Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10359 del 20/05/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10359 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Data pubblicazione: 20/05/2015
SENTENZA
sul ricorso n. 15761/14 proposto da:
Agenzia delle Entrate,
rappresentante
pro tempore,
in persona del legale
elettivamente . domiciliato
in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente contro
C.I.I.S.P.A.
Compagnia
Investimenti
Studi
e
Partecipazioni Aziendali S.r.l., in persona del suo
legale rappresentante
pro tempore
Gabriela Gabrieli,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n.
91,
presso lo Studio degli Avv.ti Claudio Lucisano e
9.51,
Maria Sonia Vulcano che, anche disgiuntamente, la
rappresentano e difendono, giusta delega a margine del
controricorso;
– 22:=MOT, con trori corrente essi
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ta~nEaè –
Tributaria Regionale della Puglia sez. staccata di
Foggia, depositata il 16 dicembre 2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19 febbraio 2015 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Pasquale Pucciariello, per la
ricorrente;
udito l’Avv. Claudio Lucisano, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 198/26/13 depositata il 16
dicembre 2013 la Commissione Tributaria Regionale della
Puglia sez. staccata di Foggia, in accoglimento
dell’appello
proposto
da
C.I.I.S.P.A.
Compagnia
Investimenti Studi e Partecipazioni Aziendali S.r.l.,
rimetteva la controversia davanti alla Commissione
Tributaria Provinciale della stessa città che con
decisione n. 23/02/11 aveva respinto il ricorso
2
avverso la sentenza n. 198/26/13 della Commissione
z
proposto dalla contribuente avverso la cartella di
pagamento n. 097 2007 01479878 90 INVIM 1991.
La CTR, dopo aver ricordato che l’opposta cartella era
stata emessa a seguito di ventiquattro sentenze in
giudicato pronunciate dalla CTP con le quali erano
stati rigettati altrettanti ricorsi promossi dalla
accertava dapprima che alla contribuente mai erano
stati comunicati gli avvisi di fissazione delle udienze
di trattazione delle cause che si erano concluse con le
dette ventiquattro sentenze in giudicato e che nemmeno
erano stati comunicati i dispositivi delle stesse e che
da ciò doveva farsi derivare la nullità delle ridette
ventiquattro sentenze e cosicché per l’effetto
provvedeva in dispositivo come appresso: «Rimette la
causa alla CTP di Foggia ai sensi dell’art. 59, comma
1, lett. b), d.lgs. 546/92, per integrazione del
contraddittorio>>.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La contribuente resisteva con controricorso e si
avvaleva altresì della facoltà di depositare memoria.
Diritto
1. Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio censurava
la sentenza denunciando, in rubrica, «Violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 161 c.p.c. e dell’art.
2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma l, n. 3 o 4
c.p.c.>>. Invero, secondo l’Ufficio, la CTR «non
avrebbe potuto assumere le vesti di giudice del gravame
contribuente avverso i prodromici avvisi INVIM,
n
delle pronunce vertenti su atti impositivi pertinenti
ad altro processo e non avrebbe potuto conseguentemente
rilevare vizi processuali relativi ad un giudizio
strutturalmente diverso rispetto a quello incardinato
dinanzi a sé e per il quale era stato adito>>. Tanto
più, osservava l’Ufficio, che le pronunce in parola
medio tempore
irretrattabili per il
perfezionarsi del giudicato, da cui sono derivate le
cartelle di pagamento>>.
Il motivo è fondato.
In effetti la CTR non poteva statuire su sentenze
diverse da quella gravata; anche il precedente di
questa Corte n. 6048 del 2013 cit. dalla CTR è difatti
nel senso che in caso di inutile trascorrere del
termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. occorre almeno
esser rimessi in termini per l’appello
ex art. 153,
coma 2, c.p.c. La CTR, quindi, non poteva rimettere al
primo giudice per far valere lesioni del
contraddittorio che in
thesi avevano viziato sentenze
non impugnate davanti alla stessa; sentenze che
pertanto potevano essere rimediate solo con l’apposito
mezzo, come prevede l’art. 161 c.p.c.
2. Assorbito il secondo motivo.
3. Poiché non è necessario accertare ulteriori fatti,
la causa può essere decisa nel merito col rigetto del
ricorso della contribuente.
4.
Nella particolarità della vicenda processuale
debbono esser fatti consistere i giusti motivi che
inducono la Corte a compensare le spese dei gradi e
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