Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10358 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13201/2015 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENZO DA CERI

195, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PUGLIESE, rappresentata

e difesa dagli avvocati ANNA LORIA, FRANCESCO CAPUTO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato TERESA ANGELA

TARSITANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1110/2014 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata

il 16/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– B.R. ha impugnato la sentenza 16 novembre 2014 n. 1110, pronunciata dal Tribunale di Crotone in grado di appello, la quale -riformando la sentenza di primo grado – ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale, da essa proposta nei confronti della UnipolSai s.p.a. e di B.A.;

– il Tribunale ha motivato la propria decisione col fatto che il danno fisico di cui la vittima aveva preteso il risarcimento (frattura delle ossa nasali) era lo stesso danno patito in conseguenza di un precedente sinistro, avvenuto quattro mesi prima, e già risarcito da altri soggetti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– B.R. ha proposto due motivi di ricorso, i quali, pur formalmente denunciando la violazione di legge e l’omesso esame d’un fatto decisivo, nella sostanza sollecitano una nuova valutazione delle prove esaminate dal giudice di merito, e sono perciò manifestamente inammissibili;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo;

– il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna B.R. alla rifusione in favore di UnipolSai s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di B.R. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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