Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10356 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.26/04/2017), n. 10356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12655/2015 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

LINCEI 30, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO PAOLO DE NEGRI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CARIGE ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 80,

presso lo studio dell’avvocato SEVERINO GRASSI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

MI.AN.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1436/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– M.R. nel 2003 convenne dinanzi al Tribunale

di Roma la società Mi.An. e la società Levante Norditalia s.p.a.

(che in seguito muterà ragione sociale in Carige s.p.a.; d’ora innanzi,

per brevità, “la Carige”), con la quale aveva stipulato un contratto di

assicurazione della r.c.a.;

– l’attrice dedusse di essere rimasta coinvolta in un sinistro

stradale mentre era trasportata a bordo del proprio veicolo “Y10”

targato (OMISSIS), condotto nell’occasione da Mi.An.; di avere

patito lesioni personali, e di avere diritto ad essere risarcita dal

proprio assicuratore;

– il Tribunale con sentenza 15 ottobre 2008 n. 20141 accolse la

domanda, condannando i due convenuti al pagamento di Euro 340.518

all’attrice;

– la Corte d’appello di Roma, accogliendo il gravame della

Carige, con sentenza 3 marzo 2015 n. 1436 rigettò la domanda nei

confronti della Carige, ritenendo che al momento del sinistro il veicolo

non fosse coperto da alcuna polizza stipulata con tale società, in

quanto la polizza invocata dall’attrice era risultata redatta su un

modulo rubato in bianco all’assicuratore, e abusivamente riempito; e

soggiungendo che M.R., proprietaria del veicolo e

formalmente contraente del contratto falso, non poteva non conoscere “le

peculiari circostanze di tempo e di luogo nelle quali lo avrebbe

stipulato”:

– la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da

M.R., con ricorso fondato su sei motivi; ha resistito la

Carige.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– col primo motivo e col secondo la ricorrente lamenta che la

Corte d’appello avrebbe erroneamente stabilito che M.R.,

in quanto proprietaria trasportata sul proprio autoveicolo, non aveva

diritto ad essere risarcita dal proprio assicuratore della r.c.a.;

ricorda come nel sistema dell’assicurazione r.c.a. solo i conducenti

sono esclusi dai benefici assicurativi;

– ambedue i motivi sono manifestamente inammissibili, perchè

totalmente estranei alla ratio decidendi; la Corte d’appello, infatti,

ha rigettato la domanda non perchè la vittima fosse anche proprietaria

del veicolo su cui viaggiava, ma perchè: (a) il contratto

d’assicurazione era falso; (b) la falsità non poteva essere ignota a chi

quel contratto sottoscrisse, ovvero M.R.;

– la Corte d’appello dunque non ha violato i principi sulla

tutela del proprietario trasportato, per la semplice ragione che quei

principi non ha applicato e non doveva applicare;

– col terzo motivo di ricorso la ricorrente si duole

dell’erroneità della statuizione con cui la Corte d’appello ha escluso

che M.R. avesse dimostrato di avere incolpevolmente

smarrito la polizza stipulata con la (allora) Levante Norditalia;

– il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto censura

un apprezzamento di fatto e la valutazione delle prove sulla cui base il

giudice di merito compì quell’accertamento;

– col quarto motivo la ricorrente lamenta che la Corte

d’appello avrebbe errato nell’escludere che fosse processualmente

utilizzabile, ai fini del decidere, la mancata ottemperanza da parte

della evante all’ordine, rivoltole dal giudice istruttore, di depositare

le scritture contabili contenenti la registrazione di tutte le polizze

stipulate;

– il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto censura la valutazione delle prove, riservata al giudice di merito;

– col quinto motivo la ricorrente lamenta che la Corte

d’appello avrebbe errato nel ritenere dimostrata, da parte della società

assicuratrice, l’avvenuto furto e la successiva contraffazione del

certificato e del contrassegno assicurativo esposto dal veicolo della

M.;

– il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto censura la valutazione delle prove, riservata al giudice di merito;

– col sesto motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’omesso

esame d’un fatto decisivo, rappresentato dal rapporto redatto in

occasione del sinistro dalla polizia municipale; deduce che da quel

rapporto risultava che il veicolo di M.R. era

effettivamente assicurato con la società Levante;

– il motivo è manifestamente infondato alla luce del principio

affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il vizio di

“omesso esame d’un fatto decisivo”, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non può mai consistere nell’omesso esame di elementi istruttori (Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014);

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo;

– rilevato che risulta soccombente una parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater.

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna M.R. alla rifusione in favore di

Carige Assicurazioni s.p.a. delle spese del presente giudizio di

legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 6.000, di cui Euro 200

per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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