Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10359 del 11/05/2011

Cassazione civile sez. I, 11/05/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 11/05/2011), n.10359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2425/2010 proposto da:

A.S. ((OMISSIS)) A.M., I.

I. ((OMISSIS)) in proprio e nella qualità di eredi di

A.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BALDO

DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato RINALDI GALLICANI

SIMONA, rappresentati e difesi dall’avvocato FIORILLO Remigio, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso il decreto n. 3259/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

del 19/11/08, depositato il 20/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO ABBRITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che I.I., M. e A.S. – quali eredi di A.P., con ricorso del 5 gennaio 2010, hanno impugnato per cassazione – deducendo quattro motivi di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 20 novembre 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro della Giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha eccepito la prescrizione parziale dei diritti fatti valere e, in subordine, ha concluso per la decisione del ricorso secondo giustizia con compensazione integrale delle spese di lite -, ha condannato il resistente a pagare ai ricorrenti, jure hereditatis e pro quota, la somma di Euro 5.000,00 a titolo di equa riparazione, condannandolo altresì, previa compensazione per la metà, al pagamento della somma di Euro 305,00, a titolo di spese del giudizio, oltre accessori;

che resiste, con controricorso illustrato da memoria, il Ministro della giustizia, il quale ha anche proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 14.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 23 maggio 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) A.P., con citazione notificata il 27 ottobre 1994, aveva promosso causa di risarcimento del danno nei confronti di C.P. dinanzi al Tribunale di Salerno; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 29 dicembre 2001; c) il giudizio di appello, promosso dall’ A. in data 26 settembre 2002, era stato deciso dalla Corte di Salerno con sentenza del 5 gennaio 2007; d) in data (OMISSIS), l’ A. era deceduto;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato:

a) ha determinato la durata del giudizio di primo grado dal 21 dicembre 1994 – data della prima udienza – al 29 dicembre 2001 e, detratti circa due mesi (luglio-settembre 1998), per l’astensione dei legali dalle udienze, nonchè tre anni di ragionevole durata, ha stabilito l’eccedenza di irragionevole protrazione dello stesso processo in tre anni e dieci mesi; b) ha determinato la durata del giudizio di appello dal 5 novembre 2002 – data della prima udienza – al 5 gennaio 2007 e, detratti tre anni di ragionevole durata, ha stabilito l’eccedenza di irragionevole protrazione dello stesso processo in un anno e due mesi; c) quanto ai giudizi di primo grado e di appello, ha liquidato, jure hereditatis e pro quota, agli eredi – tenuto conto che questi non hanno partecipato a tali giudizi e che il loro dante causa A.P. è deceduto in data (OMISSIS) – la somma di Euro 5.000,00, sulla base di Euro 1.000,00 per anno.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con i motivi di censura – i quali possono essere esaminati per gruppi di questioni -, vengono denunciati come illegittimi, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, dai ricorrenti principali:

a) la determinazione dell’inizio sia del processo di primo grado sia del processo d’appello alla data fissata per la prima udienza, anzichè alla data della notificazione del rispettivo atto di citazione; b) la determinazione in tre anni – anzichè in due anni – della durata ragionevole del processo d’appello; c) la violazione dei minimi tariffari forensi nella liquidazione delle spese di giudizio di merito d) la effettuata compensazione parziale delle medesime spese;

che a sua volta, con l’unico motivo, il ricorrente incidentale censura il medesimo decreto – per insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia -, sottolineando sia che il dante causa dei ricorrenti principali, A.P. – deceduto in data (OMISSIS) – non aveva maturato alcun diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata del giudizio d’appello, dal momento che la morte era sopravvenuta a distanza di pochi mesi dall’inizio del processo di secondo grado, sia che i ricorrenti principali non possono vantare alcun diritto all’indennizzo jure proprio, non essendosi costituiti nè nel processo di primo grado nè in quello d’appello;

che, in particolare, le censure sub a) e sub b) del ricorso principale sono manifestamente fondate;

che infatti – quanto alla prima censura, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo civile, nel caso di giudizio introdotto con atto di citazione, il dies a quo in relazione al quale valutare la durata del processo è costituito dal momento in cui si notifica l’atto di citazione e, ai fini del calcolo, vanno sottratti dalla durata complessiva, i tempi addebitabili al comportamento delle parti, con la conseguenza che deve essere espunto, dal calcolo complessivo, il tempo “ulteriore” tra la scadenza dei sessanta giorni necessari per la costituzione del convenuto e l’udienza di prima comparizione, rientrando nella disponibilità dell’attore fissare la data di detta udienza (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 23323 del 2007);

