli artt. 293 e 337 c.p.c.” (ex multis, Sez. 6-1, Ordinanza n. 21761 del 23/09/2013);
– le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
PQM
-) cassa l’ordinanza impugnata;
-) ordina la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 2 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017