Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10356 del 13/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 10356 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAISANO GIULIO

Data pubblicazione: 13/05/2014

SENTENZA

sul ricorso 11831-2012 proposto da:
COMUNE

DI

ARICCIA,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio degli avvocati
BELLINI VITO e BELLINI MARIA LUISA, che lo
rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014
440

contro

FORTINI GIANCARLO C.F. FRTGCR47C04A401H, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA N.6, presso lo studio
dell’avvocato FIORINO GIUSEPPE, rappresentato e difeso

‘It

dall’avvocato PERICA GIUSEPPE, giusta delega in atti;

controri corrente

avverso la sentenza n. 9324/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 22/02/2012 r.g.n. 7285/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MAISANO;
udito l’Avvocato BELLINI VITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 06/02/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22 febbraio 2012 la Corte d’appello di Roma, in riforma
della sentenza del Tribunale di Velletri del 19 aprile 2009, ha condannato il
Comune di Ariccia al pagamento in favore di Fortini Giancarlo della
somma di E 136.503,56 a titolo di differenze retributive conseguenti al

di detto Comune. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia ritenendo
provato lo svolgimento delle funzioni dirigenziali in questione, sulla base
della documentazione acquisita attestante il conferimento di dette mansioni
consistenti, in particolare, nella direzione di Aree e nell’assegnazione di
programmi ed obiettivi da realizzare annualmente.
Il Comune di Ariccia propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza
affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso il Fortini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.
2697 e 2103 cod. civ., 52 d.lgs. 165 del 2001, 107 e 109 d.lgs. 267 del
2000, 72 e 74 dello Statuto del Comune di Ariccia; omessa, insufficiente,
contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. In
particolare si deduce che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del
difetto di prova sul concreto svolgimento di mansioni corrispondenti alla
qualifica dirigenziale in questione, limitandosi a considerare documenti e,
in particolare, delibere sindacali riferibili a più aree e contenenti
indiscriminatamente la descrizioni delle funzioni previste dall’art. 107 del
d.lgs. 207 del 2000, dallo Statuto e dai regolamenti comunali, senza alcuno
specifico riferimento alle mansioni svolte dal ricorrente. Inoltre si deduce
che l’essere preposto ad un’Area non implica necessariamente lo

riconoscimento dello svolgimento di funzioni dirigenziali alle dipendenze

svolgimento di funzioni dirigenziali, anche in considerazione della
possibilità di delega di determinate mansioni dirigenziali a funzionari,
mentre le figure dirigenziali sono previste solo per le aree di massima
funzione o per i programmi che richiedono il coordinamento di più aree.
Con il secondo motivo si deduce ulteriore travisamento dei presupposti;
civ.; erronea valutazione della documentazione istruttoria; Violazione e
falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ.; ulteriore violazione e falsa
applicazione dell’art. 107 d.lgs. 267 del 2000; Ulteriore omessa
motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare si
assume che anche dalla documentazione prodotta non si ricaverebbe lo
svolgimento delle funzioni dirigenziali in questione.
Con il terzo motivo si lamenta ancora insufficiente motivazione su altro
punto decisivo della controversia; violazione dell’art. 36 della Costituzione;
ancora violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.; violazione
dell’art. 52, comma 4 d.lgs. n. 165 del 2001. In particolare si contestano le
conseguenze economiche del riconoscimento dello svolgimento delle
funzioni in questione. In particolare si assume che le dedotte mansioni
dirigenziali non sarebbero state prevalenti e comunque non avrebbero
conseguentemente dato diritto al trattamento dei dirigenti. D’altra parte il
Fortini ha potuto beneficiare, in forza degli incarichi ricevuti, di varie
indennità di cui il giudice dell’appello non avrebbe tenuto conto,
considerando invece solo la misura massima di posizione e di risultato
attribuibile solo ai dirigenti titolari di strutture organizzative di massime
dimensioni.
I tre motivi possono trattarsi con giustamente riferendosi comunque alla
medesima questione.

L

violazione e falsa applicazione dell’art. 437, secondo comma cod. proc.

Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto
del difetto di prova delle mansioni dirigenziali riconosciute; in altri termini
si censura la valutazione delle prove operate dal giudice di appello. Tale
censura è di per sé inammissibile, essendo riservata al giudice del merito la
valutazione delle prove acquisite al giudizio. Al giudice della legittimità è

motivazione con la quale si è pervenuti alla decisione impugnata. In
concreto, nel caso in esame, la Corte territoriale ha dato compiuto conto
delle prove sulle quali ha fondato la propri decisione; in particolarmente
sono dettagliatamente descritti i documenti attestanti il conferimento degli
incarichi di responsabile di Area al Fortini, ed anche il concreto
svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare la Corte d’appello ha
considerato i documenti attestanti il concreto svolgimento delle attività
dirigenziali conferitegli, ed anche l’assegnazione di obiettivi e programmi
da realizzare annualmente, assegnazione che è tipica del personale con
qualifica dirigenziale. Né appare giustificata la distinzione fra le Aree che
pare operare il ricorrente che tiene conto delle loro dimensioni, non
essendovi alcun riferimento normativo a tale distinzione che
giustificherebbe una corrispondente distinzione fra il personale preposto ad
esse, tale da escludere la qualifica dirigenziale ai preposti ad alcune aree
asseritamente di dimensioni ed importanza inferiori.
Quanto al conseguente trattamento riconosciuto, la ricorrente fa riferimento
alla effettiva durata degli incarichi dirigenziali svolti e che il giudice
dell’appello non avrebbe considerato, ed alla misura del trattamento con
riferimento alle indennità di funzione precedentemente percepite e che
andrebbero detratte dal trattamento riconosciuto. Tali considerazioni sono
infondate in quanto la prova sullo svolgimento delle mansioni dirigenziali
in questione è stata valutata, come detto, compiutamente dal giudice
dell’appello anche con riferimento alla sua durata, né, peraltro, la ricorrente

3

possibile verificare la correttezza, cioè la completezza e della logicità della

ha dedotto una durata inferiore o discontinua dello svolgimento delle
mansioni stesse. In ordine alla quantificazione del trattamento riconosciuto,
la sentenza impugnata contiene una precisa motivazione della correttezza
del conteggio accolto, sia con riferimento alla detrazione della retribuzione
di risultato che è stata correttamente detratta dal conteggio, sia con
necessariamente essere commisurate alla qualifica formalmente rivestita
dal dipendente o alle dimensioni delle strutture dirette.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del comune ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in
100,00 per esborsi ed C 3.500,00 per compensi professionali oltre accessori
di legge.
Così deciso in Roma il 6 febbraio 2014.

riferimento alla misura delle voci accessorie che non devono

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA