Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10357 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. un., 20/04/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 20/04/2021), n.10357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19310/2019 proposto da:

GRANO FOOD A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DUCA DI GENOVA 26, presso

lo studio dell’avvocato LUIGI ROSARIO PERONE, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona della Sindaca pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’Avvocatura

capitolina, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE MEMEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6945/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 10/12/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale amministrativo per la Regione Lazio disattese il ricorso della s.r.l. Grano Food, la quale aveva chiesto annullarsi, in uno alla Delibera presupposta, la nota con la quale Roma Capitale aveva dichiarato l’improcedibilità a riguardo della comunicazione “di subingresso in autorizzazione di suolo pubblico per l’attività” di ristorazione, autorizzazione a suo tempo rilasciata al precedente titolare;

– il Consiglio di Stato rigettò l’appello della società evidenziando che:

– la tesi della ricorrente, secondo la quale il termine di 15 giorni, posto dal regolamento COSAP non era da intendersi perentorio, tenendo conto degli interessi primari tutelati dallo strumento, da identificarsi nella salvaguardia “dell’eccezionale patrimonio storico-culturale del Centro storico della città di Roma, sia sotto il profilo della materiale conservazione dei beni immobili che lo compongono, sia sotto quello della tutela del contesto paesaggistico nel quale essi sono inseriti”;

– inoltre, la ricorrente era incorsa in decadenza per irregolarità debitoria, in relazione a quanto dovuto al Comune per la pregressa occupazione del suolo pubblico;

ritenuto che la s.r.l. Grano Food ricorre avverso la statuizione d’appello, sulla base di unitaria censura e che Roma Capitale resiste con controricorso;

ritenuto che la ricorrente denunzia violazione dell’art. 111 Cost., comma 8, sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale per invasione delle attribuzioni legislative, in sintesi esponendo che:

– la norma regolamentare (art. 7) non prevedeva perentorietà del termine, nè potevasi applicare l’art. 8, al quale il precedente non faceva rinvio, che sanzionava con la decadenza una serie di condotte in alcun modo ricollegabili al mancato rispetto del termine, che, a mente del principio stabilito dall’art. 152 c.p.c., non poteva che reputarsi ordinatorio, non emergendo, inoltre, alcuno dei presupposti (esigenze di carattere organizzativo, perentorietà delle conseguenze di legge, scopi perseguiti dalla normativa) per opinare diversamente;

– di conseguenza il Consiglio di Stato aveva deciso in ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione “per sconfinamento”;

considerato che il ricorso appare palesemente inammissibile sulla base di due autonome ragioni, ognuna delle quali idonea a sostenere l’assunto:

a) la decisione si fonda su due “rationes decidendi” (il termine viene valutato perentorio; il ricorrente era incorso in decadenza anche per altro motivo, non avendo adempiuto, in violazione delle disposizioni regolamentari, al pagamento di quanto dovuto), delle quali la Grano Food si limita ad aggredire solo la prima, con la conseguente inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla “ratio decidendi” non censurata (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 13880, 6/7/2020);

b) inoltre, l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore ricorre solo allorquando il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete; l’ipotesi non ricorre quando il giudice si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la “voluntas legis” applicabile nel caso concreto, anche mediante il ricorso all’analogia, potendo tale operazione ermeneutica dare luogo, tutt’al più, ad un “error in iudicando” (S.U. n. 21617, 19/9/2017, conf., tra altre, Cass. Sez. U. 12/12/2012, n. 22784; 10/9/2013, n. 20698; 23/12/2014, n. 27341; 31/5/2016, n. 11380; n. 6059, 28/2/2019);

c) è opportuno soggiungere che, a insindacabile interpretazione del riparto della giurisdizione e dei limiti del sindacato di questa Corte, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 6/2018, dopo aver confermato il descritto assetto, ha escluso “soluzioni intermedie”, pur limitate “ai casi in cui si sia in presenza di sentenze “abnormi” o “anomale” ovvero di uno “stravolgimento”, a volte definito radicale, delle “norme di riferimento””, poichè “attribuire rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio è, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive”;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore della controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA