Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10357 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12900/2015 proposto da:

CARROZZERIA RECORD SNC DI G.A. & C., in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, P.LE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

GRAZIANI, rappresentata e difesa dagli avvocati ANGELO COLUCCI,

ROSSANO NARDI;

– ricorrente –

contro

ASSIMOCO SPA, in persona del suo procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO FIDOLINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1279/2014 del TRIBUNALE di PISTOIA, depositata

il 13/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

– la società Carrozzeria Record di G.A. & C. s.n.c. convenne dinanzi al Giudice di pace di Pistoia la società Assimoco s.p.a., deducendo:

– che B.G. aveva stipulato con la Assimoco una assicurazione contro il rischio di danni all’autoveicolo BMW targato (OMISSIS), derivanti anche da atti vandalici;

– che il veicolo era stato danneggiato da un atto vandalico;

– che B.G. le aveva ceduto il proprio credito indennitario nei confronti della Assimoco;

– il Giudice di pace accolse la domanda con sentenza 14 marzo 2011 n. 183;

– il Tribunale di Pistoia con sentenza 13 novembre 2014 n. 1279 accolse l’appello proposto dalla Assimoco e rigettò la domanda;

– ritenne il Tribunale che il veicolo oggetto della copertura al momento del danno era stato concesso in leasing a B.G., che ne era dunque solo l’utilizzatore e non il proprietario; che ai sensi del contratto di assicurazione l’indennizzo non spettava all’utilizzatore, ma al concedente in leasing, ovvero la società Agrileasing s.p.a.;

– la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Carrozzeria Record s.n.c., con ricorso fondato su tre motivi; ha resistito la Assimoco;

Considerato che:

– i tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente;

– con tutti e tre, la ricorrente lamenta in sostanza che erroneamente il Tribunale avrebbe rigettato la sua domanda sul presupposto che B.G. (il cedente del credito dedotto in giudizio) non era il proprietario del veicolo;

– deduce che B.G. era colui il quale aveva la materiale disponibilità del veicolo, ed aveva anche fatto riparare il danno; sostiene che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale può spettare non solo al proprietario della cosa danneggiato, ma anche a chi se ne serva; che rigettando la domanda pertanto il Tribunale avrebbe violato gli artt. 1140 e 1260 c.c.;

– tutti e tre i motivi di ricorso sono manifestamente inammissibili, perchè totalmente estranei alla ratio decidendi;

– il Tribunale ha infatti rigettato la domanda sul presupposto che il credito indennitario (cioè quello scaturente dal contratto di assicurazione), e non quello risarcitorio (cioè quello scaturente dal fatto illecito), non spettasse all’utilizzatore del veicolo, ma al concedente;

– tale statuizione è ineccepibile, alla luce del risalente principio secondo cui sul medesimo bene materiale possono insistere più interessi diversi (del proprietario, del conduttore, del detentore, del custode, dell’utilizzatore), e l’assicurazione stipulata da uno di questi non estende automaticamente i propri effetti agli altri, se non espressamente previsto dal contratto, giusta la previsione dell’art. 1904 c.c.;

– nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il soggetto “assicurato” (cioè il titolare dell’interesse esposto al rischio, ex art. 1904 c.c.) fosse la società Agrileasing, proprietaria del veicolo e concedente in leasing dello stesso;

– pertanto la odierna ricorrente, per pretendere il diritto all’indennizzo, avrebbe dovuto allegare e provare che il contratto di assicurazione stipulato dalla Assimoco era un contratto di assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c., ed il cui beneficiario era l’utilizzatore B.G.: il che non è stato nemmeno dedotto;

– nulla rileva, pertanto, se B.G. abbia o non abbia speso del denaro per riparare il veicolo danneggiato, giacchè il Tribunale ha ritenuto in facto che l’interesse oggetto del contratto di assicurazione non fosse il suo, e tale statuizione non è sfiorata dalle doglianze contenute nel ricorso;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo;

– il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna Carrozzeria Record di G.A. & C. s.n.c. alla rifusione in favore di Assimoco s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.400,00, di cui 200,00, per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Carrozzeria Record di G.A. & C. s.n.c. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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