che, dunque, la durata complessiva del giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere computata dal 27 ottobre 1994 al 29 dicembre 2001, pari a sette anni e due mesi circa, con conseguente durata irragionevole pari a quattro anni e due mesi circa;

che inoltre – quanto alla seconda censura -, è altrettanto costante l’orientamento di questa Corte, secondo il quale, ai fini della determinazione della durata ragionevole del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, è ragionevole, conformemente ai parametri elaborati dalla Corte EDU, una durata di tre anni per il processo di i primo grado e di due anni per il processo d’appello (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 20546 del 2009);

che, dunque, il periodo eccedente la durata ragionevole del giudizio di appello avrebbe dovuto essere computata dal 26 settembre 2004 al 5 gennaio 2007, pari a due anni e quattro mesi circa, con conseguente durata irragionevole pari a quattro mesi circa;

che anche il ricorso incidentale merita accoglimento; che, infatti, ai ricorrenti principali – quali eredi di A.P. – spetta unicamente l’indennizzo, jure hereditatis, per l’irragionevole durata del giudizio di primo grado, mentre per il giudizio di appello nulla spetta agli stessi ricorrenti, in quanto il loro dante causa – deceduto in data (OMISSIS), cioè a distanza di sette mesi circa dall’inizio di tale giudizio – non aveva ancora maturato alcun diritto all’indennizzo relativamente al giudizio medesimo;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolte;

che le censure sub c) e sub d) del ricorso principale, concernenti il regolamento delle spese del giudizio di merito, restano conseguentemente assorbite;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che ai ricorrenti principali non spetta alcun indennizzo jure proprio, non avendo essi mai partecipato a detti giudizi;

che, al riguardo, è noto il generale orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di equa riparazione prevista dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, nel caso di decesso di una parte, l’erede ha diritto a conseguire, jure successionis, l’indennizzo maturato dal de cuius per l’eccessiva protrazione di un processo che lo vide parte anche prima dell’entrata in vigore della citata legge, nonchè, jure proprio, l’indennizzo dovuto in relazione all’ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte, ovverosia si sia costituito nel giudizio, ciò in quanto, anche se la qualificazione ordinamentale negativa del processo, ossia la sua irragionevole durata, è stata già acquisita nel segmento temporale in cui era parte il de cuius e permane anche in relazione alla valutazione della posizione del successore – che subentra, pertanto, in un processo oggettivamente irragionevole -, per la commisurazione dell’indennizzo da riconoscere dovrà prendersi quale parametro di riferimento proprio la costituzione dell’erede in giudizio, posto che il sistema sanzionatorio delineato dalla Convenzione europea e tradotto in norme nazionali dalla legge n. 89 del 2001 si fonda non sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia subito danni, patrimoniali e non patrimoniali, ed in relazione ad indennizzi modulabili in base al concreto patema subito (cfr, ex plurimis, la sentenza n. 2983 del 2008);

che, in particolare, questa Corte ha anche enunciato il principio, per il quale, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta anteriormente al decorso del termine di ragionevole durata del processo, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo, jure proprio, soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall’art. 110 cod. proc. civ., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001, non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l’interesse alla sua rapida conclusione (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 23416 del 2009);

che nella specie – alla luce di tali costanti orientamenti e della accertata irragionevole protrazione del giudizio di primo grado per la durata di quattro anni e di due mesi circa -, è evidente che ai ricorrenti principali spetta, jure hereditatis, l’indennizzo corrispondente a tale irragionevole durata;

che, al riguardo, non v’è ragione di discostarsi sostanzialmente dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando i periodi di tre anni e di due anni di ragionevole durata, rispettivamente per il giudizio di primo grado e per il giudizio di appello, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, pertanto, l’indennizzo può essere determinato nella misura complessiva di Euro 3.380,00, da corrispondere agli stessi ricorrenti principali jure hereditatis e pro quota, oltre agli interessi maturati dalla domanda di equa riparazione fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, previa compensazione per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso -, per l’intero, in complessivi Euro 1.310,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 540,00 (Euro 380,00 + Euro 160,00, per gli altri due ricorrenti principali) per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio compensate per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso principale – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, li accoglie nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della giustizia al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di Euro 3.380,00, da distribuirsi pro quota ereditaria, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.310,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 540,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’Avv. Remigio Fiorillo, dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011

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