Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10358 del 19/05/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 10358 Anno 2016
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 19726-20H proposto da:
GAPBUGLIA

NAZZAPHNO

C.F.

CRBNZP46M18D597Y,

elettivamente doliiicliato in ROMA, VIA
presso

lo

rappresentato

studio

PALESTRO

dell’avvouato ANDREA

78,

PANIERI,

diLes• dall’avvocato FERMANDO NINO

TRIGG1ANI, giusta delega in aLti;

– ricorrente

2016
contro

964
CE.M.1.M.

:ENTRO MERCI INTERMUI)ALE DELLE MARCHE

SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE C.F.
00962660429, in persona del legale rappresentante pro

Data pubblicazione: 19/05/2016

VIA

domiciliaLa in ROMA,

empore,

SAR E FRACASSINT •i, presso lo studio dell’avvocato
RANCESCA

i’CRS,

rappresentata

dall’avvocato FRANCESCO TARDELIA,

e

difesa

giusta delega

in

atti;

– controricorrente

avverso la sen’erziri n. 98/2013 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depc:sitata il 18/02/2013 r.g.n. 290/202;
udita la reld ione •I – Ila causa svolta nella pubblica
udienza de] n/03/2:)16 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito i’Avvon,Jt e TRU IANI FERNANUO NINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
(einerale Dott. PAOLJ MASTROBERARMNO, che ha concluse
per: inammissihiità

ir subordine rigetto.

4

19326/13

FATTO
Con sentenza 18 febbraio 2013, la Corte d’appello di Ancona respingeva l’appello di
Nazzareno Garbuglia avverso la sentenza di primo grado, di irnprocedibilità della sua

Centro Merci Intermodale delle Marche (Ce.M.I.M.) s.c.p.a. in liquidazione, con lettera del
24 novembre 1993.
Preliminarmente esclusa l’improcedibilità della domanda del lavoratore, per il mancato
rispetto, nella notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza,
del termine previsto dall’art. 415, quarto comma c.p.c., siccome ordinatorio né stabilita
alcuna sanzione processuale né confliggente con il principio di ragionevole durata del
processo, la Corte territoriale riteneva l’appello infondato, per la formazione di giudicato
sul lodo di condanna risarcitoria della società datrice, preclusivo di analoga domanda
proposta nel giudizio dal lavoratore, se non dedotta quanto meno deducibile nel giudizio
arbitrale.
Con atto notificato il 5 agosto 2013, Nazzareno Garbuglia ricorre per cassazione con unico
motivo, cui resiste Ce.M.I.M. s.c.p.a. in liquidazione con controricorso; entrambe le parti
hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 415
c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento, omesso esame di fatto decisivo per il
giudizio non oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
3, 4 e 5 c.p.c., per nullità della sentenza in quanto lesiva del diritto di difesa, avendo
pronunciato nel merito, una volta esclusa l’improcedibilità della propria domanda
erroneamente ritenuta dal Tribunale, peraltro ravvisando, senza alcun contraddittorio sul
punto, la formazione di giudicato sul lodo reso dal collegio arbitrale adito, a norma degli
artt. 27 e 30 CCNL di categoria, per l’accertamento dell’ingiusto licenziamento subito
dalla società datrice (di cui il Tribunale di Ancona dichiarava, con sentenza del 21
gennaio 1994, il fallimento poi revocato dalla Corte d’appello di Ancona, con sentenza 19
settembre 2009, dopo la sua chiusura per integrale estinzione del passivo con decreto 14
giugno 2007 dallo stesso Tribunale) e la conseguente condanna risarcitoria; senza così
entrare nei merito delle proprie pretese risarcitorie in dipendenza dei danni a vario titolo
subiti dalla complessa vicenda rappresentata (anche penale per la contestazione del reato

domanda risarcitoria per danni da illegittimo licenziamento intimatogli dalla datrice

19326/13
di bancarotta fraudolenta, dal quale poi assolto per insussistenza del fatto con sentenza
della Corte d’appello di Ancona irrevocabile il 21 maggio 2011) nei propri diritti,
patrimoniali e non, di impiegato con funzioni direttive, in conseguenza dell’illegittima
liquidazione della società datrice e del suo fallimento, parimenti illegittimo ed infatti

In assorbente via preliminare, deve essere rilevata l’inammissibilità del ricorso, notificato
34-$
il 5 agosto 2013, avverso la sentenza di cuvverificata la notificazione il 13 marzo 2013
presso il difensore domiciliatario: e pertanto ritualmente, a norma degli artt. 285 e 170
c.p.c., non sussistendo una diversa forma di notificazione applicabile ratione temporis.
Sicchè esso è tardivo, in quanto eccedente il termine di sessanta giorni prescritto a
norma degli artt. 325, secondo comma, 326, primo comma e 285 c.p.c. e deve esserne
dichiarata l’inammissibilità, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di
soccombenza.

P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna Nazzareno Garbuglia alla rifusione, in favore
della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 100,00 per esborsi e C
3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15%
e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma lquater d.p.r. 115/2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I.bis dello
stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016

e

revocato.

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