Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10357 del 11/05/2011

Cassazione civile sez. I, 11/05/2011, (ud. 04/03/2010, dep. 11/05/2011), n.10357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6837/2009 proposto da:

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE, in persona

del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G.P.S.;

– intimata –

avverso il decreto n. 141/2008 R.V.G. del TRIBUNALE di TRIESTE

dell’1/02/08, depositato il 02/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che G.C.P.S. ha proposto opposizione all’espulsione disposta dal Prefetto di Trieste il 3 gennaio 2008.

Con decreto del 2 febbraio 2008 il tribunale di Trieste l’ha accolta;

che il Prefetto ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e l’intimata non ha svolto attività difensiva; che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il ricorso, dopo avere posto la questione della violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il tribunale annullato il provvedimento di espulsione per insussistenza dei presupposti mentre l’opponente aveva dedotto motivi di illegittimità del provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno (primo motivo), censura il provvedimento impugnato per avere ritenuto illegittima l’applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b) e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 12, comma 2, in caso di rifiuto o rigetto della domanda di permesso di soggiorno e di inottemperanza all’invito di lasciare il territorio nazionale (secondo motivo);

che il secondo motivo è manifestamente fondato, perchè la revoca del permesso di soggiorno o il rigetto dell’istanza di concessione o rinnovo dello stesso determina l’irregolarità della presenza dello straniero nello Stato e, pertanto, fermi restando sia l’azionabilità innanzi al giudice amministrativo dei vizi propri dell’atto di rifiuto, di revoca o di rigetto, sia l’assenza di alcuna pregiudizialità dell’impugnazione di tali atti rispetto alla opposizione alla espulsione, sussistono nelle predette ipotesi i presupposti per disporre l’espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), (Cass. n. 19447/2007, 1214/2005; v.

anche Cass. n. 2973/2008);

che resta assorbito il primo motivo;

che non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può decidersi nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigettando l’opposizione; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo; cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigetta l’opposizione; condanna l’intimata al pagamento delle spese che liquida in Euro 3568,00 (Euro 445,00 per onorari ed Euro 173,00 per diritti) per il primo grado ed Euro 230,00 per il giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011

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