Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10357 del 20/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 10357 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 14729/10 proposto da:
Danilo Degiorgi & C. S.r.l., in persona del suo legale
rappresentante

pro tempore

Degiorgi Mauro,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte delle
Gioie n. 24 presso lo Studio dell’Avv. Roberto Modena
che, anche disgiuntamente con l’Avv. Remo Dominici, la
rappresenta e difende giusta delega in calce al
ricorso;

– ricorrente contro

Agenzia

delle

rappresentante

Entrate,
pro tempore,

in persona del

legale

elettivamente domiciliato

in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Data pubblicazione: 20/05/2015

; Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 185/44/09 della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 30

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del . 19 febbraio 2015 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Pasquale Picciariello, per la
controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti
gli altri.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 185/44/09 depositata il 30
novembre 2009 la Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, pronunciando sull’appello proposto dalla
concessionaria automobilistica Danilo De Giorgi & C.
S.r.l., in parziale riforma della decisione n. 88/02/08
della Commissione Tributaria Provinciale di Milano,
accoglieva il ricorso della Società contribuente
avverso l’avviso di accertamento n. 2007/25842 Bollo
2006, ma «limitatamente alla determinazione delle

novembre 2009;

sanzioni da comminare secondo quanto stabilito
nell’art. 25 del d.p.r. 642/1972>>.
Per quanto rimasto d’interesse la CTR, dopo aver
ricordato che l’avviso era stato emesso a recupero
dell’imposta di bollo relativamente ad assegni che
essendo privi di data o postdatati erano stati pertanto

Allegato A al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642,
respingeva l’eccezione di difetto di motivazione del
ridetto avviso ritenendo <> che nello stesso
non fossero stati indicati i clienti che avevano
rilasciato i titoli ed atteso che ai sensi dell’art. 22
d.p.r. n. 642 cit. la contribuente che li aveva
<> era comunque solidalmente responsabile.
Inoltre, con riferimento alla <>, la CTR sosteneva che <>. Secondo la CTR, infine, la prima
sentenza doveva andare <> nella parte in cui
«mandava all’Ufficio a dichiarare l’estinzione del
debito nei confronti del condebitore solidale in tutti
quei casi in cui l’imposta fosse risultata assolta
dall’emittente l’assegno>> e questo perché

sub ludice

poteva essere solo la «validità o meno
dell’accertamento» ed esclusa quindi <>.
Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il
ricorso era ulteriormente illustrato da memoria.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente
censurava la sentenza denunciando, in rubrica,
«Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 1. 27
luglio 2000, n. 212, 16 e 17 d.lgs. 18 dicembre 1997,
n. 472, 18.2, 19 e 242 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
(art. 360, comma l, n. 3 c.p.c.)>>. A riguardo la
contribuente lamentava che CTR, che aveva
«riconosciuto che l’avviso imputava all’esponente di
aver emesso assegni irregolari>>, avesse però <> e con ciò
estendendo l’indagine oltre la motivazione dell’avviso
«innestando un presupposto diverso (e incompatibile:
ricezione assegni)>> con lo stesso.
Il motivo è inammissibile perché la doglianza non
coglie la

ratio

decidendi

dell’impugnata sentenza

(Cass. sez. trib. n. 23946 del 2011; Cass. sez. I n.
15952 del 2007). Nella sostanza per la contribuente la
CTR avrebbe ritenuto sussistente la solidarietà
d’imposta sulla scorta di un fatto, quello della
«ricezione degli assegni>>, che avrebbe però al

4

Diritto

.•

.•

W.M.

contempo riconosciuto essere diverso da quello
effettivamente contestato dell’<> e con ciò erroneamente <>. In realtà, contrariamente a
quanto sostenuto dalla contribuente, la CTR ha
stabilito che la motivazione dell’accertamento fosse

della contribuente ai sensi dell’art. 22 d.p.r. 642
cit. e cioè proprio a cagione della solidarietà
derivata dall’aver ricevuto gli assegni. Nella sostanza
la CTR ha ritenuto che la solidarietà contestata con
l’avviso di accertamento discendeva dalla <> – e non dalla loro emissione – ed è per
questo che ha considerato inutile che nello stesso non
fossero stati individuati gli emittenti gli assegni.
Pertanto, secondo una lettura della motivazione
dell’avviso che non è stata criticata perché: non
compresa, la CTR non ha affatto fondato la sentenza su
di «un presupposto>> ritenuto diverso da quello sul
quale era basato l’avviso di accertamento e bensì l’ha
fondata sul presupposto ritenuto identico della
«ricezione degli assegni>>.
2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente
censurava la sentenza denunciando, in rubrica,
«Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 l. 7
luglio 2000, n. 212, 9 1. 7 agosto 1990, n. 241, 116
c.p.c. e 97 Cost. (art. 360 n. 3 c.p.c.)>>. A riguardo
la contribuente lamentava che la CTR, pur avendo in
linea di principio affermato che la Società non fosse

nel senso che lo stesso era stato emesso nei confronti

tenuta a pagare quanto eventualmente nelle more già
versato dagli emittenti gli assegni, non avesse da ciò
tratte le dovute <>.
Il

motivo

è

inammissibile

per

difetto

di

autosufficienza perché, in violazione dell’art. 366,
comma 1, n. 4 c.p.c., la contribuente non indica quale
commesso dalla CTR e quali

esattamente siano le <> che
dallo stesso sarebbero derivate e quindi non esplicita
le ragioni per cui chiede la cassazione dell’impugnata
sentenza (Cass. sez. III n. 12984 del 2006; Cass. sez.
III n. 21659 del 2005).
3. Con il terzo motivo di ricorso la contribuente
censurava la sentenza denunciando, in rubrica,
«Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22, 25
e 31 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell’art. 12
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 360 n. 3
c.p.c.)>>. Difetti, secondo la contribuente, la CTR
aveva errato a non riconoscere il cumulo giuridico
delle sanzioni contestate e questo perché era da
ritenersi non corretta «la qualificazione in termini
di •omesso versamento della violazione>>. Ed invero,
sempre a giudizio della contribuente, poiché ai sensi
dell’art. 31 d.p.r. n. 642 cit. l’imposta di bollo non
assolta doveva essere «regolarizzata>> dagli Uffici
del Registro, da ciò doveva farsi conseguire che non di
omesso versamento si trattava e bensì d’una violazione
<> per la quale doveva applicarsi la

6

sia l’error in iudicando

9\5

continuazione ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 18 dicembre
1997, n. 472.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.p.r. n. 642 cit. la
contribuente, che aveva ricevUti gli assegni privi di
data o postdatati, doveva provvedere al pagamento

versato l’imposta. E, come noto, il mancato versamento
dell’imposta esclude il carattere formale della
violazione e quindi l’applicazione della continuazione
di cui all’art. 12 d.lgs. n. 472 cit. (Cass. sez. trib.
n. 5897 del 2013; e, implicitamente, Cass. sez. trib.
n. 24925 del 2011).
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente a
rimborsare all’Ufficio le spese processuali, queste
liquidate in

e

2.000,00 a titolo di compenso, oltre a

spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 19 febbraio 2015

dell’imposta di bollo. La contribuente, invece, non ha

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA