Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10358 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10358 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 10283/12 proposto da:
Gabrieli Gabriela, elettivamente domiciliata in Roma,
Via Crescenzio n. 91, presso lo Studio dell’Avv.
Claudio Lucisano, che la rappresenta e difende, giusta
delega a margine del ricorso;

– ricorrente
contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale
rappresentante

pro tempore,

elettivamente domiciliato

in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;
– controrícorrente –

Data pubblicazione: 20/05/2015

avverso la sentenza n. 115/25/11 della Commissione
Tributaria Regionale della Puglia sez. staccata di
Foggia, depositata 1’8 marzo 2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19 febbraio 2015 dal Consigliere Dott.

udito l’Avv. Claudio Lucisano, per la ricorrente;
udito l’Avv. dello Stato Pasquale Pucciariello, per la
ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza
d’interesse allo stesso e in subordine accogliersi il
secondo motivo del ricorso.
Fatto e diritto

Con l’impugnata sentenza n. 115/25/11 depositata l’8
marzo 2011 la Commissione Tributaria Regionale della
Puglia sez. staccata di Foggia, respinto l’appello di
Gabrieli Gabriella, confermava la decisione n. 23/07/09
della Commissione Tributaria Provinciale della stessa
città che aveva rigettato il ricorso della contribuente
avverso la cartella di pagamento n.
097/2007/01479878/90/001 INVIM Straordinaria 1991
emessa a seguito di ventiquattro sentenze in giudicato
che avevano respinto i ricorsi promossi avverso
altrettanti avvisi di accertamento.

Ernestino Bruschetta;

h

Codtro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a due motivi e
ulteriormente illustrato da memoria. L’Agenzia delle
Entrate resisteva con controricorso.
All’udienza

di

discussione

il

difensore

della

contribuente dichiarava l’avvenuto sgravio totale e, in

l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza
d’interesse processuale a coltivarlo; nella
particolarità della vicenda, debbono essere fatti
consistere i motivi che inducono la Corte a compensare
integralmente le spese (Cass. sez. trib. n. 634 del
2006).
P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso per
sopravvenuta carenza d’interesse; compensa
integralmente le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 19 febbraio 2015

ragione di ciò, deve pertanto essere dichiarata

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