Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10358 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. un., 20/04/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 20/04/2021), n.10358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19609/2015 proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

CARROZZE 3, presso lo STUDIO LEGALE COMMERCIALE NASTI e COMUNALE,

rappresentato e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

REGIONE SICILIA, ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA ED AL FONDO DI

QUIESCENZA PREVIDENZA ED ASSISTENZA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 54/2015 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE

GIURISDIZIONALE DI APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA, depositata il

02/03/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/03/2021 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI.

 

Fatto

RILEVATO

1. N.G. ricorre nei confronti della Regione Siciliana, dell’Assessorato alla Presidenza della Regione Siciliana, del Fondo di quiescenza previdenza e assistenza, in ordine alla sentenza n. 54/A/2015, del 2 marzo 2015, con la quale la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana di Palermo, ha rigettato l’appello proposto avverso la sentenza del giudice delle pensioni della medesima Corte, emessa tra le parti.

2. Il ricorrente aveva impugnato i decreti n. 7408, del 2009, e n. 10164 del 2009, emessi dal Direttore regionale per i Servizi di quiescenza previdenza e assistenza per il personale della Regione siciliana.

Con detti decreti, rispettivamente, erano stati ammessi a ricongiunzione i periodi assicurativi vantati presso l’INPS di Trapani e presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con la determinazione del pagamento contributivo da effettuare.

Il N. contestava le aliquote applicate dall’Amministrazione.

3. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso e la decisione era confermata in grado di appello.

4. Pertanto il ricorrente ha impugnato, prospettando due motivi di ricorso, la sentenza n. 54/A/2015 della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana di Palermo.

5. Nessuna delle parti si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c.. Falsa applicazione della L. n. 29 del 1979, in riferimento al coefficiente applicato (10.3165%) nel DDS n. 7048 del 2009, di cui alle tabelle del D.M. 27 gennaio 1964. Mancata motivazione su un punto decisivo. Disparità di trattamento nell’indicare il coefficiente di calcolo.

2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione dell’art. 360 c.p.c., in relazione alla L. n. 45 del 1990, art. 2, comma 2, in riferimento al coefficiente applicato (15.8752%) del DDS n. 10164 del 2009 riferito alle tabelle del D.M. 19 febbraio 1981, pubblicato sulla GU 13 maggio 1981.

3. Il ricorrente si duole, ripercorrendo la disciplina regionale e i provvedimenti attuativi, delle decisioni di merito assunte dalla Corte dei Conti nel definire l’appello.

Il ricorrente premette di essere stato inquadrato ed immesso nei ruoli organici della Regione Siciliana, quale dirigente tecnico, dal 2 maggio 1992.

Il 14 luglio 2008 inoltrava domanda di pensionamento, e contestualmente chiedeva la ricongiunzione dei periodi assicurativi pregressi all’assunzione, rispettivamente versati: presso l’INPS di Trapani per anni 2, mesi 01 e gg. 27, e alla Cassa Nazionale Forense di Roma per 3 anni.

A seguito di tale richiesta il Fondo di quiescenza della Regione siciliana, in data 12 settembre 2009, emetteva il DDS n. 7408 del 2009 di ricongiungimento con il quale, alla voce “oneri a carico del richiedente, prendeva a riferimento il coefficiente di moltiplicazione della base pensionabile nella cifra di 10.3165%, e non in quella di 4.9415%, corrispondente all’età del ricorrente al momento della domanda di pensione (anni 56).

Nell’effettuare il calcolo della base pensionabile, con DDS n. 10164 del 2009, alla voce oneri a carico del richiedente, indicava il coefficiente errato di moltiplicazione nella cifra di 15.8752% anzichè 10.3165% come sarebbe stato giusto fare.

4. Il ricorso è inammissibile, per essere ormai preclusa ogni questione inerente al riparto di giurisdizione.

Il sindacato di questa Corte sulle decisioni della Corte dei Conti è

circoscritto all’osservanza dei limiti esterni della giurisdizione e non si estende neppure a seguito dell’inserimento della garanzia del giusto processo ex art. 111 Cost. – ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale, il cui accertamento rientra nell’ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione (ex multis, Cass., S.U., n. 19085 del 2020).

Com’è stato già chiarito da questa Corte, allorchè il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito (S.U., n. 27531 del 2008 e n. 24883 del 2008).

Tale principio è stato ribadito ed applicato alle pronunce del giudice contabile (Cass., n. 28503 del 2017, n. 10265 del 2018), sicchè il giudicato interno sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte in cui il giudice ha pronunciato nel merito, affermando così implicitamente la propria giurisdizione, e dunque con esclusione per le sole statuizioni che non la implicano, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda o quando, dalla motivazione della sentenza, risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum.

5. Così non è stato nel caso di specie, in quanto nella decisione emessa in primo grado dalla Corte dei conti, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dal N., la questione di giurisdizione non è stata trattata.

6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7. Nulla spese non essendosi costituite le controparti.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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