Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10358 del 13/05/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 10358 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: COLETTI DE CESARE GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso 20047-2009 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE

C.F.

80078750587

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
2014
609

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.,
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli
avvocati LELIO MARITATO, LUIGI CALIULO, ANTONINO

Data pubblicazione: 13/05/2014

SGROI, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

CASANO VITA, SERIT SICILIA S.P.A. (già MONTEPASCHI
SE.RI.T S.P.A.);

avverso la sentenza n.

730/2008 della CORTE D’APPELLO

di PALERMO, depositata il 16/09/2008 R.G.N. 178/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2014 dal Consigliere
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udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

– intimati

R.G. n. 20047/09 – Ud. 19.2.2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

settembre 2008, ha confermato la decisione di primo grado che, in parziale
accoglimento dell’opposizione proposta da Casano Vita avverso la cartella
esattoriale notificatale dalla Montepaschi SERIT S.p.A., aveva dichiarato
prescritti i contributi relativi agli anni 1986, 1989 e 1990. che l’INPS aveva
iscritto a ruolo.
La Corte di merito, premesso che a decorrere dal 10 gennaio 1996 il
termine di prescrizione dei contributi, a norma dell’art. 3, commi 9 10,
della legge n. 335/95, era stato ridotto a cinque anni, ha osservato che dopo
la data anzidetta le uniche ipotesi di permanenza del termine decennale di
prescrizione erano costituite dal compimento di atti interruttivi e dalla
denuncia del lavoratore durante la vigenza della precedente disciplina.
Nella specie, ha aggiunto, l’unico atto interruttivo era intervenuto
successivamente all’entrata in vigore della legge n. 335/95, sicché,
contrariamente a quanto sostenuto dall’INPS, non operava il termine di
prescrizione decennale, bensì quello quinquennale.
Per la cassazione di questa sentenza l’INPS propone ricorso sulla
base di un solo motivo. Casano Vita e Montepaschi SERIT S.p.A. non
hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del ricorso, al quale fa seguito il relativo
quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ.. allora in vigore, l’Istituto
ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 9
e 10, della legge n. 335 del 1995. deduce che la Corte di merito ha errato
nell’applicare il termine quinquennale di prescrizione. Ed infatti, posto che

La Corte «appello di Palermo, con sentenza depositata il 16

2

i contributi erano relativi a periodi anteriori alla data di entrata in vigore
della legge n. 335/95 e pacifico essendo che la prescrizione era stata
interrotta con lettera raccomandata del 28 dicembre 1995, tale atto
interruttivo, come affermato da Cass. Sez. Un. n. 5784/08, era idoneo a
mantenere il termine decennale di prescrizione, con la conseguenza che i

2. Il motivo è fondato.
Con sentenza n. 5784 del 4 marzo 2008, in relazione al contrasto
manifestatosi nella giurisprudenza di questa Corte, le Sezioni Unite hanno
affermato il seguente principio di diritto: “In tema di prescrizione del
diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori
di lavoro, ai sensi dell’art. 3, commi 9 e 10. della legge n. 335 del 1995, il
termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti l’entrata
in vigore della legge (17 agosto 1995) resta decennale nel caso di atti
interruttivi compiuti dall’INPS nel periodo tra la data suddetta ed il 31
dicembre 1995, i quali — tenuto conto dell’intento del legislatore di
realizzare un “effetto annuncio – idoneo ad evitare la prescrizione dei
vecchi crediti — valgono a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel
decennio precedente l’atto interruttivo; dalla data di questo inizia a
decorrere un nuovo termine decennale di prescrizione – .
A tale principio, ribadito da Cass. 25 settembre 2008 n. 24040. Cass.
3 ottobre 2008 n. 24589, Cass. 18 giugno 2010, questo Collegio intende
dare continuità, con la conseguenza che essendo intervenuto l’atto
interruttivo dell’INPS il 28 dicembre 1995, la prescrizione dei contributi
relativi agli anni 1986, 1989 e 1990 non era maturata.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto
cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale,
nell’adeguarsi al principio di diritto sopra indicato, provvederà anche sulle
spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

contributi in questione, relativi agli anni 1986, 1989 e 1990, erano dovuti.

3

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma in 19 febbraio 2014.

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