Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10356 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10356 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 13298/10 proposto da:
Regione Lombardia, in persona del suo Presidente pro
tempore Formigoni Roberto, elettivamente domiciliata in
Roma, Via Boncompagni n. 71/C, presso lo Studio
dell’Avv. Giuliano Maria Pompa, rappresentata e difesa
dall’Avv. Marinella Orlandi, giusta delega a margine
del ricorso;

– ricorrente –

contro
B.N.P. Paribas Lease Group S.p.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 42/27/09 della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 27

Data pubblicazione: 20/05/2015

e

aprile 2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19 febbraio 2015 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Giulio Maria Pompa, per la ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 42/27/09 depositata il 27
aprile 2009 la Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, pronunciando sui riuniti appelli proposti da
BNP Paribas Lease Group S.p.A., in riforma della
decisioni n. 142/24/07 n. 141/24/07 n. 140/24/07 n.
139/24/07 n. 138/24/07 della Commissione Tributaria
Provinciale di Milano, accoglieva i ricorsi presentati.
dalla

contribuente

avverso

cinque

avvisi

di

accertamento con i quali la Regione Lombardia
recuperava

tasse

automobilistiche

non

versate

relativamente ad autovetture concesse in leasing.
La CTR, osservato con riguardo ai contratti di

leasing

che dall’art. 91 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 derivava
una <>, particolarmente in relazione
alle violazioni del Codice della Strada comportanti
sanzione amministrativa, riteneva più in generale che

2

;”.

<> e che pertanto <>.
Contro la sentenza della CTR, la Regione proponeva
ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
L’intimata contribuente non si costituiva.
Diritto

1. La Regione censurava la sentenza denunciando, in
rubrica, «Violazione e falsa applicazione dell’art. 5,
comma 32, d.l. 30.12.1982 n. 953, conv. con mod. in 1.
28.2.1983 n. 53 e dall’art. 91 d.lgs. 34.4.1992 n. 285
(Nuovo Codice della Strada)>>. A giudizio della
Regione, invero, dalla CTR sarebbe stato erroneamente
negletto «l’univoco contenuto>> dell’art. 5, comma 32,
d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. con modif. in 1.
28 febbraio 1983, n. 53, per cui soggetto passivo
dell’imposta automobilistica era unicamente il
proprietario del veicolo. In effetti, osservava la
Regione, gli artt. 91, comma 4; e 196, comma 1, CdS,
erano stati semplicemente predisposti a rafforzare il
pagamento della sanzione amministrativa, conseguente a
violazione stradale, a mezzo del meccanismo della
solidarietà tra autore della violazione e utilizzatore
della vettura concessa in leasing; pertanto, sosteneva

interpretata come riguardante l’autentico titolare del

la Regione, illegittimamente la CTR aveva dalle dette
disposizioni ricavato che soggetto passivo della tassa
automobilistica era l’utilizzatore del veicolo e non
invece solo il proprietario concedente la vettura in

leasing.

Del resto, concludeva la Regione,

l’utilizzatore nemmeno era un possessore, bensì un

leasing.

Il quesito sottoposto era il seguente: «Dica

la Corte se è stato violato l’art. 5, comma 32, d.lgs.
953/82 in base al quale la tassa di circolazione doveva
gravare su coloro che risultano essere proprietari dal
pubblico registro automobilistico anche nel caso in cui
il veicolo sia stato concesso in leasing>>.
Il motivo è fondato.
In effetti, deve essere rilevato che l’art. 5, comma
32, d.l. n. 953 cit., applicabile

ratíone temporis,

cioè prima della modifica introdotta dall’articolo 7,
comma 2, della l. 23 luglio 2009, n. 99, stabiliva che
soggetto passivo della tassa automobilistica fosse chi
«dal pubblico registro automobilistico» risultava
essere proprietario della vettura al momento della
scadenza del pagamento. Lo scopo della disposizione,
secondo la lettura cui era pervenuta questa Corte con
sentenza n. 10794 del 1997, era nel senso di fondare
sulla pubblicità del PRA la presunzione relativa circa
il soggetto dell’imposta. Tant’è che, proprio in
relazione alla rammentata giurisprudenza, l’art. 94,
comma 7 e 8, CdS ebbe poi in coerenza con la stessa a
prevedere «l’esonero dall’obbligo di pagamento delle

detentore qualificato dell’autoveicolo condotto in

tasse di circolazione>> mercé la produzione di
contraria <

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