Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10358 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Condotti n. 61/A, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da

se stesso ex artt. 47 e 36 cod. proc. civ.;

– ricorrente –

contro

U.P., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza San

Pantaleo n. 3, presso lo studio dell’Avvocato Silvia Brizzi,

rappresentato e difeso dall’Avvocato Petroli Orazio, per procura

speciale a margine della memoria difensiva;

– resistente –

avverso la sentenza del Tribunale di Chiavari n. 309/08, depositata

in data 4 novembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni il quale ha chiesto la

dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con sentenza depositata il 4 novembre 2008, il Tribunale di Chiavari ha rigettato l’opposizione proposta da F. G. avverso il decreto ingiuntivo, emesso nei suoi confronti dal Presidente di quel Tribunale, con il quale gli veniva ingiunto di pagare all’Avvocato P.U., a titolo di prestazioni professionali, la somma di Euro 6.893,12 oltre spese e interessi;

che, con la medesima sentenza, il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di incompetenza funzionale proposta per la prima volta all’udienza di precisazione delle conclusioni;

che avverso tale sentenza F.G. ha proposto regolamento di competenza ex art. 43 cod. proc. civ.;

che, con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce la incompetenza funzionale del Giudice monocratico del Tribunale di Chiavari, in violazione della L. n. 794 del 1942, artt. 28, 29 e 30;

che, secondo il ricorrente, la competenza a decidere sull’opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi della L. n. 794 del 1942 spetterebbe al Tribunale in composizione collegiale o al Presidente, e non anche al Tribunale in composizione monocratica;

che il ricorrente formula quindi il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ.: “voglia la Corte Suprema di Cassazione stabilire se in caso di opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale in tema di onorari e diritti di avvocato la competenza funzionale del relativo giudizio spetti inderogabilmente al Collegio del Tribunale o in subordine al Presidente del Tribunale, ai sensi e per gli effetti della L. n. 794 del 1942, artt. 28, 29 e 30 ovvero al giudice istruttore in veste monocratica”;

che ha resistito, con memoria difensiva tempestivamente depositata, U.P..

Considerato che, come esattamente rilevato dalla Procura Generale presso questa Corte, sussistono concorrenti ragioni di inammissibilità del proposto regolamento di competenza;

che, in primo luogo, il ricorrente non ha tenuto conto del fatto che la sentenza impugnata ha motivatamente escluso che, nel caso di specie, fosse applicabile al giudizio di opposizione la normativa speciale di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 29 e ss. e non ha quindi svolto sul punto alcuna censura, limitandosi a sostenere che in sede di opposizione egli non aveva contestato la qualità di cliente del creditore opposto ma senza sostanziare detta allegazione con la specificazione delle posizioni assunte nel giudizio di merito, con la conseguenza che il quesito di diritto sopra riportato non appare coerente con la indicata ratio decidendo;

che, in proposito, giova ricordare che “in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, il principio secondo il quale, allorchè venga proposta opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del professionista, il provvedimento conclusivo assume veste, alternativamente, di ordinanza impugnabile con il solo ricorso per cassazione all’esito della speciale procedura camerale – se la controversia involge soltanto la misura del compenso – ovvero di sentenza emessa all’esito di un normale giudizio contenzioso soggetta ai normali mezzi di impugnazione – se la questione ha ad oggetto non soltanto quella misura, ma gli stessi presupposti del diritto vantato dall’opposto – trova un limite nel caso in cui, essendo insorta tra le parti una controversia circa l’ordine del processo e il provvedimento conclusivo di esso, lo stesso giudice abbia espressamente qualificato tale provvedimento, sia pur anticipatamente e al limitato fine di stabilire le modalità di trattazione della causa (ovvero di disporre per l’ulteriore corso del procedimento), senza con ciò risolvere questioni di competenza nè cosi emettendo una pronuncia potenzialmente idonea a risolvere la lite (suscettibile, come tale, di passare in giudicato)” (Cass., n. 3744 del 2006);

che, in secondo luogo, la violazione degli artt. 50-bis e 50-ter cod. proc. civ., per essere una controversia attribuita alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale trattata dal Tribunale in composizione monocratica e viceversa, comporta, ai sensi dell’art. 50- quater cod. proc. civ., la nullità della sentenza emessa all’esito del procedimento, da far valere, secondo quanto previsto dall’art. 161 cod. proc. civ., con i motivi di gravame, ma non da luogo ad una questione di competenza;

che, infine, quanto alla eccepita incompetenza funzionale del giudice monocratico, per essere la causa di opposizione riservata al Presidente del Tribunale, la detta eccezione risulta intempestiva, avendo il Tribunale affermato che la relativa eccezione era stata proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni e non anche nel primo atto difensivo, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 1, e non avendo sul punto il ricorrente svolto alcuna censura;

che, conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 1.400,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA