Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10358 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/06/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 01/06/2020), n.10358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35598-2018 proposto da:

COMUNE SERAVEZZA, rappresentato e difeso dall’Avvocato SIMONE LEO ed

elettivamente domiciliato a Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli 36,

presso lo studio dell’Avvocato LUCA PARDINI, per procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI LUCCA

– intimato –

avverso la SENTENZA n. 2321/2018 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE,

depositata il 9/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO

GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello che il Comune di Seravezza aveva proposto avverso la sentenza con la quale, in data 10/3/2017, il tribunale di Lucca aveva rigettato l’opposizione all’ordinanza ingiunzione emessa dalla Provincia di Lucca ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22.

La corte, in particolare, ha ritenuto che il gravame, irritualmente introdotto con “ricorso in appello” depositato il 6/10/2017, anzichè con atto di citazione, era tardivo in quanto notificato alla Provincia di Lucca solo in data 22/11/2017 e, dunque, oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza previsto dall’art. 327 c.p.c..

Il Comune di Seravezza, con ricorso notificato il 7/12/2018, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

La Provincia di Lucca è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il ricorrente, con l’unico motivo articolato, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 2 e 6 e, conseguentemente, degli artt. 414, 434 e 435 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’appello proposto dal Comune, introdotto con ricorso e non con citazione, fosse tardivo in quanto notificato dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 327 c.p.c..

1.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello non ha considerato che, a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 2 e 6, già in vigore al momento dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione successivamente opposta, le controversie previste dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 sono regolate dal rito del lavoro con la conseguenza che l’appello si propone con ricorso da depositare in cancelleria.

2.1. Il motivo è fondato. L’appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, in giudizi iniziati in primo grado in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, come si evince dal comb. disp. del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 2, comma 1, e art. 6, comma 1, si propone (non con citazione ma) con ricorso (art. 434 c.p.c., comma 1) con la conseguenza che la sua tempestività dev’essere verificata con esclusivo riguardo alla data del suo deposito in cancelleria.

2.2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata dà atto, per un verso, che la pronuncia del tribunale sull’opposizione proposta ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 era stata depositata in data 10/3/2017 e, per altro verso, che il ricorso contenente l’atto d’appello era stato depositato in data 6/10/2017.

Ne consegue che il termine per la relativa proposizione (pari – in difetto di notificazione della sentenza – a sei mesi: art. 327 c.p.c., comma 1) – sospeso ex lege dall’1/8/2017 al 31/8/2017 (il procedimento in questione, sebbene regolato dal rito del lavoro, non rientra tra quelli per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 3 dispone l’inapplicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale, assumendo rilievo a tali fini non il rito da cui la causa è disciplinata ma la sua natura, costituita, nella specie, in via diretta dall’accertamento dall’esistenza, o meno, dei presupposti per l’esercizio della potestà sanzionatoria: cfr. Cass. n. 8673 del 2018) – non era, in quel momento, ancora scaduto.

3. La sentenza impugnata dev’essere, quindi, cassata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Firenze, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Firenze, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 1 giugno 2020

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