Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10357 del 19/05/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 10357 Anno 2016
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA
sul ricorso l352-2013 proposto da:
BN PETROLI S.A.S.

Lu p.l.r.

P.I. 00372560839,

in

persona del legaJn rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciiiatta in ROMA, VIA S. TOMMASO
D’AQUINO 108, presn in studio dell’avvocato ANDREA
SATTo, rappresentata e diLesa dall’avvocato ELIANA
2016

RAFEA, giusa delega in atti;
– ricorrente –

959
contro

ALIANO

PAOin

ANTONIO

O. E.

LNAPNT42H13E5320,

elettivamente domiciii2rIo in ROMA, VIA PINEROLO 22,

Data pubblicazione: 19/05/2016

presso io sLudio doll’avvocato ANTONICFRANCO TCDARO,
rappresentato

e•eso

dall’avvocato

SALVATORE

qiusta delegA in atti;
– controricorrente
avverse la sentenzi n. 044/2013 della CORTE D’APPELLO
MESSINA,

depositata

il

06/05/2013

r.u.n.

1935/200k;
udita la re]dzione della causa svolta

nella pubblica

udienza del O /03/2016 dal Consigliere Dott. VEDER1(:.0
BALESTRTERT;
udito il P.M. in persone del Sostituto Procuratore
Generale DoLU. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per esLinzioue.

di

nrg 19352113
Svolgimento dei processo

Con sentenza n.1736/07 il Tribunale di Barcellona P.G., dichiarava l’illegittimità del
licenziamento irrogato a Paolo Antonino Aliano dalla BN Petroli s.a.s. in data 17
maggio 1999, con diritto al risarcimento del danno pari o s. quattro mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre al riconoscimento del trattamento di
fine rapporto e dell’indennità di mancato preavviso, limitatamente ai periodo del
1

marzo 1996 ai maggio 1999.
Avverso lo suddetta sentenza proponeva appello l’Aliano, lamentando anzitutto, che
il primo giudice non avesse riconosciuto il periodo di lavoro non regolarizzato dal 1°
agosto 1993 al 28 febbraio 1996, ed inoltre che non avesse riconosciuto il suo diritto
alla tredicesima e quattordicesima mensilità per l’anno 1999, benché il consulente
tecnico d’ufficio l’avesse quantificata. Lamentava, inoltre, la mancata condanna al
pagamento dell’indennità di malattia per i mesi di maggio e giugno 1999, l’omessa
pronunzia sulla domanda inerente il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali per gli anni 1997 e 1998 e il mancato riconoscimento della rivalutazione
monetaria sulle quattro mensilità retributive riconosciute a titolo risarcitorio delle
quali contestava la quantificazione, chiedendo che fossero commisurate a sei.
Censurava, infine, la sentenza in relazione al mancato riconoscimento
dell’inquadramento al IV livello retributivo, sulla base delle mansioni di autista di
mezzi pesanti espletate.
Lamentava infine la mancata valutazione dell’assenza della controparte all’udienza al
fine di rendere l’interrogatorio formale.
Impugnava la sentenza anche in relazione al mancato riconoscimento, sul t.f.r., di
un tasso di interesse superiore al 2% rispetto o quello ufficiale di sconto ex art. 142
c.c.n.l. e il mancato riconoscimento del lavoro straordinario. Censurava, inoltre, il
mancato riconoscimento della durata dei rapporto di lavoro fino al 30 giugno 1999,
posto che il licenziamento doveva riconoscersi inefficace durante il periodo di
malattia dal 17.5.99 al 30.6.99.
Si costituiva la società resistendo al gravame.
Con sentenza depositata il 6 maggio 2013, la Corte d’appello di Messina, disposta
c.t.u. contabile, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la BP
Petroli al pagamento della complessiva somma di €.77.158,67, detratti €.2.528,82
ricevuti in corso di causa, oltre accessori di legge, nonché della rivalutazione
monetaria sulle quattro mensilità retributive liquidate a titolo risarcitorio per

rapporto regolarizzato con i competenti enti previdenziali ed assistenziali, ossia dal

e

nrg 19352\13
l’illegittimo licenziamento; riconosceva il diritto dell’Aliano all’inquadramento nel IV
livello retributivo a far data dal 90cgiorno successivo al 1.8.93.
Riteneva la Corte infondata l’eccezione di inammissibilità del gravame per essere in
ricorso chiaramente individuato il petitum e la causa petendi. Riteneva sussistente il
rapporto di lavoro anche per il periodo 1.8.93-28.2.96 sulla base delle testimonianze
raccolte e della mancata comparizione del legale rappresentante della società per
rispondere all’interrogatorio formale, e sino al 30.6.99, dal momento che il

l’assenza per malattia. Riconosceva inoltre al lavoratore, per quanto qui interessa,
l’inquadramento nel IV livello retributivo, su cui il Tribunale non si era pronunciato
pur a fronte delle testimonianze raccolte, con le relative differenze retributive; lo
svolgimento di lavoro straordinario, parimenti risultante dalle testimonianze escusse,
riconoscendo gli importi quantificati dal c.t.u. anche per tredicesima e
quattordicesima mensilità.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la BN Petroli s.a.s., affidato a sei
motivi.
Resiste l’Aliano con controricorso.
Motivi della decisione

Deve pregiudizialmente dichiararsi l’estinzione del processo in presenza di formale
rinuncia al presente ricorso, nella specie notificata al controricorrente e da questi
accettata, ex artt. 390-391 c.p.c„ come da documenti prodotti per l’odierna udienza.
Nulla per le spese, in base al quarto comma dell’art. 391, secondo cui in caso di
rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese “se alla rinuncia hanno aderito le
altre partì personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale”.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2016
Il Consigliere est.

Il Presidente

licenziamento 17.5.99 doveva ritenersi inefficace in quanto intimato durante

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