Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10359 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. un., 20/04/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 20/04/2021), n.10359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17085/2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO

NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA PICCIANO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO POLLORSI;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 440/2018 della CORTE DEI CONTI – PRIMA SEZIONE

GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 28/11/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/03/2021 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALBERTO CARDINO, il quale chiede il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO

1. La Corte dei Conti, Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, con la sentenza n. 440 del 2018, ha rigettato l’appello proposto da M.M., nei confronti del Procuratore regionale per l’Emilia Romagna, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti per l’Emilia Romagna n. 170 del 2017, che aveva condannato, a titolo di dolo, il M., dipendente regionale a tempo pieno, al pagamento di Euro 140.874,37, oltre accessori di legge e spese di giudizio, in favore della Regione Emilia Romagna.

Il M. aveva svolto nel 2001 e nei 2002, come era emerso dagli accertamenti della Guardia di Finanza, prestazioni professionali a favore di terzi senza richiedere la prescritta autorizzazione all’amministrazione di appartenenza, e perciò violando del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 7.

2. La Sezione giurisdizionale centrale di appello ha affermato che, trattandosi di un caso di doloso occultamento del danno, il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità decorreva dalla conoscenza del fatto dannoso da parte dell’Amministrazione danneggiata.

Il doloso occultamento si era manifestato proprio attraverso l’omessa richiesta della prescritta autorizzazione allo svolgimento degli incarichi.

Ha poi ritenuto che non superasse il vaglio di non manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, prospettata dall’appellante, in quanto la scelta del legislatore ha una sua ragionevole giustificazione, dal momento che mira a rafforzare la garanzia che il lavoro dei pubblici dipendenti a favore dei terzi non si riverberi negativamente sul servizio d’istituto.

Infine, ha rilevato che era corretta la quantificazione del danno atteso che la norma faceva riferimento quale oggetto del versamento a favore dell’amministrazione al compenso dovuto al dipendente e non a quello effettivamente corrisposto. In ogni caso eventuali diritti del lavoratore nei confronti dell’erario avrebbero potuto essere fatti valere dinanzi al giudice competente.

3. M.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

4. Resiste la Procura generale della Corte dei Conti con controricorso, con il quale, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo di ricorso per intervenuta formazione del giudicato sulla sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti.

5. Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità della Camera di consiglio.

6. Il Procuratore generale ha fatto pervenire le conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente prospetta l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, ove si prevede che, qualora gli incarichi retribuiti conferiti ai dipendenti pubblici non siano stati preventivamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza, i dipendenti devono versare all’Amministrazione medesima una somma pari ai compensi percepiti. Di talchè non vi sarebbe la giurisdizione della Corte dei Conti.

Il sospetto di illegittimità costituzionale risiede, ad avviso del ricorrente, nello scollegamento della responsabilità “formale” da un effettivo nocumento per la pubblica amministrazione, in contrasto con gli artt. 3,24 e 97 Cost..

La lesione dell’art. 3 Cost., principio di uguaglianza, sussisterebbe in ragione della gravosità della sanzione rispetto a quanto previsto per altri comportamenti illeciti dei funzionari onorari o professionali.

Sarebbe violato anche il principio di ragionevolezza non risultando comprensibile come lo svolgimento di attività nel tempo libero implichi pregiudizio per l’Amministrazione di appartenenza. Inoltre, la violazione oggetto della disposizione in esame assume rilievo in sede disciplinare.

Altro profilo di illegittimità viene ravvisato nel contrasto della sanzione prevista con i principi di proporzionalità ed adeguatezza.

Infine, osserva il ricorrente che l’orientamento espresso nella sentenza di legittimità n. 22688 del 2011, che ha ritenuto che analoga questione non superava il vaglio di non manifesta infondatezza, dovrebbe essere rimeditato in ragione della giurisprudenza costituzionale.

2. Il motivo è inammissibile.

La questione di legittimità costituzionale oggetto del presente motivo di ricorso è priva di rilevanza, in quanto vi è giudicato interno sulla giurisdizione del giudice contabile, come eccepito dalla Procura generale della Corte dei Conti.

Com’è stato già chiarito da questa Corte, allorchè il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito (S.U., nn. 27531 del 2008 e n. 24883 del 2008).

Tale principio è stato ribadito ed applicato alle pronunce del giudice contabile (Cass., n. 28503 del 2017, n. 10265 del 2018), sicchè il giudicato interno sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte in cui il giudice ha pronunciato nel merito, affermando così implicitamente la propria giurisdizione, e dunque con esclusione per le sole statuizioni che non la implicano, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda o quando, dalla motivazione della sentenza, risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum.

Così non è stato nel caso di specie, in quanto nella decisione emessa in primo grado dalla Corte dei Conti, con la quale il M. veniva condannato a titolo di dolo per responsabilità amministrativa, la questione di giurisdizione non è stata trattata.

3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto il difetto di giurisdizione per violazione dell’art. 111 Cost., anche in riferimento all’art. 360 c.p.c., per espresso rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali.

Espone il ricorrente che rientrano nei motivi inerenti alla giurisdizione anche quelli relativi al rispetto, da parte del giudice attributario della giurisdizione, dei tratti significativi delle forme di tutela che è chiamato ad erogare.

Nella specie il ricorrente indica due profili di critica alla sentenza:

per l’individuazione del termine di inizio della decorrenza della prescrizione occorre dare prevalenza al principio della conoscibilità oggettiva dell’evento dannoso rispetto a quello della conoscenza effettiva;

presumere il doloso occultamento dell’evento dannoso dal semplice fatto dell’aver agito in assenza di prescritta autorizzazione viola l’art. 2697 c.c..

Nella specie l’attività del ricorrente oggetto di verifica era stata esplicitata nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2000, 2001, 2002, ed era stata volontariamente posta nella disponibilità dell’ufficio accertatore – Polizia giudiziaria, già agli inizi del 2005.

4. Il motivo di ricorso è inammissibile perchè reintroduce elementi di merito relativi all’interpretazione e all’applicazione di norme di legge e consiste nella prospettazione di errores in iudicando.

Ed infatti, il sindacato di questa Corte sulle decisioni della Corte dei conti è circoscritto all’osservanza dei limiti esterni della giurisdizione e non si estende neppure a seguito dell’inserimento della garanzia del giusto processo ex art. 111 Cost. – ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale, il cui accertamento rientra nell’ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione (ex multis, Cass., S.U., n. 19085 del 2020, n. 28570 del 2018, n. 28503 del 2017 e n. 5490 del 2014).

5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, stante la qualità di parte in senso meramente formale del Procuratore della Corte dei Conti.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

 

 

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