Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10356 del 26/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.26/04/2017), n. 10356
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12655/2015 proposto da:
M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
LINCEI 30, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO PAOLO DE NEGRI,
che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CARIGE ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 80,
presso lo studio dell’avvocato SEVERINO GRASSI, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
contro
MI.AN.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1436/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 03/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– M.R. nel 2003 convenne dinanzi al Tribunale
di Roma la società Mi.An. e la società Levante Norditalia s.p.a.
(che in seguito muterà ragione sociale in Carige s.p.a.; d’ora innanzi,
per brevità, “la Carige”), con la quale aveva stipulato un contratto di
assicurazione della r.c.a.;
– l’attrice dedusse di essere rimasta coinvolta in un sinistro
stradale mentre era trasportata a bordo del proprio veicolo “Y10”
targato (OMISSIS), condotto nell’occasione da Mi.An.; di avere
patito lesioni personali, e di avere diritto ad essere risarcita dal
proprio assicuratore;
– il Tribunale con sentenza 15 ottobre 2008 n. 20141 accolse la
domanda, condannando i due convenuti al pagamento di Euro 340.518
all’attrice;
– la Corte d’appello di Roma, accogliendo il gravame della
Carige, con sentenza 3 marzo 2015 n. 1436 rigettò la domanda nei
confronti della Carige, ritenendo che al momento del sinistro il veicolo
non fosse coperto da alcuna polizza stipulata con tale società, in
quanto la polizza invocata dall’attrice era risultata redatta su un
modulo rubato in bianco all’assicuratore, e abusivamente riempito; e
soggiungendo che M.R., proprietaria del veicolo e
formalmente contraente del contratto falso, non poteva non conoscere “le
peculiari circostanze di tempo e di luogo nelle quali lo avrebbe
stipulato”:
– la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da
M.R., con ricorso fondato su sei motivi; ha resistito la
Carige.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– col primo motivo e col secondo la ricorrente lamenta che la
Corte d’appello avrebbe erroneamente stabilito che M.R.,
in quanto proprietaria trasportata sul proprio autoveicolo, non aveva
diritto ad essere risarcita dal proprio assicuratore della r.c.a.;
ricorda come nel sistema dell’assicurazione r.c.a. solo i conducenti
sono esclusi dai benefici assicurativi;
– ambedue i motivi sono manifestamente inammissibili, perchè
totalmente estranei alla ratio decidendi; la Corte d’appello, infatti,
ha rigettato la domanda non perchè la vittima fosse anche proprietaria
del veicolo su cui viaggiava, ma perchè: (a) il contratto
d’assicurazione era falso; (b) la falsità non poteva essere ignota a chi
quel contratto sottoscrisse, ovvero M.R.;
– la Corte d’appello dunque non ha violato i principi sulla
tutela del proprietario trasportato, per la semplice ragione che quei
principi non ha applicato e non doveva applicare;
– col terzo motivo di ricorso la ricorrente si duole
dell’erroneità della statuizione con cui la Corte d’appello ha escluso
che M.R. avesse dimostrato di avere incolpevolmente
smarrito la polizza stipulata con la (allora) Levante Norditalia;
– il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto censura
un apprezzamento di fatto e la valutazione delle prove sulla cui base il
giudice di merito compì quell’accertamento;
– col quarto motivo la ricorrente lamenta che la Corte
d’appello avrebbe errato nell’escludere che fosse processualmente
utilizzabile, ai fini del decidere, la mancata ottemperanza da parte
della evante all’ordine, rivoltole dal giudice istruttore, di depositare
le scritture contabili contenenti la registrazione di tutte le polizze
stipulate;
– il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto censura la valutazione delle prove, riservata al giudice di merito;
– col quinto motivo la ricorrente lamenta che la Corte
d’appello avrebbe errato nel ritenere dimostrata, da parte della società
assicuratrice, l’avvenuto furto e la successiva contraffazione del
certificato e del contrassegno assicurativo esposto dal veicolo della
M.;
– il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto censura la valutazione delle prove, riservata al giudice di merito;
– col sesto motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’omesso
esame d’un fatto decisivo, rappresentato dal rapporto redatto in
occasione del sinistro dalla polizia municipale; deduce che da quel
rapporto risultava che il veicolo di M.R. era
effettivamente assicurato con la società Levante;
– il motivo è manifestamente infondato alla luce del principio
affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il vizio di
“omesso esame d’un fatto decisivo”, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non può mai consistere nell’omesso esame di elementi istruttori (Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014);
– le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo;
– rilevato che risulta soccombente una parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater.
PQM
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna M.R. alla rifusione in favore di
Carige Assicurazioni s.p.a. delle spese del presente giudizio di
legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 6.000, di cui Euro 200
per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 2 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017