Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10357 del 13/05/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 10357 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA
sul ricorso 6008-2008 proposto da:
MINISI~DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in
ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente contro

2014

sii

CLAPS

POMPEA

MARIA

C.F.

CLPPPM56E48A519F,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO
61, presso lo studio dell’avvocato MAZZOCCO ENNIO, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Data pubblicazione: 13/05/2014

SANGUINI MASSIMO, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 438/2007 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 23/11/2007 R.G.N. 26/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

BALESTRIERI;
udito l’Avvocato SANGUINI MASSIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI > che ha concluso per etkAA014″
creinammissibilità e in subordine il rigetto del
ricorso.

udienza del 13/02/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO

Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Brescia, Pompea Claps, dipendente in
qualità di operatore giudiziario presso l’UNEP della Corte
d’appello di Brescia con inquadramento in area funzionale B,
posizione economica B2, convenne in giudizio il Ministero della
Giustizia per far accertare il concreto svolgimento di mansioni
corrispondenti alla posizione economica B3, e per ottenere il

differenze retributive maturate, pari ad €.10.215,44, oltre
accessori di legge.
Si costituiva il Ministero chiedendo il rigetto della domanda ed
eccependo comunque la prescrizione estintiva quinquennale.
Il Tribunale, con sentenza del 6.10.2006, accoglieva la domanda
respingendo l’eccezione di prescrizione, ritenendo trattarsi di
accertamento del diritto alla qualifica e non di mere differenze
retributive.
Appellava il Ministero sostenendo che la sentenza era errata in
quanto la ricorrente non poteva vedersi riconoscere la posizione
economica B3, tipica degli ufficiali giudiziari, per l’assoluta
carenza di prova, risultata anche dalle deposizioni testimoniali,
circa le mansioni giurisdizionali tipiche di questa figura, e mai
comunque avrebbe potuto ritenere la sussistenza di un preteso
svolgimento delle funzioni di operatore giudiziario B3, in quanto
neppure prevista dai d.m. inerenti le piante organiche degli uffici
NEP. Sosteneva infine che non risultava provata in concreto
l’adibizione della Claps ad attività proprie di mansioni superiori
con i caratteri di abitualità e prevalenza.
Si costituiva l’appellata resistendo al gravame.
Con sentenza depositata il 23 novembre 2007, la Corte d’appello
di Brescia, accoglieva solo parzialmente il ricorso, limitando il
riconoscimento delle differenze retributive ai cinque anni
antecedenti il 10 maggio 2004, data della notifica del tentativo
obbligatorio di conciliazione.

3

conseguente pagamento, con decorrenza 1.7.1998, delle

Per la cassazione propone ricorso il Ministero, affidato ad unico
motivo.
Resiste la Claps con controricorso.
Motivi della decisione
1.-Il Ministero denuncia la violazione della legge n. 421\92; del
c.c.n.i. 5.4.00 per il personale del Ministero delle Giustizia; dei
d.m. 31.12.00, 5.4.01, 2.8.02 e 3.2.04, nonché il punto 12

Lamenta che gli operatori giudiziari in posizione economica B3,
erano definiti dal sopra citato c.c.n.i. 5.4.2000 come “lavoratori
che, anche coordinando le professionalità di livello inferiore,
esplicano compiti di collaborazione qualificata nell’ambito delle
strutture dell’amministrazione non immediatamente coinvolte
nelle varie fasi specifiche del procedimento giurisdizionale,
facendo, altresì, uso degli strumenti informatici in dotazione
all’ufficio”. Evidenzia l’inapplicabilità di tale previsione alla Claps,
posto che le attività espletate negli uffici UNEP, espressamente
enunciate dalla medesima e rivendicate, erano strettamente
connesse con il procedimento giurisdizionale e svolte dall’Ufficiale
giudiziario.
Si duole inoltre che la Corte d’appello riconobbe alla Claps le
mansioni

superiori

richieste,

riconducendole

a

quella

dell’operatore giudiziario B3, non prevista negli uffici UNEP.
Evidenzia ancora che la legge 421\92 prevede che “Sono regolate
con legge, owero, sulla base della legge o nell’ambito dei principi
della stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti
materie: … 5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro
consistenza complessiva…”, e che nel periodo di tempo
considerato i vari d.m. succedutisi e sopra indicati, costituenti atti
di macro organizzazione, non avevano previsto la figura
professionale dell’operatore giudiziario B3 negli Uffici UNEP.
Si duole inoltre che la sentenza impugnata non aveva affatto
esaminato la questione della prevalenza o meno delle superiori

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dell’art. 295 del d.P.R. n. 44\90 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).

mansioni rivendicate, tanto meno con la relativa assunzione di
responsabilità, laddove la ricorrente si limitava a ricevere, presso
l’apposito sportello, gli atti da notificare e non si occupava inoltre
affatto né delle esecuzioni né dei protesti, rientrando
perfettamente nella qualifica di operatore giudiziario B2 ex art.
295 del d.P.R. n. 44\90 e della richiamata contrattazione
collettiva.

Il ricorrente, infatti, in contrasto col principio di autosufficienza
del ricorso, neppure produce, o quanto meno riproduce in
ricorso, il testo del contratto integrativo invocato, adempimento
necessario, non essendo il documento soggetto alla
pubblicazione in G.U. (ex alfis, Cass. 11 aprile 2011 n. 8231).
D’altro canto l’odierno ricorso, nel suo complesso, risulta
sostanzialmente diretto a contestare la valutazione effettuata
dalla Corte d’appello del materiale probatorio acquisito, ai fini
della ricostruzione dei fatti e dell’interpretazione delle suindicate
clausole del contratto collettivo integrativo, risultando poi
irrilevante, a fronte dell’accertamento del diritto soggettivo alla
superiore retribuzione (e non dell’inquadramento, pag. 8
sentenza impugnata), se la relativa posizione economica fosse o
meno prevista negli Uffici UNEP (cfr. Cass. n. 8081\11), giusta la,
peraltro estremamente generica, deduzione del Ministero
ricorrente.
Inoltre dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte
d’appello è pervenuta alla conclusione di considerare i compiti
svolti dalla lavoratrice -alla stessa stregua di quanto ritenuto dal
Tribunale- rientranti nel profilo B3, attraverso una valutazione
analitica delle mansioni in concreto svolte dalla Claps alla luce
della disciplina contrattuale collettiva che l’amministrazione
odierna ricorrente non contesta ritualmente.
All’esito di tali operazioni la Corte territoriale ha concluso per la
sussistenza degli elementi per il riconoscimento del diritto della

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2.-11 motivo è inammissibile.

lavoratrice all’inquadramento nella posizione economica B3 con
le conseguenti differenze retributive, ponendo principalmente
l’accento sull’elemento della “collaborazione qualificata”,
caratteristico della superiore qualifica rivendicata, svolgendo un
servizio di collegamento fra il dirigente e gli ufficiali giudiziari
(oltre che degli altri operatori B2); predisponendo gli atti di
spettanza della qualifica superiore sottoponendoli solo per la

controllava l’attività, la regolarità delle registrazioni da queste
effettuate, occupandosi inoltre della concessione dei permessi e
delle ferie ai dipendenti dell’ufficio. Tali accertamenti, non
adeguatamente contestati dal ricorrente, risultano logici e
congruamente motivati.
3.- Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che
liquida in E.100,00 per esborsi, €.3.000,00 per compensi, oltre
accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 febbraio
2014

firma al dirigente; coordinando professionalità B2, delle quali

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